La pensione di vecchiaia

di Avv. Agostino Maione

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La riforma del sistema previdenziale forense, in vigore dal 1 gennaio del 2010, ha previsto un graduale aumento dei requisiti minimi di età e di contribuzione per fruire del trattamento di pensione di vecchiaia, fino ad arrivare ad una situazione “a regime”, a decorrere dall'1 gennaio del 2021 dove sarà necessario il concorso di due requisiti: 70 anni di età e 35 anni di anzianità contributiva.

Quello appena iniziato, dunque, è l’ultimo anno del c.d. regime transitorio, nel corso del quale la pensione di vecchiaia, disciplinata dall’art. 2 del Regolamento delle prestazioni previdenziali, sarà corrisposta  a coloro che abbiano maturato 69 anni di età ed almeno 34 anni di effettiva iscrizione e contribuzione alla Cassa Forense.

Tale forma di pensionamento, a differenza della pensione di anzianità, disciplinata dall’art. 7 del Regolamento per le prestazioni previdenziali, consente al beneficiario di mantenere l’iscrizione all'Albo e proseguire l’attività professionale. 

L’iscritto c.d. attivo, dall'anno successivo a quello di pensionamento, non sarà tenuto al pagamento della contribuzione minima obbligatoria.

Egli verserà la contribuzione integrativa nella misura ordinaria e la contribuzione soggettiva con aliquota ridotta alla metà rispetto alla generalità degli iscritti; ciò perché, nella sostanza ed ad eccezione del 2% che va a formare il montante della prestazione di cui all’art. 13 del Regolamento, trattasi di contribuzione versata a titolo di solidarietà in favore delle fasce più deboli dell’avvocatura.

Coloro che abbiano maturato l’anzianità contributiva richiesta dall’art. 2 del Regolamento, ma non abbiano ancora raggiunto il requisito anagrafico necessario, hanno facoltà di anticipare il pensionamento al raggiungimento di una età compresa tra il 65° ed il 70° anno di età. In tal caso sarà applicato un coefficiente di riduzione dell'importo di pensione pari allo 0,41% per ogni mese di anticipo rispetto all'età anagrafica prevista, fermo restando la maturazione del requisito minimo di anzianità contributiva prevista, in via ordinaria, dallo scaglione di pensionamento. 

Il pensionamento anticipato, in presenza di 40 anni di effettiva iscrizione e contribuzione alla Cassa e, comunque, non prima del 65° anno di età, non comporta invece alcuna riduzione dell'importo della pensione.

Coloro che abbiano raggiunto il requisito anagrafico della pensione di vecchiaia e non abbiano invece maturato anche l’anzianità prevista dall’art. 2 del Regolamento, al fine di raggiungere una maggiore anzianità o maturare prestazioni di tipo retributivo, oltre a potersi avvalere dell’istituto del riscatto per una o più annualità, possono proseguire nei versamenti dei contributi.

In alternativa, sempre che abbiano maurato almeno cinque anni di effettiva iscrizione e contribuzione e non si siano avvalsi dell’istituto della ricongiunzione verso altro Ente previdenziale, della totalizzazione o del cumulo, hanno diritto a chiedere la liquidazione di una pensione di vecchiaia contributiva, quest’ultima disciplinata dall’art. 8 del Regolamento.

Tale forma di pensionamento però, a differenza dell'ordinaria pensione di vecchiaia, non beneficia del meccanismo di integrazione al trattamento minimo, introdotto dall'art. 5 del Regolamento per le Prestazioni Previdenziali, applicabile a condizione che i redditi complessivi dell'iscritto e del coniuge (non legalmente ed effettivamente separato) non siano superiori al triplo della pensione minima dell'anno di maturazione del diritto.

Da ultimo si rammenta che mentre la decorrenza della pensione di vecchiaia anticipata e quella di vecchiaia contributiva è lasciata alla disponibilità dell’iscritto, ed avrà decorrenza dal primo giorno del mese successivo a quello di inoltro della relativa domanda, la pensione di vecchiaia ordinaria, di cui all’art. 2 del Regolamento, ha una decorrenza “obbligata”, ossia dal primo giorno del mese successivo a quello di maturazione del diritto (ossia il raggiungimento del doppio requisito dell’anzianità anagrafica e contributiva).

Per la materiale liquidazione del trattamento pensionistico la domanda dell’avente diritto è comunque necessaria, laddove presentata in ritardo l’iscritto si vedrà comunque riconosciuti gli arretrati di pensione.

Sarà bene, dunque, che l’iscritto che si avvicini al pensionamento valuti bene e con congruo anticipo le varie possibilità offerte dall’ordinamento previdenziale forense.

Avv. Agostino Maione - Delegato di Cassa Forense 


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