La complessità del processo, l’utilità della mediazione

di Andrea Zanello

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Riflessioni a margine di Cass. n. 24476/ 2019

Con ordinanza n. 24476/ 2019 del 01.10.2019 la seconda sezione civile della Suprema Corte ha rimesso alle SS.UU. un giudizio iniziato quasi vent'anni prima (e cioè nel marzo 2000), con il quale un condomino si era opposto all'ingiunzione del condominio per spese di lavori straordinari.

La causa si è focalizzata da subito su importanti e molto delicate questioni processuali (qualificazione come motivo di nullità ovvero di annullabilità del vizio ed eventuale sindacabilità d’ufficio della delibera; effetti del giudicato di rigetto della opposizione) e per questa ragione si è arrivati al provvedimento del 2019 in pratica senza mai entrare nello stretto merito della vicenda.

Ragionevolmente se ne discuterà nel 2021 e, se sarà dato accesso al merito, si saprà non prima del 2024/ 2025 (e cioè dopo più di 20 anni!) se l’importo richiesto dal condomìnio fosse dovuto o meno.

L’importanza e l’utilità della nomofilachia, anche su questioni di mero rito, non sono affatto in discussione, ma per chi si occupa di mediazione la vicenda va esaminata da un punto di vista differente e assume un aspetto radicalmente diverso.

In mediazione, infatti, non c’è spazio per le questioni formali: se si procede, si discuterà sempre e solo del merito e cioè della sostanza vera del problema (che è quel che davvero interessa al cliente).

Innanzitutto, il franco e diretto confronto tra le parti, assistite dai legali, gestito con la professionalità e l’esperienza di un (ben scelto) mediatore di un organismo di qualità, conduce di solito a una più rapida definizione del fatto.

Nel processo incidono diverse variabili che, soprattutto quando lo stesso si protrae per anni, hanno influenza sulla definizione del giudizio.

In mediazione, invece, le parti possono confrontarsi (anche vivacemente) non già dopo e all'esito dell’istruttoria, ma prima e subito per poter raggiungere subito una soluzione condivisa o per decidere se prima approfondire alcuni aspetti, ad esempio nominando un perito o sentendo terzi che possono fornire informazioni e così giungere alla soluzione.

Così definito il fatto, il lavoro degli avvocati sul diritto e sugli interessi diventa più facile, per arrivare, infine, con il contributo di tutti, ad una soluzione forte del valore di titolo esecutivo.

La mediazione quindi, pur più debole sotto il profilo della nomofilachia, offre però un percorso più agevole per ottenere nel concreto e in modo giusto, rapido ed economico “tutto quello e proprio quello …” cui si riferivano i Maestri processualisti dell’ultimo secolo dello scorso millennio.

Avv. Andrea Zanello – Foro di Roma


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