StA – Società tra Avvocati e deducibilità contributo soggettivo

di Alessandra Pula

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L’art. 4 bis della L. 247/2012 prevede che la professione forense possa essere esercitata anche   in forma societaria. I redditi da professione forense in tal caso hanno natura di redditi d’impresa con conseguenze  anche in ordine alla deducibilità del contributo soggettivo. 

Il contributo soggettivo è dovuto, a prescindere dalle modalità individuali o societarie di svolgimento dell’attività forense, nella misura del 14,50% del reddito professionale netto dichiarato ai fini dell’Irpef entro il tetto reddituale annualmente stabilito e del 3%., a titolo di solidarietà, sul reddito eccedente il  tetto. 

L’art. 10 comma 1, lett. e) del T.U.I.R. consente la deducibilità dal reddito complessivo IRPEF dei “contributi previdenziali e assistenziali versati in ottemperanza a disposizioni di legge”.

Il  reddito professionale di un professionista aderente ad una StA è  determinato sulla base della quota di reddito prodotta dalla società ed attribuita all'avvocato. Tale attribuzione avviene con modalità diverse in relazione  alla tipologia societaria utilizzata

  • Per le società di persone, l’utile prodotto dalla StA nel periodo d’imposta viene imputato al socio proporzionalmente alla sua quota di partecipazione, indipendentemente dall'effettiva percezione.Tale provento dovrà essere inserito nella dichiarazione dei redditi del professionista e quanto versato nello stesso anno per il contributo potrà essere portato in deduzione dal reddito complessivo.
  • Per le società di capitali “trasparenti” (opzione ex artt. 115 e 116 del T.U.I.R.), il reddito prodotto dalla StA viene attribuito appunto “per trasparenza” direttamente al socio pro quota, a prescindere dall'effettiva percezione; anche in questo caso l’importo del contributo versato nell'anno potrà essere portato in deduzione dal reddito del professionista.
  • Per le società di capitali senza esercizio dell’opzione, invece, la quota di utile prodotta dalla StA nel periodo d’imposta viene imputata al socio al momento dell’effettiva percezione con ritenuta a titolo d’imposta definitiva del 26% e tale reddito non dovrà essere inserito dall'avvocato nella propria dichiarazione.

E’ da evidenziare, comunque, che a prescindere dall'esercizio della professione in forma individuale, (salva la particolarità del regime di vantaggio e forfetario), associazione professionale o StA, per poter dedurre il contributo versato è necessario possedere un reddito complessivo superiore allo stesso.

Dott.ssa Sandra Pula - Amministrazione e acquisti dell’area legale


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