NOZIONE DI STALKING

di Lorena Puccetti

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Reato di stalking l'abitualità della condotta sussiste anche se il numero delle minacce o molestie è esiguo

In base all'art. 612 bis c.p., commette reato di atti persecutori, c.d. stalking, chiunque

"con condotte reiterate, minaccia o molesta taluno in modo da cagionare un perdurante e grave stato di ansia o di paura, ovvero da ingenerare un fondato timore per l'incolumità propria o di un congiunto, oppure da costringere lo stesso ad alterare le proprie abitudini".

Tale norma delinea un reato di evento caratterizzato da una condotta abituale, e cioè la reiterazione nel tempo di minacce o molestie che abbia provocato nella vittima, in via alternativa, uno stato d'ansia, il timore per l'incolumità propria o di un congiunto, oppure l'alterazione delle proprie abitudini.

L'interpretazione giurisprudenziale ha chiarito che l'abitualità della condotta sussiste anche se il numero delle minacce o molestie è esiguo, e sono sufficienti anche due condotte se hanno provocato ansia o timore alla persona offesa.

Le molestie possono essere costituite anche da telefonate o messaggi, fermo restando che soltanto se il loro contenuto è persecutorio la condotta è configurabile come stalking e non come reato contravvenzionale di molestie telefoniche di cui all'art. 660 c.p.

Una recente pronuncia di legittimità ha affermato che anche un corteggiamento ossessivo, petulante, e lesivo dell'altrui sfera privata, integra la fattispecie di atti persecutori.

Lo stalking giudiziario

E' stata altresì riconosciuta dalla giurisprudenza la figura dello stalking giudiziario costituito dal ricorso sistematico ed incessante ad azioni giudiziarie infondate e pretestuose, meramente finalizzate a creare prostrazione nel soggetto destinatario delle pretese risarcitorie o delle denunce-querele.

Quanto allo stato di ansia o di paura, è stato precisato che esso non presuppone una vera e propria sindrome patologica essendo sufficiente che si sia verificata un'alterazione del normale equilibrio psicofisico della persona offesa.

La prova di tale alterazione non richiede necessariamente un accertamento medico, potendo essere desunta dal comportamento assunto dalla vittima. In pratica, a fronte di una condotta minacciosa o molesta, anche episodica, perché sia configurabile il reato di stalking è sufficiente che la vittima a causa di tale condotta abbia subìto una lesione al proprio stato di salute psicologica o abbia cambiato le proprie abitudini.


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