INAPPLICABILITÀ DEL RITO ABBREVIATO AI REATI PUNITI CON L’ERGASTOLO: INFONDATE LE QUESTIONI DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE

di Massimo Borgobello

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Con la sentenza n. 260 del 2020, la Corte Costituzionale ha dichiarato infondate tutte le questioni di legittimità costituzionale dell’art. 438, co. 1-bis, c.p.p. che erano state sollevate: in evidenza il tema, noto ai costituzionalisti, della discrezionalità del legislatore, censurabile solo laddove sfoci nell’arbitrio irragionevole.

La Consulta, ritenuto che le tre ordinanze di rimessione avessero sollevato questioni sostanzialmente analoghe, ha inteso trattarle unitariamente.

La Corte ha affrontato, in primis, le tematiche relative all’irragionevolezza delle equiparazioni che il co. 1-bis dell’art. 438 c.p.p. produrrebbe.

La prima attiene alla previsione di un’unica pena, di specie diversa dalla reclusione qual è l’ergastolo, a reati sostanzialmente molto diversi tra loro, con uguale preclusione processuale.

Il Giudice delle Leggi, con ragionamento esente da censure, non solo ha affermato che tale sperequazione è del tutto in linea con la discrezionalità del legislatore, ma anche sottolineato come nessuna delle ordinanze di rimessione avesse impugnato le norme sostanziali che avrebbero determinato la sperequazione processuale medesima.

Detto altrimenti, precludere una scelta processuale rientra nella piena libertà discrezionale del legislatore che non è caduto né nell’arbitrio, né nell’irragionevolezza, con tale decisione politica e giuridica.

La scelta legislativa più rilevante, in ogni caso, va rinvenuta altrove, ossia nelle norme sostanziali che determinano l’applicabilità dell’ergastolo e che nessuno dei rimettenti ha impugnato.

Se così è, inoltre, non è censurabile la scelta legislativa perché utilizza il parametro strettamente normativo, né è irragionevole l’esclusione dell’accesso al rito abbreviato delle ipotesi in cui il bilanciamento delle circostanze porta all’elisione delle pene più severe.

Il bilanciamento in sé e per sé considerato, infatti, determina non un titolo di reato meno grave ma un trattamento sanzionatorio che viene valutato dal giudice in seguito alle complessive emergenze processuali.

Il titolo di reato si pone, quindi, a monte; il bilanciamento, invece, a valle (nella fase della decisione).

L’unica questione che si può porre, pertanto, riguarda l’ipotesi in cui la contestazione sia ab origine errata e tale risulti nel corso del dibattimento, con conseguente diritto per l’imputato, che ne abbia tempestivamente fatto richiesta, di applicazione della diminuente per il rito in sentenza.

La Corte ha poi affermato, nuovamente, la piena legittimità del modo di procedere del legislatore del 2019 anche con riferimento alla ratio di inasprimento delle pene (perché rientrante nella discrezionalità legislativa) e per quanto attiene all’ipotesi del reo confesso (perché il dibattimento presenta maggiori garanzie del rito abbreviato).

La Corte ha, inoltre, ritenuto infondata la questione relativa alla violazione dell’art. 24 Cost. con riguardo agli artt. 2, 3 e 27 Cost., posta dall’ordinanza di rimessione della Corte d’Assise di Napoli.

La questione era imperniata sul diritto di difesa dell’imputato ad accedere a riti alternativi e sulla possibilità di rinuncia alla pubblica udienza per motivi di riservatezza.

Pur riconoscendo il diritto dell’imputato ai riti premiali, la Consulta ha sottolineato la discrezionalità del legislatore nella scelta delle ipotesi e delle modalità di accesso ai medesimi.

Non vi è, quindi, un diritto incondizionato dell’imputato ad accedere a riti premiali tutelato dall’art. 24 Cost.

Quest’ultimo lamentava, in primo luogo, il contrasto tra l’art. 438, co. 1 bis, cp.p. e l’art. 3 della L. 33/2019, con l’art. 27, co. 2, Cost., perché la valutazione del titolo di reato da cui deriva la preclusione al rito abbreviato sarebbe determinata da una scelta unilaterale della pubblica accusa e vi sarebbe, nella ratio legis, un intento punitivo nei confronti di alcune categorie di imputati.

La Corte Costituzionale ha ritenuto infondata la questione, sotto entrambi i profili.

Quanto al primo, la Corte ha affermato che, per quanto sia vero che l’imputazione viene formulata dal Pubblico Ministero, tale circostanza risulta bilanciata dal vaglio giurisdizionale effettuato dal Giudice per l’Udienza Preliminare.

Quest’ultimo, quindi, ha il potere di dare una qualificazione giuridica diversa da quella indicata dal P.M. ed ammettere, ove richiesto, il rito abbreviato: tale assetto normativo deriva inequivocabilmente dal combinato disposto degli artt. 438, co. 6 e 429, co. 2-bis, c.p.p.

Non solo: l’art. 438, co. 6-ter, c.p.p. dispone che, ove il fatto così come contestato dal P.M. risulti diverso in seguito al dibattimento, l’imputato che abbia fatto richiesta di giudizio abbreviato ha diritto alla diminuente per il rito.

Da tale assunto deriva anche che, ove il giudizio abbreviato sia stato erroneamente escluso dal Giudice per l’Udienza Preliminare, la Corte d’Assise debba accogliere la relativa richiesta, se formulata tempestivamente.

L’ultima questione in campo, ossia la pretesa violazione dell’art. 117, co. 2, Cost., con riferimento agli artt. 6 e 7 CEDU, è stata rigettata perché l’unico precedente della Corte di Strasburgo non appare in contrasto con la scelta del legislatore del 2019. 

Avv. Massimo Borgobello – Foro di Udine


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