NEL COGNOME DEI FIGLI L’UGUAGLIANZA FRA I GENITORI

di Debora Felici

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E così la Corte Costituzionale, ancora una volta, si è trovata a dover prendere posizione su una questione che tocca corde importanti della cultura giuridica del Paese, come quella in materia di cognome ai figli.

Dopo essersi già pronunciata in passato sul problema e avere esortato il legislatore a intervenire, La Corte costituzionale, con la sentenza n. 131 del 31 maggio 2022, ha fatto “piazza pulita” della regola del patronimico.

Chiamata a valutare l’impugnazione da parte del pubblico ministero dell’atto di nascita di una bambina alla quale i genitori, di comune accordo, avevano attribuito il solo cognome materno, il giudice delle leggi, redattrice Emanuela Navarretta, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. dell’articolo 262, primo comma, del Codice civile “nella parte in cui prevede, con riguardo all’ipotesi del riconoscimento effettuato contemporaneamente da entrambi i genitori, che il figlio assume il cognome del padre, anziché prevedere che il figlio assume i cognomi dei genitori, nell’ordine dai medesimi concordato, fatto salvo l’accordo, al momento del riconoscimento, per attribuire il cognome di uno di loro soltanto”.  In via consequenziale, ha dichiarato anche l’illegittimità costituzionale delle norme correlate in materia di adozione.

L’importanza socio-culturale, oltre che giuridica, della questione risulta chiaramente dalle parole della Consulta: “Nel cognome dei figli l’eguaglianza fra i genitori”… “L’automatica attribuzione del solo cognome paterno si traduce nell’invisibilità della madre ed è il segno di una diseguaglianza fra i genitori, che si riverbera e si imprime sull’identità del figlio. Ciò comporta la contestuale violazione degli articoli 2, 3 e 117, primo comma, della Costituzione, quest’ultimo in relazione agli articoli 8 e 14 della Convenzione europea dei diritti dell’uomo.

La Corte, dapprima nel 1988 e poi anche nel 2006, aveva segnalato il contrasto tra il sistema delle norme che regolano l’attribuzione del cognome ai figli e i principi costituzionali dell’uguaglianza morale e giuridica dei coniugi, e aveva sollecitato il legislatore a intervenire con una regolamentazione organica della materia. Per effetto di tali pronunce, era già stato sancito il diritto dei genitori, di comune accordo, di attribuire ai figli il cognome materno in aggiunta a quello paterno.

Non tutti hanno salutato con favore la sentenza di maggio della Consulta. E’ stato osservato che tale intervento “additivo” della Corte non era opportuno, e che si poteva mantenere la regola dell’attribuzione del cognome paterno, salvo diverso accordo dei genitori (P. Dubolino, doppio cognome: ipotesi di replica alla Corte costituzionale, www.centrostudilivatino.it; M. Prandi, Doppio cognome, è davvero una priorità, www.centrostudilivatino.it).

Allo stato dell’arte, i genitori possono scegliere se attribuire ai figli entrambi i cognomi oppure, in accordo tra loro, sia il cognome del padre che quello della madre. E qui, si profilano alcuni problemi di ordine pratico e giuridico.

Come evidenziato dalla Corte, che auspica un “impellente” intervento legislativo, “occorre preservare la funzione del cognome, identitaria e di identificazione, a livello giuridico e sociale, nei rapporti di diritto pubblico e di diritto privato, che non è compatibile con un meccanismo moltiplicatore dei cognomi nel succedersi delle generazioni.”

Uno dei nodi da sciogliere, in particolare, riguarda il caso in cui uno o entrambi i genitori sono titolari di doppio cognome. In tal caso, si dovrà scegliere quale si vuole sia rappresenti il rapporto genitoriale, sempre che i genitori non optino per l’attribuzione del doppio cognome di uno di loro soltanto.

Altro aspetto che richiede urgente intervento normativo riguarda l’interesse del figlio a non vedersi attribuito – con il sacrificio di un profilo che attiene anch’esso alla sua identità familiare – un cognome diverso rispetto a quello di fratelli e sorelle.

Sul punto, suggerisce la Corte, si potrebbe riservare la scelta relativa all’attribuzione del cognome al momento del riconoscimento contemporaneo del primo figlio della coppia (o al momento della sua nascita nel matrimonio o della sua adozione), onde renderle poi vincolanti rispetto ai successivi figli riconosciuti contemporaneamente dagli stessi genitori (o nati nel matrimonio o adottati dalla medesima coppia).

Nel corso della XVIII legislatura, la Commissione Giustizia del Senato aveva intrapreso l'esame di una serie di disegni di legge sul tema. Avviata la XIX Legislatura, in data 13 ottobre 2022 è stato presentato al Senato il DDL n. 2 “Disposizioni in materia di attribuzione del cognome ai figli”, che riprende, con alcune modifiche, il precedente testo unificato.

Il DDL prevede che, all’atto della dichiarazione di na­scita del figlio, i genitori coniugati possano attribuirgli o il cognome del padre o il co­gnome della madre, oppure il cognome di entrambi nell’ordine concordato. In caso di disaccordo, al figlio sono attribuiti i cognomi di entrambi i genitori e, al fine di evitare che nella stessa famiglia vi siano fi­gli con cognomi diversi, i figli degli stessi genitori coniugati, nati successivamente e, pertanto, registrati all’anagrafe dopo il primo figlio, portino lo stesso cognome di quest’ultimo. Onde evitare la moltiplicazione dei cognomi ad ogni nuova generazione, si pre­vede nel testo che il figlio cui sono stati trasmessi en­trambi i cognomi dei genitori possa trasmetterne ai propri figli soltanto uno, a sua scelta.

Restiamo ora in attesa che il nuovo Parlamento “riannodi” i fili della questione e scelga come risolvere le problematiche lasciate aperte dalla sentenza della Consulta, le quali, come dalla stessa evidenziato, necessitano di regole organiche e coerenti, in tempi brevi.

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