In attesa di un nuovo codice quali riforme, “a costo zero”, per migliorare il processo penale?

di Antonio Mazzone - Nicolino Zaffina

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Vi sono alcuni interventi di riforma del codice di procedura penale, che sarebbero “a costo zero” ed andrebbero ad incidere significativamente sulla durata del processo.

Un primo intervento potrebbe riguardare un passaggio che incide notevolmente sulla durata del dibattimento, attinente all'attuale previsione della necessità di esame degli organi di polizia giudiziaria che hanno redatto l’informativa, qualora le parti non prestino il consenso alla sua acquisizione.

Si potrebbe introdurre una norma che preveda l'acquisizione dibattimentale di un atto meramente descrittivo di attività d’indagine preliminare, lasciando intatta ogni facoltà e ogni garanzia difensiva.

Si potrebbe, quindi, delineare un atto meramente descrittivo delle attività d'indagine di polizia giudiziaria che possa essere acquisito in dibattimento, disponendo che tale atto non possa contenere valutazioni, né parti inutilizzabili (con la conseguenza che qualora l'atto non si limiti alla mera descrizione fattuale – ad esempio contenendo l'esposizione di giurisprudenza - o contenga elementi  valutativi o inutilizzabili, esso non possa essere introdotto, neppure parzialmente, in dibattimento). 

La giurisprudenza ritiene acquisibili, ad esempio, la relazione del curatore fallimentare, la relazione con la quale è documentata l'attività ispettiva d'inchiesta svolta da pubblici funzionari (definita “atto amministrativo extraprocessuale”), l'informativa Interpol nella quale siano segnalati vari passaggi di una persona alla frontiera tra due nazioni straniere (in quanto essa appartiene al novero degli atti amministrativi), etc..

Con particolare riferimento alla relazione che documenta l'attività ispettiva d'inchiesta, recente Giurisprudenza ha rilevato che essa è “acquisibile al procedimento penale ex art. 234 c.p.p. e utilizzabile ai fini probatori limitatamente ai dati oggettivi in essa contenuti, oltre che per trarre elementi di giudizio dai fatti in essa rappresentati”, distinguendo ”apprezzamenti e valutazioni tratti dalla relazione ispettiva” dai “semplici elementi di fatto”. 

Si tratterebbe, dunque, di definire, in sede di riforma, anche in conformità a questa Giurisprudenza, un nuovo atto di polizia giudiziaria, che affianca l'informativa e che deve possedere rigorosi requisiti di forma e di sostanza, pena la non possibilità di acquisizione dibattimentale (se non con il consenso delle parti); sarebbe sufficiente che tale atto contenga un solo elemento inutilizzabile o una valutazione perché esso non sia nella sua interezza acquisibile. Si tratterebbe, anche, di distinguere all'interno dell'area della testimonianza della polizia giudiziaria, una sub-area di testimonianza strettamente intesa (ad esempio l'appartenente alle forze dell'ordine che assista ad una rapina) da una sub-area attinente all'espletamento e alla descrizione delle attività di indagine.

Attraverso la delineazione di un tale atto acquisibile in dibattimento si deflazionerebbe lo stesso da attività testimoniali della polizia giudiziaria consistenti, per lo più, nella mera riproposizione/lettura di parti meramente descrittive di attività d'indagine compiute.

A ulteriore rafforzamento delle facoltà delle parti ed, in particolare, delle garanzie difensive, si potrebbe prevedere, comunque, in sede di riforma, che in tale ipotesi, qualora una delle parti processuali lo richieda, gli organi di polizia giudiziaria che hanno svolto indagini debbano essere sottoposti a esame diretto e controesame, ferma restando l'acquisizione dell'atto di cui sopra, senza potere per il Giudice di ritenere manifestamente superflua o irrilevante tale richiesta.

Tale modifica normativa, pertanto, consentirebbe un notevole “risparmio” nella durata del dibattimento, eliminando attività di mera ripetizione di quanto descritto in atti di polizia giudiziaria (che l'esperienza insegna impegnare un notevole numero di udienze dibattimentali), senza alcuna lesione di garanzie difensive.

La stessa previsione andrebbe introdotta con riferimento ad un atto meramente descrittivo delle indagini difensive eventualmente effettuate.

Altri interventi di riforma potrebbero, poi, condurre contestualmente al potenziamento delle facoltà della difesa, alla soddisfazione del principio di conservazione della prova, al rafforzamento del ruolo di filtro dell’udienza preliminare e alla velocizzazione del processo: il tutto nel pieno rispetto del principio del contraddittorio.

Così, a mero titolo esemplificativo:

a) si potrebbero ampliare le ipotesi di ammissione dalla prova richiesta dalla difesa nell'udienza preliminare e la sua assunzione con le modalità del dibattimento, “in cambio” dell’utilizzabilità di tale prova nella fase dibattimentale in caso di rinvio a giudizio;

b) si potrebbe ridelineare in base ad un criterio del tutto diverso da quello vigente la regola di valutazione attinente alla scelta “emissione del decreto che dispone il giudizio – emissione della sentenza di non luogo a procedere”;

c) si potrebbe prevedere che per alcuni tipi di reato (ad esempio per quelli contravvenzionali e per i delitti puniti con la sola multa), ferme restando l’appellabilità e la ricorribilità per cassazione, sia delineata per le fasi di appello e di cassazione una camera di consiglio non partecipata (a meno che l’imputato non richieda espressamente di partecipare), in cui il contraddittorio sia garantito da atti scritti, “in cambio”, in caso di non richiesta di partecipazione,  della non condanna alle spese in caso di rigetto dell’impugnazione.

Resta fermo che la giusta strada da percorrere sarebbe quella della redazione di un nuovo codice di procedura penale: mancando, però  allo stato, un’idea su come dovrebbe essere concepito un modello alternativo di processo penale, rimane soltanto la via di interventi settoriali che tentino almeno di “ri-sistematizzare” quello vigente.

Avv. Nicolino Zaffina – Consigliere di Amministrazione Cassa Forense

Avv. Antonio Mazzone – Foro di Locri




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