LA SOSTENIBILITÀ RIGUARDA ANCHE I LUOGHI DI LAVORO

di Lucia Casella

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La sostenibilità, grande tema del momento, non è solo “ambientale”; non riguarda cioè soltanto quello che nell’acronimo ESG rappresenta la voce “Environmental”. Non sono meno importanti la (G)overnance e l’ulteriore criterio (S)ocial: entrambi rivolti a considerare non il rapporto dell’uomo con il mondo che lo (ospita e lo) circonda, ma come l’uomo costruisce e gestisce la realtà quotidiana delle proprie organizzazioni e dei propri rapporti con gli altri, fuori ma soprattutto dentro di esse.

In particolare, nei diciassette Sustainable Development Goal di Agenda 2030 delle Nazioni Unite sono numerosi gli obiettivi che riguardano i rapporti sociali e tra di essi alcuni hanno per oggetto esplicitamente il lavoro: spicca in particolare il SDG n. 8 che accomuna come elementi inscindibili “inclusive and sustainable economic growth, full and productive employment and decent work for all”.

Tra i Target dell’Obiettivo n. 8, la promozione di ambienti di lavoro sicuri per tutti i lavoratori occupa un ruolo centrale, declinato nella sua formula più ampia in cui tenere conto della persona di ogni lavoratore, delle sue condizioni personali, ma anche della tipologia di rapporto che lo vede coinvolto.

Vista dall’Italia, questa prospettiva non può che far risaltare una volta di più la portata quasi “visionaria” di una norma, come l’art. 2087 c.c., che da decenni impone all’imprenditore di tutelare non solo l’integrità fisica, ma anche la personalità morale del lavoratore; una norma che da sempre la Corte di Cassazione ha individuato come norma di chiusura del sistema a tutela della persona del lavoratore, di recente ribadendo nuovamente (Cass. Civ. Sez. Lav. n. 27913/2020) che non vi è posto nell’ordinamento per una concezione “patrimonialistica” dell'individuo, dovendo il rapporto di lavoro basarsi sulla persona, “sul rispetto di essa, sulla sua dignità, sicurezza e salute, anche nel luogo nel quale si svolge la propria attività lavorativa”.

Le disposizioni di attuazione del PNRR rafforzano questo indirizzo: ad esempio la legge n. 108/2021 all’art. 47 impone a pena di esclusione agli operatori economici interessati ai contratti pubblici con oltre 100 dipendenti di produrre in gara il rapporto sulla situazione del personale di cui all’art. 46 del D. Lgs. n. 198/2006 e a quelli sopra i 15 dipendenti di consegnarlo alla stazione appaltante entro sei mesi dalla conclusione del contratto, pena l’esclusione dalle gare future per un periodo di dodici mesi.

Anche la Dichiarazione Non Finanziaria di cui all’art. 7 del D. Lgs. n. 254/2016 viene valorizzata, per incentivare le organizzazioni, attraverso questo documento, a dare trasparenza alle proprie policy ambientali, sociali, sul personale.

Non solo dichiarazioni di intenti, dunque; il che significa che anche per il Diritto la Sostenibilità diventa un argomento di primaria rilevanza, destinato ad uscire dal mero dibattito sociale o dagli studi aziendalistici per entrare nei contratti, nei regolamenti aziendali e alla fine anche nelle aule dei Tribunali.


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