Il Jobs act del lavoro autonomo è legge

di Francesco Gullì

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Ovviamente in questa sede rileva l'esame del capo primo, che, almeno a detta del legislatore, dovrebbe introdurre un sistema di interventi teso a rafforzare le tutele sul piano economico e sociale per i lavoratori autonomi che svolgono la loro attività in forma non imprenditoriale (professionisti). In particolare alcune previsioni legislative sembrerebbero applicabili anche alla professione forense. Tra queste, l'articolo 3 in materia di contratti tra committenti e professionisti, introduce una nuova disciplina per le clausole che attribuiscono al committente facoltà di modificare unilateralmente le condizioni del contratto. Tali clausole vengono considerate “abusive e prive di effetto”. Medesima sanzione viene applicata anche alle clausole che attribuiscono al committente facoltà di recedere senza congruo preavviso, in caso di contratto avente ad oggetto una prestazione continuativa. Qualche problematica si porrà nell'applicazione di questa normativa dal momento che il legislatore ha inteso utilizzare una atecnica terminologia (“abusive e prive di effetto”) piuttosto che fare riferimento ai più specifici istituti della nullità o annullabilità delle clausole. La medesima sanzione è stata introdotta anche per le clausole mediante le quali le parti concordano termini di pagamento superiori ai 60 giorni. In tutte le ipotesi previste dall'articolo 3 viene introdotta la previsione del diritto al risarcimento dei danni.


Con l'articolo 5 il legislatore ha conferito delega al governo per l'individuazione di categorie di atti pubblici che potranno essere compiuti dai professionisti organizzati in ordini o collegi, nel rispetto del principio di terzietà, di tutela dei dati personali, e del conflitto di interessi. Altra delega conferita al governo è quella prevista dall'articolo 6 in forza della quale il governo è delegato ad adottare uno o più decreti legislativi per l'abilitazione degli enti di previdenza di diritto privato ad attivare, oltre a prestazioni complementari di tipo previdenziale e socio sanitarie, anche prestazioni sociali, finanziate da apposita contribuzione, con riferimento agli iscritti che abbiano subito una significativa riduzione del reddito professionale per ragioni non dipendenti dalla propria volontà che siano stati colpiti da gravi patologie. L'articolo 9 introduce l'integrale deducibilità, entro il limite annuo di Euro 10.000, delle spese per l'iscrizione a corsi di formazione e aggiornamento professionale nonché le spese di iscrizione a convegni e congressi. Allo stesso modo è stata introdotta l'integrale deducibilità, entro il limite annuo di Euro 5.000, delle spese sostenute per servizi personalizzati di certificazione di competenze erogati da organismi accreditati. Divengono altresì integralmente deducibili gli oneri sostenuti per la garanzia contro il mancato pagamento delle prestazioni di lavoro autonomo fornite da forme assicuratIve. Ulteriore delega viene conferita dall'articolo 11 al governo al fine di adottare uno o più decreti legislativi per il riassetto delle disposizioni vigenti in materia di sicurezza e tutela della salute dei lavoratori applicabili agli studi professionali. L’articolo 12 introduce la partecipazione dei lavoratori autonomi agli appalti pubblici per la prestazione di servizi ovvero ai bandi per l'assegnazione di incarichi personali di consulenza o ricerca, favorendo l'accesso alle informazioni relative alle gare pubbliche e la partecipazione alle procedure di aggiudicazione.


Al fine di consentire la partecipazione ai bandi pubblici dei soggetti che svolgono attività professionale, viene istituita la possibilità • di costituire reti di esercenti la professione e partecipare alle reti di imprese in forma di reti miste con accesso alle relative provvidenze; • di costituire consorzi stabili professionali; • di costituire associazioni temporanee professionali. I Professionisti vengono inoltre equiparati alle piccole e medie imprese ai fini dell'accesso ai piani operativi regionali e nazionali a valere sui fondi strutturali europei. Ci sono infine da segnalare, all’articolo 15, due modifiche al codice di procedura civile: • nell’articolo 409 numero 3) c.p.c. è stata introdotta la esplicita definizione di collaborazione coordinata e continuativa. • nell'articolo 634 c.p.c. , ai fini della procedura monitoria, viene riconosciuto valore di prova scritta anche alle scritture contabili dei lavoratori autonomi, oltre che di coloro che esercitano un'attività commerciale. A questo punto resta da valutare quali saranno gli effetti concreti di questa nuova normativa sulla professione forense, che sta senza dubbio attraversando un momento di forte difficoltà sia economica che sociale.

Avv. Francesco Gullì - già  Collaboratore Cattedra di Diritto del Lavoro dell'Università di Macerata


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