Attribuzione delle quote della pensione di reversibilità

di Chiara Malpica

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La Suprema Corte, con l’ordinanza n. 5268 del 26/02/2020, è tornata a pronunciarsi sul tema dell’attribuzione delle quote della pensione di reversibilità ex art. 9 della legge n. 898 del 1970 a favore dell'ex coniuge divorziato e del coniuge già convivente e superstite.

Con detta ordinanza la Cassazione ha rigettato il ricorso promosso dalla coniuge avverso la sentenza di secondo grado con la quale la Corte d’Appello, territorialmente competente, aveva ridotto la quota di pensione di reversibilità alla stessa spettante a favore della quota da attribuire al coniuge superstite, riconoscendo alla convivenza prematrimoniale un autonomo rilievo nella determinazione delle rispettive quote.

Gli Ermellini, nella richiamata decisione, dopo aver rilevato l’inconferenza del richiamo giurisprudenziale operato dalla parte ricorrente con la citazione della sentenza n. 22138/2016, attinente la diversa fattispecie del diritto del convivente “more uxorio” al riconoscimento della pensione di reversibilità – attualmente non previsto nel nostro ordinamento -, ha rigettato il ricorso rilevando che la Corte d’Appello aveva correttamente determinato le quote di rispettiva spettanza tra le parti alla luce delle finalità solidaristiche cui assolve l’istituto in discorso, evidenziando che il meccanismo divisionale è preordinato alla continuazione della funzione di sostegno economico assolta a favore dell'ex coniuge e del coniuge convivente, durante la vita del dante causa, rispettivamente con il pagamento dell'assegno di divorzio e con la condivisione dei rispettivi beni da parte dei coniugi conviventi.

La Suprema Corte ha quindi affermato, in linea con i principi giurisprudenziali già elaborati, che la ripartizione del trattamento economico tra coniuge divorziato e coniuge superstite, entrambi aventi i requisiti per l’attribuzione della pensione di reversibilità, va effettuata, oltre che sulla base del criterio primario della durata dei rispettivi matrimoni, anche ponderando ulteriori elementi correlati alla finalità solidaristica dell’istituto, tra i quali la durata delle rispettive convivenze prematrimoniali, dovendosi riconoscere alla convivenza “more uxorio”, cui sia seguita la costituzione del vincolo matrimoniale, un autonomo rilievo giuridico ove il coniuge interessato provi la stabilità e l’effettività  della comunione di vita prima del matrimonio.

Avv. Chiara Malpica - Ufficio Legale Cassa Forense


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