PATROCINIO A SPESE DELLO STATO ANCHE NEL PROCEDIMENTO DI MEDIAZIONE OBBLIGATORIA CONCLUSA CON SUCCESSO

di Franco Smania

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Con sentenza n. 10 del 25 novembre 2021, depositata il 20 gennaio u.s., la Corte Costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale delle norme di cui al «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia» (nello specifico degli artt. 74, comma 2, e 75, comma 1, del D.P.R. 30.5.2002 n. 115) nella parte in cui non prevedono che il patrocinio a spese dello Stato sia applicabile anche all’attività difensiva svolta nell’ambito dei procedimenti di mediazione, quando sia stato raggiunto un accordo, nonché della norma del medesimo Testo unico (l’art. 83, comma 2) nella parte in cui non prevede che, in tali fattispecie, alla liquidazione in favore del difensore provveda l’Autorità Giudiziaria che sarebbe stata competente a decidere la controversia.

Le questioni di legittimità costituzionale delle norme summenzionate erano state sollevate dal Tribunale di Oristano con ordinanza del luglio 2020, cui aveva fatto seguito analoga ordinanza del Tribunale di Palermo nel marzo 2021.

I due giudizi erano stati poi riuniti, per essere decisi con un’unica pronuncia, atteso che le questioni sollevate erano basate su argomenti in gran parte coincidenti.

Preliminarmente, la Corte Costituzionale ha rilevato che lo stesso giorno di deliberazione della propria sentenza veniva approvata la legge di “Delega al Governo per l’efficienza del processo civile e per la revisione della disciplina degli strumenti di risoluzione alternativa delle controversie e misure urgenti di razionalizzazione dei procedimenti in materia di diritti delle persone e delle famiglie nonché in materia di esecuzione forzata” (L. 26.11.2021,n. 206), con la quale si conferiva al Governo una delega legislativa finalizzata -tra l’altro- proprio all’estensione del patrocinio a spese dello Stato alle procedure di mediazione e di negoziazione assistita, previsione peraltro destinata a non spiegare effetti nei giudizi di legittimità costituzionale in corso, atteso che l’entrata in vigore della legge delega non vale a escludere l’applicazione delle disposizioni censurate.

Quanto al merito, la Consulta ha ritenuto condivisibili i rilievi mossi dai Tribunali rimettenti e fondate le questioni con riferimento agli artt. 3 - commi primo e secondo e 24 - comma terzo della Costituzione.

La Corte Costituzionale ha osservato che il nesso di strumentalità necessaria con il processo e la riconducibilità della mediazione alle forme di giurisdizione condizionata con finalità deflattive costituiscono elementi tali da rendere del tutto irragionevole l’esclusione del patrocinio a spese dello Stato quando la medesima mediazione si sia conclusa con successo e non sia stata in concreto seguita dalla proposizione giudiziale della domanda

In tal modo, infatti, il suddetto patrocinio risulta contraddittoriamente escluso proprio nei casi in cui il procedimento di mediazione ha raggiunto lo scopo deflattivo voluto dal Legislatore, così traducendosi anche in una sorta di disincentivo verso quella cultura della mediazione che si è voluto promuovere

Col rischio che le parti non abbienti e i loro difensori potrebbero essere indotti a non raggiungere l’accordo e ricorrere poi all’Autorità Giudiziaria all’unico scopo di ottenere, una volta introdotto il processo, l’ammissione al patrocinio a spese dello Stato.

Il che da un lato vanificherebbe le finalità deflattive della mediazione, dall’altro determinerebbe l’irragionevole aumento degli oneri a carico dello Stato, chiamato a sostenere i costi del giudizio. 

La medesima Corte Costituzionale ha altresì rilevato come, privare i non abbienti del patrocinio a spese dello Stato -essendo espressamente prevista l’assistenza tecnica in sede di mediazione obbligatoria-  significa destinarli di fatto a subire un’evidente disparità rispetto alla controparte abbiente, che condiziona lo stesso esercizio del diritto di azione. 

Non senza evidenziare che la mediazione presuppone, in ogni caso, sin dalla sua attivazione il possesso di specifiche cognizioni tecniche di cui la parte non abbiente potrebbe essere priva: la relativa istanza presuppone l’individuazione sia del Giudice territorialmente competente a conoscere della controversia, dovendo essere depositata presso un organismo che ha appunto sede nel luogo di tale giudice, sia delle parti, nonché dell’oggetto e delle ragioni della pretesa 

In definitiva, la Consulta ha ritenuto palese la radicale lesione arrecata dalle norme censurate al diritto di difendersi dei non abbienti in un procedimento che, da un lato, è imposto per legge in specifiche materie e che, dall’altro, è strumentale al giudizio al punto da condizionare l’esercizio del diritto di azione e il relativo esito.

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