La confisca allargata si restringe

di Lorena Puccetti

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La legge di conversione del decreto fiscale riduce l’ambito di applicazione della confisca allargata per i reati tributari e ne sancisce l’irretroattività

E’ stata definitivamente approvata la legge di conversione del decreto fiscale 124/2019 collegato alla legge di bilancio 2020.

Con riferimento all’art. 39, in tema di modifiche della disciplina penale e della responsabilità amministrativa degli enti in materia tributaria, si segnalano le seguenti modifiche rispetto all'originario decreto legge.

In primo luogo, pur confermando la volontà di inasprire le pene per i reati tributari, in sede di conversione il legislatore ha attenuato il complessivo trattamento sanzionatorio con riguardo alle condotte non caratterizzate da fraudolenza.

In particolare, in relazione al delitto di omessa dichiarazione di cui all’art. 5 d.lgs. 74/2000 il tetto edittale massimo è stato portato da 6 a 5 anni, abbassamento dal quale derivano due conseguenze.

Da un lato, per tale reato rimane la possibilità di sottoporre la persona indagata alla custodia cautelare in carcere ma non più quella di disporre intercettazioni telefoniche, ed inoltre il limite di 5 anni di pena rende applicabile la causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto di cui all’art. 131-bis c.p.

Si sottolinea, inoltre, l’estensione ai delitti di cui agli artt. 2 e 3 -dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti o per mezzo di altri espedienti- della causa di non punibilità relativa al pagamento del debito tributario prima dell’apertura del dibattimento prevista dall’art. 13 d.lgs. 74/2000.

Ancora in tema di cause di non punibilità, la legge di conversione è intervenuta su quella prevista dall’art. 4, 1-ter d.lgs. n. 74.

Al riguardo, diversamente dal testo del decreto legge che abrogava tale disposizione, la legge definitiva ha conservato l’esclusione della punibilità ma solo quando le valutazioni complessivamente, e non singolarmente considerate, differiscono da quelle corrette in misura inferiore al 10%.

Infine, sempre con riferimento alla generale diminuzione della repressione penale, con riferimento agli artt. 10-bis e 10-ter d.lgs. 74/2000, relativi all'omesso versamento di ritenute dovute o di IVA, la legge di conversione, sopprimendo la norma prevista dal decreto legge che abbassava le soglie di punibilità rispettivamente a 100.000 e 150.000, ha ripristinato le precedenti soglie ovvero 150.000 e 250.000.

Il secondo profilo di rettifica operato dal provvedimento legislativo riguarda la restrizione della confisca c.d. allargata disposta dal decreto legge mediante l’introduzione dell’art. 12-ter che estendeva a tutti i reati tributari, eccetto quelli di cui agli artt. 10-bis e 10-ter, l’art. 240-bis c.p. La legge di conversione, modificando il predetto art. 12-ter, ha circoscritto tale misura alle ipotesi delittuose più gravi.

Al riguardo, sono usciti dal perimetro della confisca allargata i seguenti reati: dichiarazione infedele, omessa dichiarazione, occultamento o distruzione di documenti contabili e indebita compensazione di cui agli artt. 4, 5, 10 e 10-quater d.lgs. 74/2000. Per altri reati tributari, e precisamente gli artt. 2, 8 e 11, 2 co. è stata invece raddoppiata, rispetto al decreto legge, la soglia degli importi di imposta evasa o di elementi fittizi che consentono l’applicabilità della confisca allargata.

Solo in relazione agli artt. 3 e 11, 1 co. i presupposti della confisca allargata sono rimasti invariati rispetto al decreto legge. Inoltre, con una modifica di notevole importanza pratica, la legge di conversione ha inserito il comma 1-bis ove si precisa che la confisca allargata si applica «esclusivamente alle condotte poste in essere successivamente alla data di entrata in vigore della legge di conversione».

Tale norma si presta ad una duplice lettura.

Seguendo la classificazione del codice penale, che colloca l’art. 240-bis nel Capo II, la confisca in casi particolari è una misura di sicurezza patrimoniale soggetta, in quanto tale, alla regola generale di cui agli artt. 200 e 236 c.p. in base alla quale si applica la legge in vigore al tempo dell’applicazione della misura. Secondo tale impostazione, il comma 1-bis altro non rappresenta che una mera eccezione all’art. 200 c.p.

Viceversa, rovesciando la prospettiva, l’esclusione della retroattività potrebbe essere considerata come un indice della riconducibilità della confisca allargata all’alveo delle pene in senso stretto. Da un punto di vista letterale, tale interpretazione sarebbe autorizzata dal fatto che l’art. 236 c.p., nell’elencare le misure di sicurezza patrimoniali cita la confisca ma non la confisca in casi particolari. A ciò si aggiunga il fatto che detta tipologia di confisca è disposta sui beni dei quali il condannato non possa giustificare la provenienza e che risultino sproporzionati al reddito dichiarato. Dunque, proprio perché attinge cose che non sono in relazione con il delitto per il quale vi è stata la condanna, la confisca allargata palesa una finalità eterogenea rispetto a quella tradizionale di cui all’art. 240 c.p. che invece mira ad apprendere ciò che è servito a commettere il reato o che ne costituisce lo specifico profitto.

Da ultimo, più razionalmente rispetto al decreto legge che contemplava soltanto l’art. 2, la legge di conversione ha aumentato il novero dei reati tributari che determinano la responsabilità amministrativa dell’ente. Segnatamente, nell’art. 25-quinquiesdecies del d.lgs. 231/2001 sono stati aggiunti i delitti tributari di cui agli artt. 3, 8, 10 e 11 del d.lgs. 74/2000. Si precisa che le sanzioni previste dal richiamato art. 25-quinquiesdecies si applicano solo ai fatti successivi all’entrata in vigore della legge di conversione, in base all’art. 2 d.lgs. 231/2001 che in tema di responsabilità amministrativa della persona giuridica stabilisce il principio di legalità. In definitiva, il provvedimento legislativo definitivo appare complessivamente più ragionevole rispetto al decreto legge.

In particolare, la previsione della irretroattività della confisca allargata per i reati tributari, a prescindere dal significato che se ne voglia desumere sul piano dogmatico, è conforme ad un principio di lealtà nel rapporto tra lo Stato e il cittadino. Infatti, secondo un basilare criterio di civiltà giuridica, qualunque misura ablatoria che incida sul patrimonio, comunque la si voglia definire, deve potersi applicare soltanto se normativamente prevista al momento della commissione del fatto.

Avv. Lorena Puccetti – Foro di Vicenza


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