Mediazione: sospensione feriale dei termini e computo termini decadenziali

di Giancarlo Renzetti

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Il  Tribunale Civile di Roma, con sentenza n. 4927/2019 pubblicata il 05/03/2019, esamina il tema dell’applicabilità dei termini di sospensione feriale ai procedimenti di mediazione, nonché delle modalità di computo dei termini decadenziali di cui all’art. 1137 c.c.

Il Tribunale ritiene  che “la sospensione dei termini nel periodo feriale, prevista dalla legge 7 ottobre 1969 n. 742, in quanto applicabile al termine stabilito dalla legge a pena di decadenza per la proposizione di determinate domande in giudizio, trovi applicazione anche nei casi in cui la parte proponga preventivamente istanza di mediazione, in una controversia in cui la presentazione di detta istanza sia obbligatoria, ai sensi dell'art. 5 D.Lgs 4 marzo 2010 n. 28 e ss.mm..” 

L’art. 5, comma 6, del d. l.vo 28/2010 stabilisce che la comunicazione della domanda di mediazione,  alle altre parti, impedisce la decadenza per una sola volta.

Solo dal momento della comunicazione alla parte chiamata la decadenza è ‘impedita’.

La ‘comunicazione’ ex art. 8 d.lvo 28/2010 della proposizione della domanda di mediazione, unitamente alla nomina del mediatore ed alla data di fissazione del primo incontro, deve intervenire nel termine di trenta giorni ex art. 1137 c.c.

Il termine decadenziale di 30 giorni ex art. 1137 c.c. che, a seguito della sentenza n. 49/1990 della Corte Costituzionale, è soggetto alla sospensione feriale,   comincia a decorrere ex novo dal momento del deposito presso la segreteria dell’organismo di mediazione del verbale di mancato raggiungimento dell’accordo. 

Si tratta di una deroga al principio sancito dall’art. 2964 cod. civ., che esclude che la decadenza possa essere soggetta alla disciplina interruttiva valevole  invece per la prescrizione e dettata dagli artt. 2934 e ss. c .c.

Il giudice chiamato a valutare se il termine decadenziale si sia consumato prima dell'attivazione del procedimento di mediazione, deve pertanto scomputare da tale termine quello di sospensione feriale. 

In buona sostanza “la domanda di mediazione produce sulla prescrizione gli effetti della domanda giudiziale ed “impedisce” la decadenza con la conseguenza che l’istanza determina un effetto di tipo interruttivo e non sospensivo e il termine per impugnare, dopo il deposito del verbale negativo della mediazione, è, di nuovo e per intero, quello di trenta giorni previsto dall’art. 1137 co. 2° c.c. (Cass SSUU 17781/13).” 

Tale sentenza conferma quelle  del Tribunale di Milano n. 13360/2016 e della Corte d’Appello di Palermo  n. 1245/2017 secondo cui  l’atto di citazione avente ad oggetto l’impugnativa della delibera assembleare deve essere notificato  entro trenta giorni, decorrenti nuovamente per una sola volta dal deposito del verbale conclusivo del procedimento di mediazione.

Avv. Giancarlo Renzetti- Delegato Cassa Forense


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