Bando per l’ammissione alla pratica forense presso la Cassa nazionale di Previdenza e Assistenza Forense (Termine scaduto)

di Cassa Forense

Stampa la pagina
foto

La Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza Forense (di seguito anche “Cassa Forense”) pubblica il presente bando per l’ammissione alla pratica forense presso l’Area Legale Ricorsi e Contratti.

Art.  1

Posti Disponibili

Il numero di posti disponibili per lo svolgimento del tirocinio presso l’Area Legale Ricorsi e Contratti della Cassa Forense è pari a 2 (due), salvo che l’Ente non ritenga, a propria insindacabile discrezione, che i candidati risultati idonei all’esito della presente selezione siano in numero inferiore.

In particolare, i tirocinanti verranno, principalmente, adibiti a supporto del settore dell’Area Legale Ricorsi e Contratti che si occupa del contenzioso in materia previdenziale e assistenziale.

Art. 2

Oggetto del tirocinio

  1. Il tirocinio per l’accesso alla professione forense verrà svolto presso l’Area Legale Ricorsi e Contratti della Cassa Forense, in Roma Via G. G. Belli n.5.
  2. Il tirocinio presso l’Area Legale Ricorsi e Contratti della Cassa Forense consta essenzialmente di due profili:
  3. a) formazione di taglio teorico-pratico, mediante affiancamento ad un avvocato dell’Area Legale Ricorsi e Contratti e partecipazione alla stesura di atti e pareri, nonché allo svolgimento di ricerche di dottrina e giurisprudenza;
  4. b) partecipazione alle udienze giudiziali in affiancamento agli avvocati dell’Area Legale Ricorsi e Contratti.

Al fine di svolgere le attività di cui sopra, il tirocinante deve assicurare la propria continuativa presenza, distribuita su cinque giorni settimanali, presso l’Area Legale Ricorsi e Contratti della Cassa Forense, in conformità alle esigenze del predetto Ufficio e, comunque, per almeno 20 ore settimanali e non potrà svolgere la pratica forense presso altri studi professionali.

  1. Il tirocinio non conferisce alcun titolo, diritto o aspettativa per l’accesso ai ruoli organici della Cassa Forense, non fa sorgere diritti o interessi di natura giuridico-economica, fatto salvo il rimborso mensile di cui al successivo art. 7 e non può durare oltre il tempo minimo richiesto per essere ammessi agli esami per l’iscrizione nell’albo professionale. In ogni caso, il tirocinio presso l’Area Legale Ricorsi e Contratti della Cassa Forense può essere svolto per non più di dodici mesi.
  2. Poiché il tirocinio è finalizzato essenzialmente al conseguimento del titolo per l’ammissione all’esame di abilitazione alla professione di avvocato, il tirocinante, per gli adempimenti cui è tenuto (quali, a titolo meramente esemplificativo, la presenza alle udienze, la compilazione e la periodica presentazione del libretto di tirocinio, l’attività di formazione e di tirocinio), dovrà personalmente avere cura di osservare le disposizioni normative in materia e le regole stabilite dal competente Consiglio dell’Ordine degli Avvocati, alle quali integralmente si rinvia.
  3. La Cassa Forense può interrompere lo svolgimento del tirocinio in qualsiasi momento, sia per sopravvenuti mutamenti organizzativi, sia su indicazione dell’Avvocato interno affidatario, qualora il tirocinante non garantisca un impegno costante o si dimostri negligente, con comunicazione al competente Consiglio dell’Ordine degli Avvocati.

Art. 3

Requisiti di partecipazione

  1. Per lo svolgimento del tirocinio presso l’Area Legale Ricorsi e Contratti della Cassa Forense, il candidato deve possedere i seguenti requisiti:

- essere cittadino italiano o di uno Stato membro dell'Unione Europea;

- non avere ancora compiuto 32 anni alla data di scadenza della presentazione delle domande di partecipazione;

- essere in possesso dei requisiti richiesti per l’iscrizione nel registro dei tirocinanti avvocati tenuto dal competente Consiglio dell’Ordine degli Avvocati;

- se già iscritto nel registro dei tirocinanti presso il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati, non avere già superato l’esame di Stato per l’abilitazione all’esercizio della professione di avvocato e/o non avere già completato il periodo minimo di durata del tirocinio per essere ammessi al predetto esame.

