REGIME FORFETTARIO: problematiche di accesso e di uscita e conseguenze sulla rettifica Iva

di Filippo Mengucci

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Regime forfettario significato

Il regime forfettario, com’è noto, è un regime fiscale agevolato destinato alle persone fisiche esercenti attività d’impresa, arti o professioni, con volumi di ricavi (incassi) sino ai 65 mila euro annuali.

Tale regime è disciplinato dalla legge (Art. 1, cc. 54-89 L. 23.12.2014, n. 190 - Art. 1, cc. 111-113 L. 28.12.2015 n.208) ma, nella sua concreta applicazione, nel tempo ha creato svariate problematiche ai contribuenti, partendo dai molteplici interventi di prassi in materia, come confermato dalle numerose circolari dell’Agenzia delle Entrate a chiarimento sull’effettiva sua possibile applicazione o disapplicazione (Circ. Ag. Entrate 19.02.2015, n. 6/E - Circ. Ag. Entrate 4.04.2016, n. 10/E - Ris. Ag. Entrate 23.07.2015, n. 67 Ris. Ag. Entrate 14.09.2018, n. 64/E)

I contribuenti che hanno un’attività professionale accedono con il modello AA9/12, senza alcuna ulteriore comunicazione preventiva, evidenziando l’applicazione di tale regime naturale in fase di apertura della posizione Iva.

Per i contribuenti già in esercizio, invece, successivamente è sempre possibile la sua applicazione o revoca con evidenza nella dichiarazione annuale.

Avvocati:come passare al regime forfettario

Gli avvocati che iniziano l’attività professionale e che presumono di rispettare i requisiti e le condizioni previste per l’applicazione del regime in esame, hanno pertanto l’obbligo di darne comunicazione nella dichiarazione di inizio attività all’Agenzia delle Entrate competente per territorio.

Non vi sono cause ostative di accesso per coloro che, a seguito del praticantato professionale, divenuti avvocati abilitati rendono la propria prestazione professionale a favore del proprio dominus.

L’omessa indicazione, nella dichiarazione di inizio attività, dell’intenzione di applicare il regime forfetario non preclude, quindi, l’accesso al regime medesimo, ma è punibile con una sanzione amministrativa (da € 250 a € 2.000 come previsto dall’art. 11, c. 1, lett. a) D. Lgs. 471/1997).

Nella dichiarazione dei redditi barrando i campi 1 (requisito per l’accesso al regime) e 2 (assenza delle cause ostative) del rigo LM21 del modello Redditi PF, avviene l’attestazione di sussistenza dei requisiti per l’accesso al regime e, al contrario, l’assenza delle cause ostative.

Conviene il Regime forfettario nel 2022?

Nelle valutazioni circa la convenienza o meno del predetto regime, anche rispetto all’intervenuta riforma Irpef del 2022, occorre considerare la possibilità di passaggio dal regime ordinario a quello forfettario e viceversa. Non c’è, infatti, alcun vincolo triennale di permanenza nel regime forfettario rispetto ad altre opzioni in campo tributario, proprio perché è considerato un regime naturale.

La riforma degli scaglioni di reddito imponibile su cui applicare l’imposta Irpef con le attuali 4 aliquote (in luogo delle precedenti 5) non incide in modo significativo: il regime forfetario di cui alla Legge 190/2014 risulta sicuramente più vantaggioso in termini di minore incidenza fiscale; quello che invece determina o meno la convenienza è il beneficio delle detrazioni fiscali.

Tra queste quella relative ai familiari a carico, che comunque determinano una valutazione a sé in base all’applicazione, dal 1° marzo 2022, dell’Assegno Unico Universale.

