CONTRIBUTI GESTIONE SEPARATA INPS E DECORRENZA PRESCRIZIONE

di Leonardo Carbone

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La prescrizione dei contributi dovuti alla gestione separata Inps decorre dal momento in cui scadono i termini per il pagamento dei predetti contributi e non dalla data di presentazione della dichiarazione dei redditi ad opera del titolare della posizione assicurativa, in quanto la dichiarazione in questione, quale esternazione di scienza, non costituisce presupposto del credito contributivo. 

Tale principio è stato affermato dalla Corte di Cassazione con ordinanza del 2 marzo 2021 n.5704, che ha così confermato le precedenti decisioni (Cass. 18.7.2019 n. 19403; Cass. 31.10.2018 n.27950).

Infatti secondo la Suprema Corte, in tema di contributi c.d. “a percentuale”, il fatto costitutivo dell’obbligazione contributiva è costituito dall’avvenuta produzione, da parte del lavoratore autonomo, di un determinato reddito.

Pur sorgendo il credito sulla base della produzione del reddito, la decorrenza del termine di prescrizione dipende dall’ulteriore momento in cui la corrispondente contribuzione è dovuta e quindi dal momento in cui scadono i termini di pagamento, in armonia con il principio generale in ambito di assicurazioni obbligatorie secondo cui la prescrizione corre dal momento in cui i singoli contributi dovevano essere versati. La dichiarazione dei redditi, quale dichiarazione di scienza non è presupposto del credito contributivo, in quanto il fatto costitutivo resta la produzione di redditi rilevante ai sensi di legge.

Per la Suprema Corte è chiaro che tra il momento di esigibilità del credito ed il successivo momento in cui intervenga la dichiarazione dei redditi, quello che si determina è una difficoltà di mero fatto rispetto all’accertamento dei diritti contributivi.

Ed è consolidata la giurisprudenza secondo cui l’impossibilità di fare valere il diritto, alla quale l’art.2935 cod.civ. attribuisce rilevanza di fatto impeditivo della decorrenza della prescrizione, è solo quella che deriva da cause giuridiche che ne ostacolino l’esercizio e non comprende anche gli impedimenti soggettivi o gli ostacoli di mero fatto, per il quali il successivo art.2941 cod.civ., prevede solo specifiche e tassative ipotesi di sospensione, tra le quali non rientra l’ignoranza, da parte del titolare, del fatto generatore del suo diritto, il dubbio soggettivo sull’esistenza di tale diritto.

Il principio affermato dalla Cassazione in data odierna non  si applica alla Cassa dove vige una normativa “speciale” confermata sia dalla Corte Costituzionale che dalla Cassazione.

La Corte Costituzionale (Corte cost. 7 novembre 1989, n. 489), chiamata a pronunciarsi sulla legittimità della norma (art. 19 l. n. 576/1980) che fa decorrere la prescrizione dei crediti contributivi della cassa forense dalla data di trasmissione all’ente della dichiarazione dell’ammontare dei redditi prodotti, anziché dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere ai sensi dell’art. 2935 c.c., ha confermato la legittimità della norma atteso che nessuna norma costituzionale impedisce al legislatore di protrarre i termini di prescrizione disponendone la sospensione (come ad es., prevede l’art. 2, comma 19 l. n. 638/1983) o anche l’interruzione (come è per la fattispecie disciplinata dall’art. 19, comma 2 l. n. 576/1980).

La Corte di Cassazione (Cass. 2 ottobre 2008, n. 24414) ha a sua volta dichiarato manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 19, comma 2 l. n. 576/1980, in riferimento all’art. 3 Cost., nella parte in cui dispone che il termine di prescrizione dei contributi in favore della Cassa Forense decorre dalla data di trasmissione alla Cassa, da parte dell’obbligato, della dichiarazione di cui agli art. 17 e 23 medesima legge, trattandosi di norma dettata con riferimento ad una particolare categoria di professionisti, non paragonabile, né assimilabile ad altre, per le quali non si ravvisa la presenza di un datore di lavoro obbligato a liquidare periodicamente i contributi, a denunciarsi all’Inps ed a pagarli, derivando l’adempimento contributivo da un comportamento spontaneo dell’interessato, valendo il principio generale secondo il quale contra non valente magere non currit praescriptio, non ravvisandosi alcuna disparità di trattamento, né irrazionalità tale da inficiare la scelta legislativa.

Sul tema del dies a quo della decorrenza della prescrizione dei contributi dovuti alla Cassa Forense la formulazione della normativa, oltre che le citate autorevoli decisioni della Corte Costituzionale e della Corte di Cassazione, depone secondo l’ interpretazione letterale per la decorrenza della prescrizione dall’effettiva trasmissione alla Cassa della comunicazione reddituale obbligatoria.

La prescrizione non inizia pertanto a decorrere in caso di mancato invio della comunicazione reddituale.

Avv. Leonardo Carbone - Direttore Responsabile della Rivista

 


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