Il diritto all’oblio e la sua evoluzione

di Nicoletta Giorgi

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Ogni “passo” digitale lascia un’impronta che identifica interessi, gusti e necessità del singolo individuo.

Allo stesso modo le notizie riguardanti il singolo, una volta entrate nella rete, superano la natura stessa del loro soggetto e diventano in qualche modo immortali.    

Con questa premessa parlare di diritto all’oblio diventa una sfida non da poco. Il GDPR 679/2016, la prima e unica norma cogente valevole per tutti i Paesi europei, all’art. 17 tratta uno dei diritti riconosciuti a ciascun interessato: il diritto alla cancellazione dei propri dati.   

La questione è stata affrontata dalla Corte di Giustizia dell’Unione Europea nella ben nota sentenza Google Spain inerente la richiesta da parte di un cittadino spagnolo di ottenere la cancellazione e la deindicizzazione delle pagine web che lo riguardavano e l’eliminazione o l’occultamento dei suoi dati personali relativi al nome e cognome.

La Corte di Giustizia dell’Unione Europea ha definitivamente smentito la terzietà dei motori di ricerca rispetto alla circolazione dei dati qualificandoli come titolari del trattamento nel momento in cui cercano informazioni e pagine web su internet e quando indicizzano il contenuto per fornire i risultati della ricerca

L’Autorità Garante italiana lo scorso 20 giugno 2019 ha emesso un provvedimento con il quale ha precisato che il diritto all’oblio può essere invocato anche quando i dati presenti sul web non siano il nome e il cognome dell’interessato ma dati che, comunque, lo rendano identificabile in via indiretta, nel caso di specie “elementi caratteristici dell’identità culturale e sociale dell’interessato”, che lo identificavano attraverso l’attribuzione di uno specifico ruolo in una cooperativa.

Il Garante, in merito al tema dell’oblio, ha emesso fino ad oggi 202 provvedimenti, consultabili sul sito dell’Autorità, e la gran parte sono di rigetto in quanto non sussistente l’interesse alla tutela dei dati pubblicati oppure perché il motore di ricerca interessato, in autotutela, aveva già provveduto ad adempiere alle richieste del ricorrente.

I provvedimenti emessi dall'Autorità Garante, ai sensi dell’art. 78 del GDPR sono impugnabili davanti al Tribunale Ordinario (art. 10 D.Lgs. 150/2011).

In forza dell’art. 79 del GDPR è possibile anche agire direttamente davanti all'autorità giudiziaria per chiedere la tutela dei propri interessi per violazione del regolamento.

In 5 anni, quindi, e anche grazie al GDPR, è stato possibile tracciare un cammino per una migliore definizione di dato personale, e il cammino è solo all’inizio. Facile immaginare che si aprirà un nuovo filone giurisprudenziale.

La Magistratura, da parte sua, per il tramite della Scuola Superiore della Magistratura sta svolgendo corsi di formazione con la collaborazione anche del Garante Europeo al fine di mettere a punto le problematiche giuridiche, favorendo gli approfondimenti utili per una tutela a tutto campo, tra esigenze di tempestiva rimozione degli abusi perpetrati via web e risarcimento del danno.

In questi giorni in adempimento della norma di cui all’art. 70 del GDPR il Comitato Europeo sulla protezione dei dati (EDPB) ha posto a pubblica consultazione (fino al 05.02.2020) le Linee Guida sul diritto all'oblio. Si rivolgono principalmente alla gestione del diritto all’oblio da parte di fornitori di motori di ricerca poiché oggi la vera grande piazza è quella mediatica che nella sua democratica rappresentazione del web porta alla condivisione di tutto quello che vi viene inserito, volontariamente o meno. 

Il nuovo bilanciamento sarà tra interessi pubblici, quando si tratta di notizie di impatto sociale (per esempio diritto di cronaca), oppure privati a seconda della finalità del trattamento dichiarata dal titolare, e l’interesse alla propria reputazione da parte dell’interessato. 

I dati che possono, anche indirettamente, portare alla nostra identificazione sono moltissimi e vengono affidati quotidianamente ai devices di cui ci avvaliamo.

Saper tutelare diritti di nuova generazione, quali quelli derivanti dalla protezione del dato, sarà il futuro compito dell’avvocatura a tutela della dignità e della libertà dell’individuo. 

 

Avv. Nicoletta Giorgi Foro di Padova


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