  1. I suddetti requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine di presentazione della domanda di partecipazione.

Art. 4

Presentazione della domanda

  1. La domanda per l’ammissione al tirocinio di cui al presente bando deve essere presentata, entro e non oltre il 15 aprile 2020, ore 13,00, presso la sede della Cassa Forense, Area Legale Ricorsi e Contratti – Via G. G. Belli 5, 00193 – Roma, via mail all’indirizzo: ufficiolegale@cassaforense.it ovvero via PEC all’indirizzo: ufficiolegale@cert.cassaforense.it, avendo cura di apporre nell’oggetto della mail o della PEC, la seguente dicitura: “DOMANDA DI TIROCINIO PRESSO L’AREA LEGALE RICORSI E CONTRATTI”.
  2. La suindicata domanda deve essere formulata dal candidato e allegata all’e-mail o alla PEC in formato pdf. A tal fine si allega un modello di domanda da completare a cura del candidato. Alla suindicata domanda dovrà, altresì, essere allegata copia di un documento di identità, nonché copia di un curriculum vitae redatto nel formato europeo (in formato pdf).
  3. Il candidato deve espressamente dichiarare, nella consapevolezza delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000 in caso di falsità in atti o dichiarazioni mendaci, quanto segue:
  4. a) dati anagrafici e codice fiscale;
  5. b) residenza (indirizzo, comune e codice di avviamento postale) e domicilio, se diverso dalla residenza;
  6. c) indirizzo e-mail o indirizzo PEC presso cui ricevere le comunicazioni della Cassa Forense;
  7. d) eventuale anzianità di iscrizione nel registro dei tirocinanti;
  8. e) possesso del titolo di studio di laurea in giurisprudenza con indicazione dell’università o dell’istituzione che ha rilasciato il titolo, della data del conseguimento e del voto di laurea (nel caso di laurea triennale e specialistica, per entrambe dovranno essere fornite le predette indicazioni); se il titolo di studio è stato conseguito all’estero, l’interessato deve indicare anche gli estremi del provvedimento con il quale il titolo stesso è stato riconosciuto equipollente al corrispondente titolo italiano; in tutti i casi, il titolo di studio indicato deve essere valido per l’iscrizione nell’Albo degli Avvocati;
  9. f) votazione riportata nelle materie di diritto civile, procedura civile, diritto amministrativo e diritto del lavoro, specificando, per gli esami sostenuti con due prove e due votazioni distinte, la votazione riportata in ciascuna prova (anche nel caso di laurea specialistica, allorquando per una delle materie sopra indicate sia stato sostenuto un esame sia nel corso degli studi della laurea triennale sia nel biennio della laurea specialistica, vanno indicati i voti riportati in ciascun esame);
  10. g) di essere in possesso della cittadinanza italiana o di essere cittadino di uno Stato appartenente all’Unione Europea;
  11. h) di non avere riportato condanne penali e di non avere procedimenti penali in corso;
  12. i) di non avere giudizi in corso contro la Cassa Forense, né in proprio né in qualità di

difensore di terzi;

