Obbligo di iscrizione alla gestione separata Inps

di Gioia RitaTelli

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La Corte di Cassazione, con sentenza n. 30345 del 18 dicembre 2017 ha affrontato in modo chiaro ed esaustivo la problematica dell’ambito di operatività dell’iscrizione alla gestione separata INPS, istituita dall’art. 2, comma 26, della l. n. 335/95, per quanto riguarda gli iscritti agli albi professionali.

Per chiarire la portata della pronuncia della Corte in esame, occorre riassumere il quadro normativo sul quale essa interviene. l’art. 1 della l. 335/95, al comma 1, afferma espressamente la necessità di garantire “l’armonizzazione degli ordinamenti pensionistici nel rispetto della pluralità degli organismi assicurativi” e, al comma 2, precisa che le disposizioni della legge medesima “costituiscono principi fondamentali di riforma economico sociale della repubblica. Le successive leggi della Repubblica non possono introdurre eccezioni o deroghe alla presente legge se non mediante espresse modificazioni delle sue disposizioni”.

Il successivo art. 2, comma 25, della stessa l. 335/95 prevede che la tutela previdenziale in favore dei soggetti che svolgono attività autonoma di libera professione, senza vincolo di subordinazione, si deve realizzare in conformità ad una serie di principi e criteri direttivi, tra cui l’assicurazione per i soggetti per i quali non è possibile l’iscrizione alle forme di previdenza obbligatoria realizzate dagli enti di cui al d. lgs. 509/94 alla gestione separata istituita presso l’INPS di cui al successivo comma 26, in linea con la ratio principale della riforma introdotta dalla l. 335/95, che è quella di far sì che ogni tipo di attività, anche se residuale, abbia una copertura assicurativa, nel rispetto, peraltro, delle peculiarità delle tipologie di attività e dei vari organismi assicurativi.

L’art. 2, comma 26, recita che "sono tenuti all'iscrizione presso una apposita Gestione separata, presso l'INPS, e finalizzata all'estensione dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti, i soggetti che esercitano per professione abituale, ancorché non esclusiva, attività di lavoro autonomo, di cui al testo unico delle imposte sui redditi, approvato con D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 49, comma 1 e successive modificazioni ed integrazioni".L’art. 18 del d. l. 98/11 (convertito in legge 111/2011), al comma 12, ha rappresentato la necessità di chiarire la portata della norma di cui al citato art. 2, comma 26, della l. 335/95 e di delimitarne l’applicazione, statuendone l’interpretazione “nel senso che i soggetti che esercitano per professione abituale ancorché non esclusiva, attività di lavoro autonomo tenuti all’iscrizione presso l’apposita gestione separata INPS sono esclusivamente i soggetti che svolgono attività il cui esercizio non sia subordinato all’iscrizione ad appositi albi professionali”.

La ratio della detta norma è dunque quella di delimitare il campo di applicazione della normativa relativa alla gestione separata INPS e di differenziarla dalle coperture assicurative delle attività il cui esercizio richiede l’iscrizione in un albo professionale. In tale quadro normativo si inserisce la pronuncia della Corte di Cassazione di dicembre, che ha fornito una lettura del predetto art. 18 in linea con la ratio dell’istituzione della gestione separata, che è quella, come detto, di far sì che ogni tipo di attività abbia una copertura assicurativa.

A tal fine, la Corte ha espressamente chiarito che “l'iscrizione alla gestione separata è obbligatoria per i soggetti che esercitano per professione abituale, ancorché non esclusiva, attività di lavoro autonomo di cui al D.P.R. n. 917 del 1986, art. 49 (ora 53), comma 1, l'esercizio della quale non sia subordinato all'iscrizione ad appositi albi professionali ovvero, se subordinato all'iscrizione ad un albo, non sia soggetto ad un versamento contributivo agli enti previdenziali di riferimento che sia suscettibile di costituire in capo al lavoratore autonomo una correlata posizione previdenziale. Una diversa interpretazione, infatti, finirebbe per tradire la finalità universalistica dell'istituzione della gestione separata e si porrebbe in contrasto con la sua tipica modalità di funzionamento”.

