IL FONDO CASSA PER I DIPENDENTI DEL CONDOMINIO

di Giuseppe Zangari

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Pur essendo ancora in attesa di ricevere lo status di soggetto autonomo di diritto, fornito di personalità giuridica, è pacifico che pure il condominio possa rivestire il ruolo di datore di lavoro.

Se l’esempio paradigmatico è rappresentato dal portiere, assai diffuse nella prassi sono le figure dell’addetto alle pulizie -ovviamente limitatamente alle parti comuni dell’edificio ex articolo 1117 del Codice Civile (Tribunale di Teramo, sentenza n. 136/2019)- del giardiniere, del manutentore e del bagnino della piscina condominiale.

Ovviamente, la costituzione del rapporto di lavoro deve essere preceduta da una delibera assembleare, assunta a maggioranza qualificata -ossia con il voto della maggioranza degli intervenuti in rappresentanza di almeno 500 millesimi del valore dell’edificio- che autorizzi l’amministratore a stipulare il contratto di assunzione.

Al contempo, al pari di qualsiasi datore di lavoro, il condominio è tenuto a corrispondere al dipendente il cosiddetto “trattamento di fine rapporto” (T.F.R.).

Disciplinato dall’articolo 2120 c.c., nel testo introdotto dalla l. n. 297/1982 («In ogni caso di cessazione del rapporto di lavoro subordinato, il prestatore di lavoro ha diritto ad un trattamento di fine rapporto»), il T.F.R. rappresenta una componente della retribuzione a formazione progressiva, tramite accantonamenti annuali, il cui versamento è generalmente differito al momento in cui il rapporto cessa per licenziamento, dimissioni o morte del lavoratore (in quest’ultimo caso, agli eredi).

E’ anche possibile che, al verificarsi di determinati presupposti stabiliti dall’articolo 2120, comma 6 e seguenti, come dalle leggi di settore, il datore sia tenuto a corrispondere delle anticipazioni parzialiIl prestatore di lavoro, con almeno otto anni di servizio presso lo stesso datore di lavoro, può chiedere, in costanza del rapporto di lavoro, una anticipazione non superiore al 70 per cento del trattamento cui avrebbe diritto nel caso di cessazione del rapporto alla data della richiesta»).

Di conseguenza, è evidente che già nel corso del rapporto il condominio deve preoccuparsi di costituire una provvista di denaro che sia quantomeno equivalente alle somme che maturano di anno in anno.

Solo così facendo si avrà a disposizione una liquidità sufficiente al momento dell’erogazione finale ovvero delle anticipazioni di cui sopra.

Nel caso contrario, il condominio risulterebbe esposto verso il proprio dipendente o ex dipendente, che a buon diritto potrebbe azionare in giudizio il proprio credito.

Risponde (anche) a questa esigenza il cosiddetto “fondo cassa” condominiale -pure denominato “fondo di accantonamento” o “fondo speciale”- che rappresenta, per l’appunto, una riserva di liquidità, diversa e ulteriore rispetto agli “oneri condominiali” utili all’ordinaria manutenzione e al godimento del fabbricato, di cui il condominio si viene a dotare per consentire all’amministratore di far fronte con immediatezza a determinate spese.

Pur non essendo menzionato nel Titolo del Codice Civile dedicato al condominio, il fondo cassa per il T.F.R. è oramai recepito dalla giurisprudenza, che per di più lo annovera tra gli accantonamenti a carattere obbligatorio.

In particolare, i giudici capitolini hanno più volte affermato che «…con il bilancio devono essere sempre indicati (…) l’esistenza e l’ammontare di fondi di riserva obbligatori (ad esempio l’accantonamento per il trattamento di fine rapporto del portiere» (Tribunale di Roma, sentenza n. 8792/2020; ma si vedano anche le sentenze nn. 10365/2017 e 18009/2015).

Pertanto, al momento della delibera di assunzione del dipendente, l’assemblea dovrebbe curare l’istituzione del fondo cassa e provvedere successivamente al rastrellamento della provvista.

Al contempo, atteso che secondo consolidata giurisprudenza è suscettibile di nullità la delibera che «…nell’assenza di un’unanime determinazione, vincoli il patrimonio dei singoli condomini ad una previsione pluriennale di spesa anche “straordinaria” oltre quella annuale ed alla quale si commisura l’obbligo della contribuzione» (Corte di Cassazione, sentenza 7706/1997), sarà opportuno che l’assemblea rinnovi lo stanziamento a titolo di T.F.R. di anno in anno, tramite più delibere successive (Corte di Cassazione, sentenza 8167/1997; ma si veda anche Corte d’Appello di Brescia, sentenza 130/2012)

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