Cassa Forense: le scadenze dichiarative e contributive di settembre

di Avv. Manuela Bacci

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Parafrasando la celebre ode dannunziana e non potendo aderire all'esortazione in essa contenuta, agli avvocati potremmo dire: “Settembre, andiamo. E’ tempo di… scadenze”. 

Dal punto di vista previdenziale, infatti, ci attendono tre importanti adempimenti, tutti con scadenza 30 settembre.

Il primo incombente sul quale porre l’attenzione è costituito dal pagamento dei contributi in autoliquidazione connesso alla prima rata del Mod. 5/2019

Com'è noto tale pagamento deve essere eseguito, normalmente, entro il 31 luglio.

Tuttavia, per l’anno in corso, il Consiglio di Amministrazione, nello scorso mese di luglio, ha deliberato di non applicare sanzioni e interessi per i pagamenti in autoliquidazione, connessi alla prima rata del Mod. 5/2019, ove eseguiti entro il 30 settembre 2019

Com'è stato a suo tempo comunicato, l’adozione di tale delibera si era resa necessaria per "gestire" l’eccezionale situazione venutasi a creare a seguito dell’approvazione degli Indici Sintetici di Affidabilità Fiscale (ISA), dalla quale era conseguita la proroga al 30 settembre 2019, disposta con il c.d. “Decreto crescita”, dei termini per i versamenti delle imposte dirette, dell’IRAP e dell’IVA.  

Pertanto, per non incorrere in sanzioni e interessi, entro il prossimo 30 settembre –qualora non si fosse ancora provveduto- dovrà essere effettuato il pagamento della rata di acconto dei contributi in autoliquidazione.

Il calcolo dell’importo da versarsi in autoliquidazione (rata di acconto e saldo) è effettuato in modo automatico in sede di compilazione ed invio del Modello 5/2019 che, come risaputo, costituisce la modalità ordinaria di comunicazione alla Cassa dell’ammontare del reddito professionale netto conseguito ai fini IRPEF nonché del volume complessivo di affari conseguito ai fini dell’IVA nell'anno precedente.

Tale comunicazione deve essere inviata, in via telematica, entro il 30 settembre

E’ il caso di ricordare che all'invio telematico del Modello 5 sono tenuti tutti gli avvocati che risultino iscritti, anche per frazioni di anno, negli Albi professionali nell’anno anteriore a quello della dichiarazione e che detta comunicazione deve essere effettuata anche se le dichiarazioni fiscali non sono state presentate o sono negative. 

Il Mod. 5 deve essere altresì inviato dai praticanti che risultino iscritti alla Cassa nell'anno anteriore a quello della dichiarazione.   

Anche gli avvocati che esercitano la professione all'estero, se conservano l’iscrizione in un Albo italiano, sono tenuti all'obbligo dichiarativo (invio Mod. 5), ma devono indicare solo la parte di reddito o di volume di affari soggetta a tassazione in Italia.  

Infine, gli avvocati che si cancellano dagli Albi e i praticanti che si cancellano dalla Cassa hanno l’obbligo di inviare il Mod. 5 anche nell’anno successivo a quello della cancellazione, e ne sono esonerati solo dopo tale anno.   

Non costituisce, invece, motivo di esenzione dall'obbligo di invio della comunicazione l’inesistenza di reddito o di volume di affari, l’iscrizione al solo Albo speciale dei Cassazionisti o la sussistenza di situazioni di incompatibilità.

Da ultimo, l’ulteriore adempimento da eseguirsi entro il 30 settembre, è rappresentato dal pagamento della quarta rata dei contributi minimi, che comprende l’ultima quota del contributo minimo soggettivo obbligatorio e l’intero contributo di maternità (determinato in € 79,00) dovuti per l’anno 2019. 

I contributi minimi previdenziali, infatti, sono riscossi in quattro rate con scadenza 28 febbraio, 30 aprile, 30 giugno e 30 settembre; sanzioni e interessi decorrono però soltanto in caso di omesso o tardivo versamento di tutte le rate entro il termine del 30 settembre.

E’ opportuno infine ricordare che, sia per l’obbligo contributivo sia per quello dichiarativo, il mancato rispetto della scadenza del 30 settembre determina l’applicazione di sanzioni variamente graduate secondo la durata del ritardo.

Avv. Manuela Bacci – Delegato Cassa Forense         

 


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