La Corte ha, quindi, evidenziato, con riferimento alla fattispecie sottoposta al suo esame, ossia quella di un architetto iscritto all’Albo professionale, ma non iscritto ad INARCASSA (in quanto lavoratore subordinato; cfr. art. art. 21, comma 5, L. n. 6 del 1981 nonché art. 7, comma 5, dello Statuto INARCASSA), che la mancanza dell’iscrizione ad INARCASSA fa sì che il professionista non abbia alcun obbligo di versamento di contributi utili ai fini pensionistici (contributi soggettivi), ma soltanto l’obbligo del versamento del contributo integrativo, dovuto da tutti gli iscritti agli albi di ingegnere e architetto, indipendentemente dall'iscrizione all'INARCASSA.

Il detto contributo integrativo - nella forma di una maggiorazione percentuale che dev'essere applicata dal professionista su tutti i compensi rientranti nel volume di affari e versata alla Cassa indipendentemente dall'effettivo pagamento che ne abbia eseguito il debitore, salva ripetizione nei confronti di quest'ultimo -, ha finalità di solidarietà categoriale e non costituisce una posizione previdenziale in capo al professionista e, pertanto, come chiarito dalla Corte, il versamento del detto contributo ad INARCASSA non può esonerare il professionista dall’obbligo di iscrizione e contribuzione alla gestione separata. La pronuncia in esame chiarisce, pertanto, il carattere residuale dell’iscrizione alla gestione separata INPS ed evidenzia la ratio dell’istituzione della stessa, ossia la necessità di garantire una copertura assicurativa per ogni tipo di attività lavorativa.

La medesima ratio è, peraltro, quella che ha spinto il legislatore, nell’emanare la legge n. 247/12, riguardante la disciplina del nuovo ordinamento della professione forense, a prevedere per gli avvocati iscritti agli albi professionali, per il solo fatto oggettivo dell’iscrizione, l’obbligatorietà dell’iscrizione alla Cassa Forense e, pertanto, l’automatica costituzione di un rapporto previdenziale per il solo fatto dell’iscrizione all’albo, circostanza che esclude qualsiasi operatività, nel caso di specie, della gestione separata INPS. La novella del 2012 ha escluso a livello normativo la possibilità del verificarsi, per quanto riguarda i professionisti avvocati, di situazioni analoghe a quella decisa dalla Corte con la sentenza n. 30345/2017.

Ed infatti, nel vigore della l. n. 576/80, era ammessa anche per gli avvocati la possibilità dell’iscrizione al solo Albo professionale o perché, stante il mancato superamento di determinati limiti reddituali, non sussisteva l’obbligo di iscrizione alla Cassa Forense, oppure a causa della sussistenza di situazioni di incompatibilità rilevate dalla Cassa Forense e non dal Consiglio dell’Ordine, che escludevano l’iscrizione all’Ente e, pertanto, la costituzione di un valido rapporto previdenziale.

Pertanto, potevano verificarsi situazioni analoghe a quelle sopra descritte degli architetti iscritti all’albo ma non iscritti ad INARCASSA ed obbligati, pertanto, al pagamento della sola contribuzione integrativa non utile a fini previdenziali; in tal caso, i detti professionisti avvocati avrebbero dovuto necessariamente iscriversi – ed anche se già iscritti ad altro ente previdenziale in virtù dell’esercizio di altra diversa attività – alla gestione separata INPS.

Con l’entrata in vigore della l. n. 247/12 e del conseguente regolamento di attuazione dell’art. 21, commi 8 e 9, della l. n. 247/12, adottato dalla Cassa Forense, come scritto, non è più ammessa l’iscrizione all’albo professionale senza la contestuale iscrizione anche alla Cassa Forense, con il conseguente versamento di tutti i contributi dovuti, anche quelli soggettivi e, pertanto, non è vi è più margine per l’operatività della gestione separata INPS. Rimane, comunque, di rilevante importanza il principio enunciato dalla Suprema Corte con la sentenza n. 30345/2017, secondo il quale ogni attività lavorativa deve obbligatoriamente avere una copertura assicurativa, anche al fine di confermare la piena legittimità dell’odierno sistema previdenziale forense.

Avv. Gioia Rita Telli – Avvocato Area Giuridica e Legale Cassa Forense


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