LA PRESCRIZIONE DEI CREDITI RETRIBUTIVI “DURANTE” IL RAPPORTO DI LAVORO

di Leonardo Carbone

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La problematica della decorrenza o meno della prescrizione dei crediti retributivi del lavoratore in costanza del rapporto di lavoro, o dalla sua cessazione, è strettamente collegata alla sussistenza o meno, nel rapporto di lavoro, della c.d. stabilità.

Al riguardo, sulla base della giurisprudenza della Suprema Corte, è da ritenersi stabile ogni rapporto che, indipendentemente dal carattere pubblico o privato del datore di lavoro, sia regolato da una disciplina la quale, sul piano sostanziale, subordini la legittimità e l’efficacia della risoluzione alla sussistenza di circostanze obbiettive e predeterminate e, sul piano processuale, affidi al giudice il sindacato su tali circostanze e la possibilità di rimuovere gli effetti del licenziamento illegittimo.

La problematica della sussistenza o meno della stabilità del rapporto di lavoro si è posta a seguito delle modifiche apportate all’art.18 della l.n.300 del 1970 dall’art.1, comma 42, della legge n. 92 del 2012 e degli artt. 3 e 4 del d.lgs. n.23/2015, problematica di rilevanza particolare in quanto la prescrizione dei crediti retributivi del lavoratore decorre dalla cessazione del rapporto di lavoro qualora non vi sia stabilità del rapporto.

Tale problematica - finora oggetto di esame solo della giurisprudenza di merito - è “arrivata” in Cassazione che con la corposa sentenza 6.9.2022 n. 26246, ha escluso, per la mancanza dei presupposti di predeterminazione certa delle fattispecie di risoluzione e soprattutto di una loro tutela adeguata, che il rapporto di lavoro a tempo indeterminato, così come modulato per effetto della legge n.92 del 2012 e del d.lgs. n.23 del 2015, sia assistito da un regime di stabilità.

Da ciò consegue per la Suprema Corte, la decorrenza originaria del termine di prescrizione, a norma del combinato disposto degli artt. 2948, n.4, e 2935 cod.civ., dalla cessazione del rapporto di lavoro per tutti quei diritti che non siano prescritti al momento di entrata in vigore della legge n.92 del 2012.

Ha affermato, con la citata sentenza n.26246 del 2022 il seguente principi di diritto “Il rapporto di lavoro a tempo indeterminato, così come modulato per effetto della legge n.92 del 2012 e del decreto legislativo n.23 del 2015, mancando dei presupposti di predeterminazione certa della fattispecie di risoluzione e di una loro tutela adeguata, non è assistito da un regime di stabilità.

Sicché, per tutti quei diritti che non siano prescritti al momento di entrata in vigore della legge n. 92 del 2012, il termine di prescrizione decorre, a norma del combinato disposto degli artt. 298, n.4 e 2935 cod.civ., dalla cessazione del rapporto di lavoro”.


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