ISCRIZIONE ALLA GESTIONE SEPARATA INPS E REQUISITO DELL’ABITUALITÀ

di Leonardo Carbone

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In caso di percezione da parte di un professionista di un reddito al di sotto dei 5 mila euro annui è obbligatoria l’iscrizione alla gestione separata Inps?

La problematica è stata affrontata dalla sezione lavoro della Corte di Cassazione che, con riferimento ad un professionista (nella specie avvocato, per un periodo anteriore all’entrata in vigore della l.n.247 del 2012) che aveva guadagnato meno di cinquemila euro l’anno, era stato iscritto dall’Inps  alla gestione separata.

Il problema è stato risolto dalla Suprema Corte con sentenza 15 marzo 2021 n.7227, nel senso che per l’obbligatoria iscrizione alla gestione  separata è necessario  l’esercizio abituale della professione, requisito dell’abitualità che va accertato in fatto, in quanto la percezione di un reddito inferiore a 5 mila euro annui non è sufficiente per fare scattare l’obbligo dell’iscrizione.

La produzione di un reddito inferiore ai cinquemila euro l’anno  costituisce solo un indizio per escludere l’abitualità, in quanto occorre accertare in fatto, ad esempio, l’organizzazione materiale predisposta dal professionista a supporto della sua attività (iscrizione all’albo, dichiarazioni fiscale, partita iva, ecc.).

L’obbligatorietà  dell’iscrizione  alla gestione separata Inps da parte del professionista iscritto all’albo professionale è collegata, quindi, all’esercizio abituale, ancorché non esclusivo, della professione che  dia luogo ad un  reddito non assoggettato a contribuzione alla cassa previdenziale  categoriale di riferimento; la produzione di un reddito superiore alla soglia di euro 5.000,00 costituisce invece il presupposto affinché una attività di lavoro autonomo occasionale  possa mettere capo all’iscrizione presso la medesima gestione, restando invece normativamente irrilevante qualora ci si trovi in presenza di un’attività svolta con i caratteri dell’abitualità.

Per la Suprema Corte

“Dirimente è, insomma, il modo in cui è svolta l’attività libero-professionale, se in forma abituale o meno; e …. nell’accertamento di fatto di tale requisito ben possono rilevare le presunzioni ricavabili, ad es., dall’iscrizione all’albo, dall’accensione della partita iva, dalle dichiarazioni rese ai fini fiscali o dall’organizzazione materiale predisposta dal professionista a supporto della sua attività”.

La produzione di un reddito inferiore a  cinquemila euro l’anno costituisce solo un indizio per escludere l’abitualità, mentre la produzione di un reddito superiore ai cinquemila euro l’anno  costituisce il presupposto  per l’iscrizione alla gestione separata.

 Occorre evidenziare  comunque che la Suprema Corte sin dal 2018, con sentenza n.33313 del 21.12.2018 (indirizzo ribadito da successive sentenze) ha affermato che l’obbligo di iscrizione alla gestione separata è genericamente rivolto a chiunque percepisca un reddito derivante dall’esercizio abituale (ancorché non esclusivo) ed anche occasionale di un’attività professionale per la quale è prevista l’iscrizione ad un albo  o ad un elenco, tale obbligo venendo meno solo se il reddito prodotto dall’attività professionale è già integralmente oggetto di obbligo assicurativo gestito dalla cassa previdenziale di riferimento.

Avv. Leonardo Carbone - Direttore Responsabile della Rivista

 


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