PROROGA ADEMPIMENTI PREVIDENZIALI AL 31.3.2021 CAUSA EMERGENZA COVID 19

di Gennaro Florio

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Il Consiglio di Amministrazione di Cassa Forense, vista la persistente crisi economica dovuta al perdurare dell’emergenza epidemiologica in atto, ha ritenuto indispensabile adottare ulteriori provvedimenti rispetto a quelli già adottati, pur nei limiti previsti dagli attuali regolamenti.

Nel corso dell’anno, infatti, il C.d.A. aveva già adottato dei provvedimenti in riferimento agli adempimenti previdenziali in scadenza; in particolare, con delibere del C.d.A. del 02/04/2020: erano stati sospesi tutti gli adempimenti previdenziali forensi in scadenza nel periodo 11 marzo-30 settembre 2020; erano stati prorogati al 31 dicembre 2020 i termini per il pagamento dei contributi minimi 2020 e per l’invio della comunicazione obbligatoria dei dati reddituali prodotti nel 2019 (mod. 5/2020); per i versamenti dei contributi in autoliquidazione connessi al mod. 5/2020, con la possibilità, per ogni professionista, di scegliere tra quattro diverse modalità di pagamento.

Con provvedimento del 18 giugno 2020, il C.d.A, in relazione adottava una dettagliata delibera in riferimento alle modalità di ripresa della riscossione dei diversi istituti previdenziali oggetto di sospensione dall’11 marzo al 30 settembre 2020. individuando, per ogni adempimento interessato, il nuovo termine di scadenza.

Con l’emissione dei bollettini M.Av. con scadenza 31 ottobre 2020, erano previsti, per ciascun professionista interessato, un numero variabile di bollettini M.Av. (da uno a tre), composti come segue:

  1. un bollettino con pagamenti riferiti ai piani rateali richiesti a seguito di accertamenti sanzionatori. Si tratta di una richiesta di pagamento che non è ulteriormente rateizzabile;
  2. un bollettino con i contributi minimi obbligatori e i contributi di maternità relativi ad anni precedenti, dovuti dai nuovi iscritti alla Cassa (bollettino rateizzabile in tre annualità a ruolo);
  3. un bollettino per i piani rateali relativi ad istituti facoltativi (ex artt. 11,13 e 14 L. 141/92, artt. 3,4 e 5 Reg. di attuazione dell’art. 21, c. 8 e 9 L. 247/2012).

Tale emissione risultava in scadenza proprio nel periodo di massima ripresa dei contagi; il conseguente peggioramento della situazione determinava che le richieste di pagamento rimaste inevase, risultassero decisamente più elevate rispetto agli anni precedenti, con evidenti ripercussioni negative sulle posizioni previdenziali degli iscritti interessati.

Si sottolinea che le omissioni di questi pagamenti, nella maggior parte dei casi, avrebbero determinato la decadenza da istituti previdenziali con la perdita di anni utili ai fini previdenziali (Retrodatazioni), o da importanti coperture previdenziali (benefici ultraquarantenni) o da benefici sull’entità delle sanzioni applicate per irregolarità dichiarative e/o contributive (accertamento per adesione o regolarizzazione spontanea).

Sulla base della ricognizione eseguita, esaminati i dati forniti dagli uffici della Cassa, tenuto conto della perdurante crisi economica causata dall’emergenza epidemiologica, nella seduta del 10 dicembre 2020, il C.d.A. ha ritenuto di dover adottare un nuovo provvedimento di proroga, individuando come termine unico il 31/03/2021, degli adempimenti previdenziali precedentemente sospesi, includendo anche le richieste di pagamento formulate dalla Cassa tramite bollettini M.Av. in scadenza 31 ottobre 2020.

Sono stati ritenuti non ulteriormente prorogabili, invece, i termini di scadenza dei contributi minimi 2020

 

Di seguito si riporta la tabella degli istituti soggetti al provvedimento di proroga:

Descrizione adempimento

termine ordinario

data di scadenza deliberata dal C.d.A in data 18/06/2020

nuovo termine di scadenza

contributi in scadenza (II rata) per gli eventi calamitosi verificatisi nella provincia di  Livorno e dell'Isola di Ischia

31.05.2020

01/10/2020

31/03/2021

contributi in scadenza per gli eventi calamitosi verificatisi nella provincia di Catania -      contributi non rateizzati

31.03.2020

01/10/2020

31/03/2021

integrazione facoltativa contributo minimo soggettivo in scadenza il 31.12.2020

31.12.2020

----------------

31/03/2021

Contributi minimi anni precedenti

M.Av. con scadenza 31 ottobre

31/10/2020

31/03/2021

Rateazioni di istituti soggetti a decadenza
(retrodatazioni e benefici ultraquarantenni)

M.Av. con scadenza 31 ottobre

31/10/2020

31/03/2021

Rateazioni di procedure sanzionatorie

M.Av. con scadenza 31 ottobre

31/10/2020

31/03/2021

contributi, sanzioni e interessi dovuti a seguito di procedure sanzionatorie

data indicata dagli uffici
(giorni 30/60)

31/10/2020 - 30/11/2020

31/03/2021

somme dovute per accertamenti per adesione

data indicata dagli uffici                (giorni 30/60)

31/10/2020 - 30/11/2020

31/03/2021

contributi dovuti per ricongiunzione

giorni 60  dal ricevimento comunicazione per versamento prime 3 rate

30/11/2020

31/03/2021

domande di rateazione somme dovute per accertamenti per adesione

giorni 60 dal ricevimento della contestazione 

30/11/2020

31/03/2021

domande di rateazione somme dovute per regolarizzazione spontanea

giorni 60 dal ricevimento della comunicazione 

30/11/2020

31/03/2021

somme dovute per accertamenti per adesione da controlli incrociati con l’Anagrafe Tributaria

giorni 90 dal ricevimento della contestazione

30/12/2020

31/03/2021

somme dovute per rateazione dell'onere di riscatto e ricongiunzione

ricomprese nel periodo 11/03/2020 - 31/12/2020

01/10/2020 (ovvero scadenza successiva ma entro il 31/12/2020)

31/03/2021


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