Mediazione - la Cassazione torna a ribadire i requisiti per l’assolvimento dell’obbligo di procedibilità

di Avv. Andrea Melucco

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Con la pronuncia n.18068 del 5 luglio 2019, la Cassazione ha ribadito i punti di diritto enunciati con la  precedente sentenza del 27 marzo 2019 n.8473 Cass. Terza sezione.

I principi di diritto ribaditi dalla Corte sono:

- nel procedimento di mediazione obbligatoria, disciplinato dal D.Lgs. n. 28 del 2010 e successive modifiche, è necessaria la comparizione personale delle parti davanti al mediatore, assistite dal difensore; - nella comparizione obbligatoria davanti al mediatore la parte può anche farsi sostituire da un proprio rappresentante sostanziale, eventualmente nella persona dello stesso difensore che l'assiste nel procedimento di mediazione, purché̀ dotato di apposita procura sostanziale;

la condizione di procedibilità può ritenersi realizzata al termine del primo incontro davanti al mediatore, qualora una o entrambe le parti, richieste dal mediatore dopo essere state adeguatamente informate sulla mediazione, comunichino la propria indisponibilità di procedere oltre.

La circostanza che la Corte abbia inteso ribadire i principi enunciati, operando un richiamo che pare inteso a consolidare l’orientamento espresso con la pronuncia di Marzo, non può passare inosservata  stante che sia la dottrina sia la giurisprudenza di merito non avevano salutato in termini univoci la prima richiamata pronuncia. 

La Corte si è vista costretta a chiarire alcuni concetti partendo da fondamentali relativi al processo che, ove non tenuti nelle dovute considerazioni, rischiano di produrre effetti ben più deleteri.

In dottrina, tra le prime voci critiche si segnala C. Giovannucci Orlandi (La cassazione 8473/2019: una rondine che speriamo non faccia primavera, in Questione Giustizia, aprile 2019) che osserva “non posso che augurarmi che l’intervento della Cassazione non risolva i contrasti e nel tempo possa costituire un ingiustificato freno ad uno sviluppo giurisprudenziale della mediazione che, ricco di buone prassi e di risultati concreti di grande livello, è invece degno di essere adeguatamente supportato da un corrispondente intervento legislativo che ben la Corte avrebbe potuto incoraggiare”. 

Il Tribunale di Firenze (13 maggio 2019, in www.smartlex24.com) ha ribadito il proprio diverso orientamento in dissenso dalla pronuncia di legittimità. 

Il Tribunale toscano, pur riconoscendo che la normativa in punto di condizione di procedibilità non può che trovare applicazione a tutte le tipologie di mediazione “obbligatoria”, ripropone comunque quegli argomenti, propugnati dalla tesi “effettivista” in tema di mediazione obbligatoria, che la dottrina più accorta (tra tutti, G. Raiti, Primo incontro di mediazione e condizione di procedibilità della domanda ai sensi del novellato art.5, comma 2° bis, d. lgs. 4 marzo 2010, n.28, in Riv. Dir. Proc. 2015, 562 e ss.) aveva già ampiamente criticato (cfr. anche A. Melucco, Il primo incontro di mediazione e la condizione di procedibilità ex art.5 comma 1-bis del d.lgs. 28/2010, in Giustiziacivile.com, ottobre 2014).

La Suprema Corte ha assunto una posizione chiara e motivata, tenendo conto della insuperabilità delle regole fondamentali del processo: vi è da ritenere comunque che il dibattito, anche a distanza per mezzo dei provvedimenti che verranno, sia solo all'inizio. 

Avv. Andrea Melucco – Foro di  Roma, docente universitario 





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