Sui limiti del controllo della motivazione nel giudizio di cassazione

di Pasquale Acone

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La Cassazione con ordinanza n.22856 del 13 settembre 2019 ha rigettato il ricorso a causa dell’inammissibilità parziale dei motivi di impugnazione per violazione del principio di autosufficienza.

In particolare la Corte ha affermato che la “…ricorrente fa riferimento ad atti e documenti del giudizio di merito limitandosi a meramente richiamarli, senza invero debitamente (per la parte strettamente d’interesse in questa sede) riprodurli nel ricorso ovvero, laddove riprodotti, senza fornire puntuali indicazioni necessarie ai fini della relativa individuazione con riferimento alla sequenza dello svolgimento del processo inerente alla documentazione, come pervenuta presso la Corte di Cassazione, al fine di renderne possibile l’esame , con precisazione (anche) dell’esatta collocazione nel fascicolo d'ufficio o in quello di parte, e se essi siano stati rispettivamente acquisiti o prodotti (anche) in sede di giudizio di legittimità come da giurisprudenza costante.

Tutto ciò non ha permesso alla “…Corte…di adempiere al proprio compito istituzionale di verificare il relativo fondamento sulla base delle deduzioni contenute nel medesimo, alle cui lacune non è possibile sopperire con indagini integrative.

La decisione si pone nel solco dell’ormai consolidato orientamento secondo il quale l’allegazione o la riproduzione degli atti del giudizio nel corpo del ricorso non è sufficiente a superare la barriera della inammissibilità allorquando tale pratica si pone “…in contrasto con lo scopo della disposizione di agevolare la comprensione dell’oggetto della pretesa e del tenore della sentenza impugnata, in immediato coordinamento con i motivi di censura, essendo necessario che vengano riportati nel ricorso gli specifici punti di interesse nel giudizio di legittimità con l’eliminazione del “troppo e del vano”, non potendo gravarsi questa Corte del compito, che non le appartiene, di ricercare negli atti del giudizio di merito ciò che possa servire al fine di utilizzarlo per pervenire alla decisione da adottare, sicché il ricorrente è al riguardo tenuto a rappresentare e interpretare i fatti giuridici in ordine ai quali richiede l'intervento di nomofilachia o di critica logica da parte della Corte Suprema il che distingue il ricorso di legittimità dalle impugnazioni di merito.

La giurisprudenza ormai consolidata segnala come sia decisivo, non l’elencazione e/o la riproduzione degli atti e dei documenti, bensì la loro valutazione in relazione al vizio denunciato.

E lo si intende de plano se si riflette che la semplice elencazione degli atti, non accompagnata dalla enunciazione specifica dei “punti di interesse” riferiti al vizio denunciato, non consente alla S.C. la valutazione del vizio nel rispetto dei limiti propri del giudizio di legittimità.

La decisione si segnala, poi, oltre che per la ricchezza dei richiami giurisprudenziali, anche per la chiarezza con la quale, sulla base dei precedenti, ha segnato i limiti della dichiarazione di inammissibilità per difetto di autosufficienza, segnalando a noi avvocati le necessarie indicazioni per la corretta redazione del ricorso.

Per rispettare il principio di autosufficienza non si dovrà solo allegare  l’atto o il documento depositati nei gradi precedenti, di cui si asserisce la non corretta valutazione da parte del giudice di merito, ma sarà necessario riprodurli precisamente nel motivo di ricorso fornendo le precise indicazioni necessarie per la verifica del vizio denunciato.

Si tratta dell’esplicazione del principio generale della specificità dei motivi di gravame, vieppiù da rispettare in caso di ricorso per cassazione che è un mezzo di impugnazione a critica vincolata, ben diverso dalle impugnazioni di merito.

Una decisione, pertanto, da valutare positivamente perché precisa i limiti per la dichiarazione di inammissibilità, e indicando modalità di redazione, consente di rispettare la richiesta sinteticità dei ricorsi. 

Avv. Pasquale Acone - Foro di Avellino

 


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