  1. l) di non trovarsi in situazioni di reale o potenziale conflitto di interessi con la Cassa Forense;
  2. m) lo stato di disoccupazione o lo svolgimento di attività lavorativa di qualsiasi genere, ivi compresa la pratica forense presso altri studi professionali e/o enti;
  3. n) di accettare che l’eventuale utile inserimento nella graduatoria non fa sorgere in capo al candidato alcun diritto a svolgere il tirocinio presso l’Area Legale Ricorsi e Contratti della Cassa Forense, né costituisce per la Cassa Forense un obbligo a far svolgere il tirocinio presso la propria Area Legale Ricorsi e Contratti;
  4. o) di accettare che la Cassa Forense può interrompere lo svolgimento del tirocinio in qualsiasi momento, sia per sopravvenuti mutamenti organizzativi, sia su indicazione dell’Avvocato interno affidatario, qualora il tirocinante non garantisca un impegno ed una presenza costanti o si dimostri negligente, con comunicazione al competente Consiglio dell’Ordine degli Avvocati;
  5. p) di essere consapevole del fatto che l’eventuale svolgimento del tirocinio presso la Cassa Forense non dà alcun titolo per l’accesso nei ruoli organici dell’Ente, non fa sorgere diritti o interessi di natura giuridico-economica - fatto salvo il riconoscimento di un compenso mensile senza ulteriori oneri di natura retributiva e previdenziale a carico della Cassa Forense - fermi restando gli obblighi in materia di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro secondo la normativa vigente;
  6. q) di essere consapevole del fatto che la pratica forense presso la Cassa Forense non può durare oltre il periodo minimo richiesto per essere ammessi agli esami per l’iscrizione nell’Albo professionale e, in ogni caso, non può superare i dodici mesi;
  7. r) di obbligarsi a tenere una condotta rispettosa dei doveri di dignità, probità e decoro, a comportarsi con la massima riservatezza e ad osservare scrupolosamente l’obbligo del segreto professionale e d’ufficio nonché a rispettare le norme previste nel Codice Etico di Cassa Forense;
  8. s) di possedere le necessarie conoscenze per l’utilizzo del personal computer, dei programmi di scrittura, degli applicativi per le comunicazioni di posta elettronica nonché per effettuare tramite internet ricerche normative e giurisprudenziali;
  9. t) di manifestare il proprio consenso all’utilizzo dei dati personali forniti alla Cassa Forense;
  10. u) di impegnarsi a comunicare tempestivamente le eventuali variazioni della residenza e/o del domicilio sopra indicati;
  11. v) di accettare che la Cassa Forense proceda ad idonei controlli per accertare la veridicità di quanto esposto e dichiarato nella domanda.
  12. Le eventuali richieste di integrazioni alla domanda saranno effettuate dalla Cassa Forense a mezzo email inviata all’indirizzo di posta elettronica indicato nella domanda stessa. Il candidato dovrà far pervenire le integrazioni, anche a mezzo e-mail o a mezzo PEC, nei termini richiesti, pena l’esclusione dalla procedura.
  13. La Cassa Forense si riserva la facoltà di effettuare verifiche in ordine alle dichiarazioni rese nella domanda di partecipazione. Si riserva altresì di disporre con provvedimento motivato, in qualsiasi momento, anche successivamente all’approvazione della graduatoria, l’esclusione dei candidati dalla selezione per difetto del possesso dei requisiti prescritti dal bando.

Art. 5

Commissione valutatrice

Le domande di partecipazione saranno esaminate da una Commissione nominata dal Consiglio di Amministrazione della Cassa Forense, la quale rimetterà le proprie valutazioni allo stesso Consiglio di Amministrazione, per le decisioni in merito all’ammissione al tirocinio dei candidati risultati idonei.

Art. 6

Requisiti di ammissione e criteri di selezione

  1. I candidati saranno selezionati sulla base del proprio curriculum vitae e di un successivo colloquio conoscitivo con la Commissione Valutatrice.
  2. Requisito di ammissione alla selezione è l’avere conseguito la laurea in Giurisprudenza con voto di laurea non inferiore a 100/110 (la Commissione provvederà a riproporzionare i voti eventualmente espressi in altra scala numerica di valutazione). Nel caso di laurea specialistica, il voto di laurea è dato dalla media del voto di laurea triennale e del voto di laurea specialistica.

Inoltre, i candidati devono avere conseguito, nelle seguenti materie, una media complessiva di voti non inferiore a 25/30:

  1. Diritto civile;
  2. Procedura Civile;

III. Diritto Amministrativo;

  1. Diritto del Lavoro.

Per le materie per cui si sono dovute sostenere due prove distinte, il voto della materia è dato dalla media dei voti riportati in ciascuna prova.

Nel caso di laurea specialistica, allorquando per una delle materie sopra indicate sia stato sostenuto un esame sia nel corso degli studi della laurea triennale sia nel biennio della laurea specialistica, il voto della materia è dato dalla la media dei voti riportati in ciascuna prova.

