I costi della mediazione

di Elisabetta Lucidi

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Il Ministero della Giustizia ha precisato che “tutti gli atti, documenti e provvedimenti relativi al procedimento di mediazione sono esenti dall'imposta di bollo e da ogni spesa, tassa o diritto di qualsiasi specie e natura”.

Le spese di notificazione della comunicazione della fissazione del primo incontro di mediazione non potranno pertanto più essere richiesti dall'Ufficiale Giudiziario.

L’avvocato, nell’illustrare al proprio assistito il costo di un procedimento di mediazione, potrà, semplicemente:

  • fare riferimento alle indennità richieste dall'organismo di riferimento;
  • sottolineare come l’eventuale verbale di accordo sia esente dall'imposta di registro entro il limite di valore di euro 50.000 (art. 17, comma 3 del D. Lgs 28/2010).

E con riguardo alle proprie competenze?

Il D.M. 37/2018, ha introdotto dei parametri per le differenti fasi del procedimento di mediazione e di negoziazione assistita (tabella 25 bis), distinguendolo dalle più generali prestazioni di assistenza stragiudiziale (tabella 25).

Sono stati introdotte tre differenti fasi – attivazione, negoziazione, conciliazione. In caso di raggiungimento dell’accordo le competenze potranno raddoppiarsi!

Da un lato, quindi, il cliente potrà contare su un contenimento dei costi per il caso in cui il procedimento di mediazione si risolva in un frustrante nulla di fatto; dall'altro il riconoscimento, anche economico, per l’avvocato che abbia fattivamente collaborato – con la controparte ed il Mediatore - per il raggiungimento di un accordo satisfattivo delle richieste e delle aspettative del proprio cliente.

Cosa accade, però, quando il proprio assistito abbia i requisiti reddituali per poter beneficiare dell’ammissione al patrocinio a spese dello Stato?

L’art. 17, comma 5 bis del D. Lgs 28/2018 si limita ad enunciare che “quando la mediazione è condizione di procedibilità della domanda (i.e. mediazione “obbligatoria”) ai sensi dell’art. 5, comma 1 bis, ovvero è disposta dal Giudice (i.e. mediazione “delegata”) ai sensi dell’art. 5, comma 2 del presente decreto, all'organismo non è dovuta alcuna indennità dalla parte che si trova nelle condizioni per l’ammissione al patrocinio a spese dello Stato …”. Quindi il cliente non dovrà corrispondere né spese di segreteria per l’avvio del procedimento, né spese per l’indennità di mediazione.

Ma quanto alle competenze dell’avvocato?

L’art. 74 del testo unico sulle spese di giustizia prevede che “l’ammissione al patrocinio è valida per ogni grado e per ogni fase del processo e per tutte le eventuali procedure, derivate ed accidentali, comunque connesse”.

Premesso che l’assistenza di un avvocato è obbligatoria per le ipotesi in cui lo svolgimento della mediazione è condizione di procedibilità del giudizio - pertanto in tutti i casi di mediazione c.d. volontaria la parte non avrebbe la possibilità di richiedere l’ammissione al gratuito patrocinio – può accadere che:

  • l’avvocato chieda la liquidazione delle proprie competenze per l’attività prestata nel giudizio e nel precedente procedimento di mediazione chiuso (evidentemente) con un mancato accordo;
  • l’avvocato chieda la liquidazione per l’attività svolta con successo in mediazione, che abbia condotto ad un accordo, che abbia evitato la prosecuzione di un giudizio.

La giurisprudenza più sensibile ritiene, correttamente, che in entrambi i casi vada riconosciuta la rilevanza dell’attività prestata dall'avvocato (cfr: sentenze del Tribunale di Firenze del 13.01.2015 e 13.12.2016; così pure il Tribunale di Ascoli Piceno con decreto del 12.09.2016 e del 25.06.2016): nel primo caso perché comunque necessitata ex lege, nel secondo caso perché egli ha efficacemente contribuito, quanto meno, allo scopo deflattivo dell’istituto.

In senso contrario, tuttavia, si è pronunciato il Tribunale di Roma (provvedimento dell'11.01.2018), fondando il proprio convincimento sull'assenza di una normativa specifica, che autorizzi l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato nel caso in cui l'avvocato presti la propria opera professionale nel corso della procedura di mediazione.

Rimane attualmente senza soluzione il nodo di come debba essere retribuito il professionista quando il suo assistito si trovi nelle condizioni di ammissione al gratuito patrocinio – quindi sia esentato dal versamento delle indennità dovute all'organismo di mediazione, ex art. 17, comma 5 bis D. Lgs 28/2010 – ed egli svolga al meglio la sua prestazione professionale, tanto da contribuire al raggiungimento di un accordo, antecedentemente all'iscrizione a ruolo della lite, quando lo svolgimento del procedimento di mediazione costituisca condizione di procedibilità ex art. 5, comma 1 bis del D. Lgs. 28/2010.

La questione è ancora ampiamente dibattuta e si attende un auspicabile intervento normativo, così come sollecitato anche dal CNF.

Avv. Elisabetta Lucidi  del Foro di Ascoli Piceno


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