La proroga del blocco degli sfratti in Italia ed in Spagna

di Massimiliano Blasone

Stampa la pagina
foto

L’art. 13, co. 13, del decreto-legge 31.12.2020 n. 183, entrato in vigore l’1.1.2021, ha disposto la proroga sino al 30.6.2021 della sospensione dell’esecuzione dei provvedimenti di rilascio degli immobili, anche ad uso non abitativo -introdotta dall’art. 103, co. 6, del decreto-legge n. 18, dd. 17.3.2020- limitatamente a quelli adottati a seguito del mancato pagamento del canone di locazione e ai provvedimenti di rilascio conseguenti all’adozione, ai sensi dell’art. 586, co. 2, c.p.c., del decreto di trasferimento di immobili pignorati ed abitati dal debitore e dai suoi familiari.

Si è disposta, in sostanza, la proroga di altri sei mesi del blocco degli sfratti per morosità, nonché dei rilasci dalle abitazioni vendute in sede di asta giudiziaria. La proroga viene disposta senza prevedere alcuna discrezionalità o condizione per la sua applicazione.

La norma segue di pochi giorni un analogo provvedimento adottato dalla Spagna, la quale, in data 22.12.2020, ha parimenti prorogato sino al 9.5.2021 la sospensione degli sfratti per morosità. La normativa spagnola, tuttavia, presenta profonde differenze rispetto a quella italiana avendo previsto diverse limitazioni alla sua concreta operatività.

Va osservato, in primo luogo, che in Spagna possono godere della proroga del blocco degli sfratti le sole persone vulnerabili, sia quelle la cui fragilità sia imputabile al Covid -ad esempio per la perdita del lavoro- sia quelle che lo erano già in precedenza per altri motivi.

Pur ampliando la portata della rinnovata sospensione, inizialmente circoscritta ai soli casi di morosità incolpevole cagionata dalla pandemia, la nuova norma spagnola, diversamente da quanto avvenuto in Italia, non ha una portata generale, richiedendo un’indagine sulla situazione soggettiva del debitore.

La norma iberica, infatti, per essere applicata, prevede che sia onere del conduttore presentare una specifica richiesta al giudice, cui viene attribuito il compito di disporre la sospensione dello sfratto per un periodo massimo di tre mesi. Viene previsto, pertanto, un intervento giurisdizionale subordinato ad un impulso del potenziale interessato e volto a graduare il periodo di sospensione a seconda delle particolarità di ciascun caso concreto.

La richiesta di sospensione, inoltre, deve essere corredata da un accreditamento della vulnerabilità dell’istante rilasciato dei servizi sociali e viene precluso al giudice spagnolo di disporre la sospensione in caso di residenze secondarie, di alloggi occupati con violenza oppure di immobili in cui vengono esercitate attività criminali.

Nessuna rilevanza alle particolarità del caso concreto viene invece data dalla normativa italiana.

La Spagna, ancora, attribuisce alle Regioni l’obbligo di reperire un alloggio alternativo al debitore e, in mancanza, viene attribuito al proprietario il diritto di richiedere un indennizzo allo Stato. Si è scelto, in sostanza, di non allocare interamente in capo al privato cittadino, proprietario, le conseguenze della morosità del conduttore e, più in generale, della crisi economica cagionata dalla pandemia.

La norma italiana, come è noto, non prevede alcun coinvolgimento degli Enti Locali nella ricerca di un nuovo alloggio e non introduce alcun indennizzo o sgravio fiscale per il proprietario cui viene semplicemente imposto di tollerare la permanenza del conduttore moroso.

La data del 9.5.2021, prevista dalla Spagna come limite temporale della potenziale sospensione degli sfratti, inoltre, non è una data casuale. Essa, infatti, corrisponde al termine fissato per la fine dello stato d’allarme, avendo il Legislatore evidentemente avuto contezza del fatto che, secondo la giurisprudenza CEDU, la norma nazionale che ritardi l’esecuzione di un provvedimento giudiziario può essere giustificata solamente da circostanze eccezionali e per il periodo di tempo ad esse strettamente collegato.

Il termine italiano del 30.6.2021, invece, non ha alcun collegamento con la durata della situazione emergenziale -attualmente in scadenza il 31.1.2021- e nemmeno con le limitazioni alla libera circolazione delle persone per motivi di tutela sanitaria.

Si può pertanto concludere che le apparenti limitazioni all’applicazione della normativa spagnola sono in realtà un bilanciamento dei diritti e degli obblighi delle parti e che mirano non solo a proteggere le persone e le famiglie più vulnerabili, ma anche ad offrire una forma di tutela ai proprietari degli immobili locati.

La parallela normativa iberica, pertanto, a differenza di quella italiana, in un contesto di grave ed eccezionale rischio sanitario, riesce a trasformare il rapporto sinallagmatico tra le parti di un contratto di locazione in un’espressione di solidarietà sociale tra cittadini che sa di armonia e di equilibrio. 

Avv. Massimiliano Blasone – Foro di Trieste


Altri in DIRITTO