PIGNORAMENTO DI STIPENDIO E ALTRE INDENNITÀ: LIMITI E ATTUALE SOSPENSIONE PER COVID

di Livio Galla

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Com’è noto la possibilità di pignorare lo stipendio o la pensione del proprio debitore per il soddisfacimento di un determinato credito può essere attuata, nel nostro ordinamento, tramite lo strumento del pignoramento presso terzi, in quanto il datore di lavoro è debitore del proprio dipendente della retribuzione da questi maturata per il lavoro prestato. Il terzo, in questo caso, può essere sia l’istituto di credito presso il quale viene accreditata la busta paga, sia il datore di lavoro. 

Il datore di lavoro (o l’istituto di credito) sarà pertanto obbligato a trattenere una parte (c.d. accantonamento) dello stipendio e versarlo direttamente al creditore, fino a quando il debito non verrà integralmente saldato.

Tale meccanismo andrà bilanciato con la fondamentale funzione che la Costituzione garantisce alla retribuzione. L’art. 36 del testo costituzionale stabilisce infatti che

il lavoratore ha diritto ad una retribuzione proporzionata alla quantità e qualità del lavoro prestato e in ogni caso sufficiente ad assicurare a sé e alla famiglia un’esistenza libera e dignitosa”.

Vediamo quindi quali sono i limiti previsti dal codice di procedura civile (art. 545 c.p.c.):

  1. Stipendio e indennità dovute in caso di licenziamento, si può pignorare: 
  • metà dello stipendio netto mensile, in caso di credito alimentare;
  • 1/5 dello stipendio netto mensile, per ogni altro credito;
  • la parte eccedente il triplo dell’assegno sociale, se il pignoramento riguarda somme già accreditate nel conto corrente del lavoratore. 

2) Pensione, indennità che tengono luogo di pensione o altri assegni di quiescenza, si può pignorare:

  • 1/5 della somma residua, una volta sottratta dalla pensione netta mensile la misura massima   dell’assegno sociale, aumentata della metà (es. ipotizziamo una pensione di € 1.000, l’importo dell’assegno sociale per il 2021 è di € 460,28, aumentato della metà risulta € 690,42, la somma pignorabile è quindi 1/5 di 1000-690,42, vale a dire € 61,91 al mese);
  • la parte eccedente il triplo dell’assegno sociale, se il pignoramento riguarda somme già accreditate nel conto corrente del lavoratore. 

3) TFR, si può pignorare:

  • 1/5 dell’importo totale, se il pignoramento viene radicato presso il datore di lavoro;
  • 1/5 dell’importo accantonato mensilmente, se non è già in corso il pignoramento dello stipendio;
  • la somma eccedente il triplo dell’assegno sociale, se il terzo pignorato è la banca e il TFR è già stato accreditato sul conto corrente del lavoratore.

4) NASpI (il terzo debitore, in questo caso, può essere l’INPS che eroga l’emolumento o la banca dove viene accreditato), si può pignorare:

  • 1/5 della somma residua, una volta sottratta dalla cifra netta percepita ogni mese la misura massima dell’assegno sociale aumentata della metà (come accade per la pensione);
  • la parte eccedente il triplo dell’assegno sociale se il pignoramento riguarda somme già accreditate nel conto corrente del lavoratore.

Per quanto riguarda il trattamento di integrazione salariale, vale a dire la CIG ordinaria o straordinaria, il pignoramento in corso non può proseguire sul trattamento di cassa integrazione se ad erogarlo è l’INPS, mentre potrà proseguire nel caso in cui sia il datore di lavoro ad anticiparne l’erogazione, ma l’importo da pignorare andrà ridimensionato in base alla somma concretamente percepita dal lavoratore e seguirà le regole già descritte per il pignoramento dello stipendio. 

La normativa emergenziale per affrontare la pandemia da Covid 19 è intervenuta anche in materia di pignoramento presso terzi di somme dovute a titolo di stipendio, cassa integrazione, pensione e altre indennità legate al rapporto di lavoro, effettuati da agenti della riscossione o altri soggetti abilitati, disponendone la sospensione fino al 31 agosto 2020. Questo termine è stato poi prorogato al 31 dicembre 2020 e, da ultimo, fino al 30 giugno 2021, grazie al c.d. decreto Sostegni-bis.

 

Avv. Livio Galla – Foro di Vicenza


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