Dalla semplificazione alla deregolamentazione: un caso di straordinaria necessità e urgenza che investe il settore dei contratti pubblici

di Avv. Maria Annunziata

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Al fine di incentivare gli investimenti pubblici nel settore delle infrastrutture e dei servizi pubblici e “nel tentativo” di far fronte alle ricadute economiche negative derivanti dalle misure di contenimento e dall'emergenza sanitaria globale del COVID-19 è stato licenziato il D.L. n. 76/2020

La normativa “emergenziale” – nel solco delle ripetute modifiche al Codice dei Contratti Pubblici (l’ultima risale ad appena un anno fa con il decreto “sblocca cantieri”) che si sono susseguite negli ultimi anni - introduce una ulteriore deroga demolitoria, seppure limitata ad un anno, destinata a mutare il percorso procedimentale per i lavori, servizi e forniture sotto soglia europea.

Con l’art. 1 è stato disciplinato l’iter procedimentale semplificato per “incentivare gli investimenti pubblici durante il periodo emergenziale”. Relativamente ai lavori sotto soglia, è stata introdotta una norma transitoria (applicabile fino al 31 luglio 2021) che individua due ipotesi di affidamento: diretto o in amministrazione diretta per lavori, servizi e forniture di importo inferiore ad € 150.000,00; con procedura negoziata senza bando negli altri casi.

La deroga è riconducibile all’art. 36 del Codice che disciplina procedure differenziate in base alle soglie e alla tipologia di contratto, con affidamento diretto esclusivamente nell’ipotesi in cui il valore dell’appalto sia inferiore o pari ad € 40.000,00.

Il successivo art. 2 disciplina, invece, i contratti pubblici sopra soglia e di rilevanza nazionale, prevedendo che le stazioni appaltanti - “salva motivata determinazione di ricorso alle procedure ordinarie” – possono ricorrere a “procedura ristretta” o, nei casi previsti dalla legge, a “procedura competitiva con negoziazione", con i termini ridotti, per ragioni di urgenza. 

L’art. 3 chiude il cerchio con le “procedura d’urgenza per il rilascio della certificazione antimafia” mediante il rilascio di informativa liberatoria provvisoria e consultazione della banca dati nazionale unica.

Qualora la   documentazione successivamente pervenuta accerti la sussistenza di una delle cause interdittive è previsto il recesso dal contratto salvo il pagamento del valore delle opere eseguite e il rimborso delle spese sostenute per l'esecuzione del rimanente, nei limiti delle utilità conseguite. 

Quelle illustrate sono solo alcune delle novità previste dal decreto “semplificazioni”, che prova – con una non trascurabile enfasi - a sbloccare i contratti pubblici ed a “sburocratizzare” il Paese.

Al di là della suggestiva, ma utopistica, idea di “sburocratizzazione”, l’efficacia operativa delle misure introdotte – i cui elementi di legittimità saranno valutati in sede giurisdizionale e nell’ineludibile rispetto dei principi comunitari – la prima riflessione che scaturisce dall'esame delle misure innovative si orienta sul concetto di “semplificazione”, indubbio principio che dovrebbe caratterizzare un Paese competitivo a livello economico e strutturale.

La semplificazione, però, non può costituire mera enunciazione di principio riferibile ad una situazione emergenziale e, in quanto tale, limitata nel tempo e riconducibile a singole fattispecie. La semplificazione dovrebbe essere assunta a ineludibile principio di rango costituzionale partendo dal pur banale presupposto che la crescita del Paese potrà realizzarsi esclusivamente attraverso interventi normativi organici e strutturati, finalizzati a ridurre il peso della burocrazia che grava come un macigno su cittadini e imprese.

La vera ed efficace semplificazione deve necessariamente fondarsi su una logica di risultato: non saranno certamente le norme introdotte o eliminate temporaneamente a far crescere il sistema Paese; non sarà certamente un articolato emergenziale a far ripartire l’economia; non sarà certamente l’impeto temporaneo del legislatore a garantire ad un Paese i necessari investimenti, la crescita produttiva e la velocità di programmazione e realizzazione delle opere pubbliche e private.

La “semplificazione” racchiude in sé il concetto di “sburocratizzazione”, realizzabile solo attraverso regole certe, chiare, comprensibili, univoche e facilmente interpretabili. Questo resta il fattore chiave per la competitività e lo sviluppo. 

La seconda riflessione pone l’accento sui rischi derivanti dagli affidamenti diretti, riconducibili ad importi di considerevole entità e, quindi, maggiormente appetibili laddove soprattutto si consideri l’ampia discrezionalità che connota la consequenziale scelta da parte della stazione appaltante.

Il rischio, in un Paese ove i numeri delle interdittive antimafia continuano a crescere (il 10,5% nel 2019), si annida principalmente nella concreta e non trascurabile possibilità di infiltrazioni criminali nel sistema produttivo, a danno delle imprese sane.

Il timore è stato espresso anche di recente dall’ANAC che, nella relazione annuale, ha evidenziato che:

“Le organizzazioni criminali ricorrono sempre più spesso a sistemi corruttivi approfittando anche delle situazioni emergenziali come quella in corso, con effetti devastanti sul sistema economico e sulle imprese sane, già pesantemente colpite dalla crisi"

Appare difficile in questo momento poter esprimere un giudizio sulle nuove disposizioni introdotte o prendere posizione su una scelta di campo (volta a superare l’emergenza in atto).

Tuttavia, la normativa emergenziale non può non destare qualche perplessità se la si inquadra nella sostanziale identificazione fra l’attuale emergenza e la cronica patologia di sistema, mai adeguatamente affrontata e risolta. 

Solo l’applicazione concreta dei modelli individuati, peraltro limitata nel tempo e con il rischio di prevedibili sovrapposizioni normative, le dinamiche operative e i giudizi di legittimità che saranno sugli stessi espresse dalla giustizia amministrativa saranno in grado di consegnarci un giudizio sereno che ci consenta, una volta finita l’emergenza, di guardare in futuro ad un Codice dei Contratti più chiaro, snello, efficace e garantista, volto nella sua concreta organicità al vero sviluppo delle infrastrutture e del Paese. 

Avv. Maria Annunziata - Delegato Cassa Forense

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