La disciplina del subappalto e i limiti al ricorso ai contratti continuativi di cooperazione.

di Gioia Rita Telli

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Le prestazioni a cui fa riferimento l’art. 105, comma 3, lett c-bis del Codice dei contratti pubblici – laddove stabilisce che non configurano attività affidate in subappalto le prestazioni rese in favore dei soggetti affidatari in forza di contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura sottoscritti in epoca anteriore alla indizione della procedura finalizzata alla aggiudicazione dell’appalto - debbono essere limitate ad attività sussidiarie e secondarie rispetto a quelle propriamente rientranti nell'oggetto dell'appalto, che devono, in linea di principio, essere eseguite dal soggetto che risulta aggiudicatario delle stesse, con le eccezioni e le correlate cautele espressamente previste per legge. E’ quanto afferma il TAR del Lazio nella sentenza n. 1135 del 29.1.2019, con cui ha rigettato il ricorso di una società assicurativa che era stata esclusa dalla gara per l’affidamento della polizza sanitaria in favore degli avvocati iscritti alla Cassa Forense, osservando che “in sede di offerta […] non ha fatto menzione del fatto che le più rilevanti prestazioni della commessa avrebbero dovuto essere svolte da un soggetto terzo rispetto ad essa”.

Avv. Gioia Rita Telli – Avvocato Area Giuridica e Legale Cassa Forense


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