Inoltre, ai fini della predetta valutazione è necessario sempre considerare:

  • la possibilità di usufruire delle detrazioni o deduzioni d’imposta
  • l’importo dei costi effettivamente sostenuti per l’attività, rispetto alla percentuale di forfetizzazione del 78% dei ricavi per il calcolo del reddito professionale;
  • la possibilità di usufruire della riduzione dell’aliquota forfetaria al 5% per i primi 5 anni di attività, per le nuove iniziative, in luogo di quella al 15% (sempre inferiore rispetto al 23% del primo scaglione Irpef);
  • la possibilità della riduzione dell’importo dei contributi obbligatori soggettivi alla Cassa Forense dal reddito professionale, rispetto a quelli facoltativi (modulari) che rimangono oneri deducibili dal reddito complessivo;
  • la semplificazione (non indifferente) di tutti gli adempimenti contabili e amministrativi applicati al regime agevolato, la non obbligatorietà di registri contabili, la non applicazione dell’Iva e ritenute d’acconto sulle prestazioni professionali e l’assenza (ancora per poco) dell’obbligo di fatturazione elettronica (salvo il caso delle Fatture PA).

Limite regime forfettario Avvocati

Rimangono sempre da considerare tutte le possibili cause ostative del regime agevolato in questione per coloro che:

  • nell’anno precedente abbiano conseguito e incassato ricavi o compensi superiori a 65.000 euro, ragguagliati all’anno nell’ipotesi di attività iniziata in corso d’anno;
  • nell’anno precedente abbiano sostenuto spese per lavoratori dipendenti o collaboratori di importi superiore a 20.000 euro lordi;
  • nell’anno precedente abbiano percepito redditi di lavoro dipendente e/o assimilati di importo superiore a 30.000 euro, tranne nel caso in cui il rapporto sia cessato.
  • partecipino anche ad associazioni professionali in regime di trasparenza fiscale.

Quando si esce dal regime forfettario

Si evidenzia, inoltre, che la possibile decisione di fuoriuscire da un regime agevolativo, in favore del regime contabile semplificato o ordinario, deve essere assunta già dai primi giorni dell’anno nuovo (periodo di imposta), anche alla luce dell’eventuale esposizione dell’Iva in fattura e, non da ultimo, dell’applicazione della ritenuta d’acconto, ivi compresa quella sui pagamenti per taluni contribuenti fornitori del “contribuente forfetario” (come, ad esempio, gli altri professionisti legali ed il commercialista/consulente del lavoro).

Nel dettaglio, i contribuenti che hanno la possibilità di disapplicare, ovvero di fuoriuscire dal regime agevolato, anche per comportamento concludente, di fatto optano per la determinazione delle imposte sul reddito e dell’Iva in maniera ordinaria.

L’opzione per il regime ordinario avviene in maniera esplicita; deve, in ogni caso, essere comunicata barrando l’apposito campo della dichiarazione annuale Iva da presentare (compilando il quadro VO) successivamente all’opzione scelta. La scelta per un regime ordinario di determinazione dell’imposta, quindi, obbliga il contribuente alla sua effettiva applicazione per almeno tre anni, trascorsi i quali si rinnova tacitamente per ciascun anno successivo, finché permane la concreta applicazione del regime ordinario.

Il regime forfetario, di contro, non produce più i suoi effetti a partire dall’anno successivo a quello in cui viene meno uno o più requisiti di accesso, ovvero si verifica una delle cause di esclusione previste dalla norma. La norma non prevede la possibilità di recedere dal regime in corso d’anno.

Pertanto possono ben alternarsi, in assenza di opzione, periodi di reddito agevolato e periodi di reddito ordinario e così di seguito in base ai volumi d’affari e ai predetti requisiti di verifica della permanenza.

Da considerare, infine, che un eventuale cambio di regime può sempre verificarsi in seguito a controlli dell’Amministrazione finanziaria. Sia il passaggio in giudicato dell’avviso di accertamento, che dimostri l’assenza di una delle condizioni di accesso, sia l’esistenza di una delle cause di esclusione accertate d’Ufficio determinano l’uscita dal regime forfetario dal periodo successivo a quello accertato.

Ciò significa che gli effetti della definizione dell’atto, ai fini della permanenza nel regime, decorrono dall’anno successivo a quello al quale è riferita la violazione.

Pertanto, nel caso in cui un accertamento relativo all’anno di imposta 2019 dovesse rendersi definitivo nel 2022, il regime forfetario si considererà cessato già a decorrere dal 2020, con ovvie conseguenze in termini di ricalcolo delle imposte dirette ed indirette, rispetto all’imposta sostitutiva già assolta.

 


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