  1. Potrà, inoltre, costituire titolo preferenziale avere svolto la tesi di laurea o corsi di specializzazione o di perfezionamento e/o master di livello universitario sul diritto della previdenza o del lavoro.
  2. La Commissione Valutatrice, verificata l’ammissibilità delle domande, inviterà al colloquio conoscitivo, nell’ambito dei candidati in possesso dei requisiti di cui al precedente paragrafo 2, quelli ritenuti più idonei a soddisfare le esigenze dell’Area Legale Ricorsi e Contratti dell’Ente, individuati sulla base del curriculum vitae. Tale colloquio è finalizzato anche a valutare l’idoneità del candidato allo svolgimento del tirocinio presso l’Area Legale Ricorsi e Contratti della Cassa Forense. In tale sede, i candidati dovranno consegnare copia del certificato di laurea recante il voto di laurea, con indicazione di tutti gli esami sostenuti con i relativi voti. Alla selezione dei tirocinanti si procederà, quindi, sulla base di previsto al precedente art. 5.
  3. Qualora i candidati selezionati all’esito della presente procedura cessino, per qualsiasi ragione, il tirocinio prima della scadenza naturale dello stesso, la Cassa Forense potrà chiamare a svolgere il tirocinio i candidati valutati idonei nella presente selezione.
  4. La Cassa Forense, per motivi organizzativi o di disponibilità di bilancio ovvero qualora i candidati non siano ritenuti idonei a svolgere il tirocinio presso l’Area Legale Ricorsi e Contratti dell’Ente, può decidere, a suo insindacabile giudizio, di non dar luogo all’ammissione al tirocinio relativamente ad una parte o anche alla totalità dei posti disponibili indicati nel bando. Pertanto, l’eventuale utile inserimento nella graduatoria non fa sorgere in capo al candidato alcun diritto a svolgere il tirocinio presso l’Area Legale Ricorsi e Contratti della Cassa Forense, né costituisce per quest’ultima un obbligo a far svolgere il tirocinio presso la propria Area Legale Ricorsi e Contratti.

Art. 7

Rimborso mensile

  1. I candidati ammessi al tirocinio dovranno provvedere ad iscriversi al registro dei tirocinanti tenuto dal competente Consiglio dell’Ordine degli Avvocati o, qualora già iscritti, a modificare il nominativo del dominus presso il medesimo e a dare tempestivamente prova alla Cassa Forense dell’avvenuto adempimento.
  2. Ai tirocinanti verrà erogato un rimborso mensile lordo e onnicomprensivo di € 700,00 per l’attività svolta, previa attestazione del regolare ed effettivo svolgimento del tirocinio nel mese di interesse rilasciata dal Dirigente dell’Area Legale Ricorsi e Contratti e presentazione di idonea documentazione fiscale da parte del tirocinante.
  3. La Cassa Forense interrompe l’erogazione del rimborso laddove lo svolgimento del tirocinio venga in qualsiasi momento interrotto, sia per sopravvenuti mutamenti organizzativi, sia su indicazione dell’avvocato interno affidatario, qualora il tirocinante non garantisca una presenza ed un impegno costanti o si dimostri negligente, con comunicazione al competente Consiglio dell’Ordine degli Avvocati.

Art. 8

Trattamento dei dati personali

Ai sensi del Regolamento UE 2016/679 e del D.Lgs. n. 101/18, i dati personali forniti dai candidati sono registrati e trattati esclusivamente per le finalità di gestione della presente procedura.

Art. 9

Informazioni e Responsabile del procedimento

  1. Le informazioni relative alla presente selezione potranno essere richieste via mail al seguente indirizzo: ufficiolegale@cassaforense.it, ovvero via PEC all’indirizzo: ufficiolegale@cert.cassaforense.it, avendo cura di indicare nell’oggetto la seguente dicitura: “PRATICA PRESSO L’AREA LEGALE RICORSI E CONTRATTI” e indicando, altresì, un recapito telefonico al quale poter essere eventualmente ricontattati.
  2. Il Responsabile del procedimento è il Dott. Alessandro Montini presso l’Area Legale Ricorsi e Contratti della Cassa.

 

Domanda

Bando


Altri in INFO CASSA