Scende il limite per l’utilizzo del contante “tra soggetti diversi”: dal 1 luglio il tetto sarà di € 2000,00

di Giancarlo Renzetti

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Con l’art.49 del D.LGS 231/2007, in attuazione della direttiva 2005/60/CE concernente la prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo, furono introdotte in Italia limitazioni all'uso del contante e dei titoli al portatore.

Tale limite è stato più volte oggetto di modifiche: sino al 31 dicembre 2015 era di 1.000 euro, attualmente è di 3.000 euro.

Dal 1 luglio p.v. entra in vigore il D.L. 124/ 2019, convertito con modificazioni dalla L. 157/ 2019, che fissa in € 2000,00 il limite all'utilizzo del contante.

Dal 1 gennaio 2022 il limite scenderà ulteriormente sino ad € 1.000 euro.

Il limite all'uso del contante comporta il divieto di trasferire denaro contante e titoli al portatore in euro o in valuta estera, effettuato a qualsiasi titolo tra soggetti diversi, siano esse persone fisiche o giuridiche, quando il valore oggetto di trasferimento sia superiore a quello del tetto fissato.

L’art.49 del D.LGS 231/2007 precisa che il trasferimento superiore al limite, quale ne sia la causa o il titolo, è vietato anche quando è effettuato con più pagamenti, inferiori alla soglia, che appaiono artificiosamente frazionati e può essere eseguito esclusivamente per il tramite di banche, Poste italiane S.p.a., istituti di moneta elettronica e istituti di pagamento.

Il divieto, pertanto, sussiste indipendentemente dalla natura lecita o illecita dell'operazione alla quale il trasferimento si riferisce, trattandosi di un illecito “oggettivo”, in cui non si rilevano - per la sussistenza della violazione - le ragioni che hanno determinato il trasferimento dei valori.

La violazione del tetto ha conseguenze per entrambi i soggetti che hanno effettuato il trasferimento: viola la norma sia chi effettua il pagamento in contanti sia chi lo riceve.

Nel periodo di pandemia è stato necessario approfondire il termine “prossimi congiunti”, ora è invece necessario capire il significato dato dal legislatore all'espressione “soggetti diversi”.

Il MEF ha eliminato ogni incertezza chiarendo che si fa riferimento ad entità giuridiche distinte: due società; il socio e la società di cui questi fa parte; società controllata e società controllante; legale rappresentante e socio; due società aventi lo stesso amministratore; una ditta individuale e una società, nelle quali le figure del titolare e del rappresentante legale coincidono, per acquisti o vendite, per prestazioni di servizi, per acquisti a titolo di conferimento di capitale, o di pagamento dei dividendi.

Ciò comporta ad esempio che è possibile prelevare o versare in banca denaro contante di importo pari o superiore a 2.000 euro, in quanto tale operatività non si configura come un trasferimento tra soggetti diversi. 

È sempre possibile pagare una somma superiore al limite di legge parte in contanti e parte in assegno, cosi come accettare a fronte di una fattura unica, di importo superiore ai 2.000 euro, il versamento di denaro contante a titolo di caparra, purché il trasferimento in contanti sia inferiore alla soglia.

Avv. Giancarlo Renzetti – Delegato Cassa Forense Lazio


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