ASSEGNI DI MANTENIMENTO E MODELLI PREDITTIVI

di Pier Giorgio Avvisati

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Il settore del diritto di famiglia è senz’altro uno di quelli in cui l’esigenza di uniformità delle decisioni in vista anche di una prevedibilità della misura dell’assegno è molto avvertita.

Quante volte, di fronte ad un cliente o ad una cliente che ci chiede di indicare, anche approssimativamente, l’ammontare dell’assegno, separativo o divorzile, ci siamo sentiti in una situazione di sostanziale difficoltà che ha poi reso molto arduo pervenire ad un accordo consensuale?

Sappiamo anche che la giurisprudenza è in continua evoluzione su problematiche quali l’assegno divorzile e pensiamo ad esempio  alla nota sentenza delle SS.UU. n. 18287 del 2018 in virtù della quale è stato superato lo storico criterio del tenore di vita dei coniugi come parametro di determinazione dell’assegno divorzile, dopo il precedente abbandono del criterio legato all’autosufficienza economica in vista di un assegno non solo con funzione assistenziale, ma anche perequativa e compensativa.

Il tutto nel rispetto di quanto disposto dall’art. 5, sesto comma, della L. 898/1970 che prevede la disposizione della corresponsione di un assegno periodico in favore del coniuge che non ha mezzi adeguati o non possa procurarseli per ragioni  oggettive.

E’ possibile pervenire ad un calcolo in modo obiettivo dell’importo dovuto a titolo di assegno che tenga conto delle particolarità che ogni situazione familiare presenta?

Si stanno diffondendo dei software per il calcolo degli assegni in questione sulla base di criteri prestabiliti ed obiettivi con la finalità di apportare benefici di affidabile prevedibilità a quantificazioni altrimenti aleatorie. 

A proposito di alea, siamo ben distanti dal famoso Giudice Bridoye nei libri dedicati a Gargantua e Pantagruel di Rabelais che seguiva il responso dei dadi, attribuendo la vittoria alla parte che avesse conseguito un punteggio maggiore dal  lancio del dado ( = alea).

Ora si punterebbe a parametri di orientamento obiettivi e criteri predeterminati che permettano di ricavare un potente strumento diagnostico di un software applicativo on line, senza correre il rischio di un giudice – robot o di una giurisprudenza incline al conformismo.

Stiamo toccando il tema della informatica predittiva, dell’intelligenza artificiale per aiutare la giustizia e ci sono casi di creazione di banca dati di giurisprudenza aperta non solo ai tecnici, ma anche ai cittadini che potrebbero consultarla per valutare le chance di successi e i tempi di un contenzioso.

Lo scopo appare quello di allenare un algoritmo ad annotare in modo automatico le decisioni in alcune materie per poi estendere la tecnologia ad altri ambiti.

Il metodo seguito nel software indicato individua delle percentuali di ridistribuzione del complessivo reddito familiare in relazione alle capacità economiche dei coniugi.

Sono stati analizzati i dati precedenti ed elaborati seguendo un modello matematico rilevando criteri di equità media e costruzione di tabelle con punto di riequilibrio in rapporto ai redditi coniugali.

La individuazione di parametri obiettivi mediante creazione di algoritmi permette di esaminare il quadro dei termini economici aderente ai dati di fatto pur nella complessità delle situazioni, potendo favorire una “negoziazione” in diversi momenti della crisi coniugale.

Certo, tra la fase ricognitiva e quella decisoria  esiste un passaggio che poi segna il confronto tra la intelligenza artificiale e quella umana.

Il fattore umano, pensiamo alla nuova figura del legale nella giurisdizione forense, impone di riacquistare ambiti extragiuridici (settore delle ADR) affrontando le dinamiche del conflitto dall’interno e implementando le nuove competenze professionali.

Il conflitto va dunque trasformato in una occasione di dialogo tra le parti in vista di un accordo che superi le questioni prettamente giuridiche (un software potrebbe essere un ottimo ausilio) e al di fuori delle logiche processuali in senso stretto.

Aver individuato criteri obiettivi può certamente favorire e accelerare il percorso mediativo per raggiungere accordi contando su una diagnosi di base economico – patrimoniale riconoscibile dalle parti e che possa permettere di ottenere un risultato meno vincolato ai reciproci atteggiamenti ostruzionistici e sicuramente più “neutro”.

La negoziazione viene così agevolata e anche una eventuale decisione può utilizzare dati affidabili e soprattutto verificabili sottraendo la quantificazione dell’assegno ad una eccessiva discrezionalità e incertezza distante dagli elementi scaturiti dalla applicazione dell’algoritmo.

Anche i sistemi predittivi richiedono comunque operatori legali che sappiano utilizzarli, dotati di tecniche adeguate e di nuove competenze extragiuridiche.

 

Pier Giorgio Avvisati - Foro di Latina


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