Modifiche al regime fiscale agevolato (c.d. flat tax)

di Filippo Mengucci

Stampa la pagina
foto

Lo scorso 16 ottobre è stato approvato il Documento Programmatico di Bilancio 2020, il quale ha anticipato numerose e significative modifiche ai regimi fiscali agevolati, introducendo – e reintroducendo – ulteriori obblighi e limiti con particolare riguardo alle partite IVA agevolati, restringendo significativamente le condizioni di adesione e permanenza nel regime della c.d. “flat tax”. 

Questi importanti cambiamenti, secondo il Governo, sarebbero volti a riequilibrare il regime di tassazione e limitare gli abusi dovuti all'applicazione dei regimi forfettari sulle partite IVA degli autonomi.

Parallelamente è stato abbandonato l’avvio del secondo modulo che si prevedeva operasse dal 2020 un ampliamento della platea dei soggetti ammessi al beneficio delle semplificazioni fiscali (tassazione piatta da 65mila euro e 100mila euro).

Nuovi – e vecchi – limiti alle partite IVA agevolate

L’applicazione della flat tax alle partite IVA è stata una delle proposte più acclamate e sostenute dal precedente governo che ora, con le modifiche dell’esecutivo, ha visto una iniziativa di contrasto ai nuovi fenomeni di evasione con modifiche anti abuso volte a reintrodurre dei limiti di accesso al vecchio regime forfettario e dei minimi già rimossi contestualmente all’entrata in vigore della flat tax

L’esecutivo ha così optato per reintrodurre il limite di Euro 20.000, sia per quanto riguarda l’ammontare complessivo dei beni strumentali – al lordo degli ammortamenti – risultanti al 31 dicembre dell’esercizio in chiusura, sia per l’erogazione di compensi ad eventuali dipendenti o collaboratori (limite che fino al 2018 era fissato a 5.000 Euro).

È stato inoltre fissato un nuovo limite di ricavi fino ad Euro 30.000 per l’esenzione dall’obbligo della fatturazione elettronica, nonché per i lavoratori dipendenti che desiderano aprire una partita IVA per gestire una attività secondaria di natura autonoma diversa da quella subordinata.

L’abolizione della flat tax inoltre comporterà, infine, anche l’abbandono della tassazione al 20% per le partite IVA che registrano ricavi o compensi dai 65.001 ai 100.000 Euro; applicazione che sarebbe entrata in vigore a partire dal nuovo anno 2020.

Regime analitico sulle partite IVA agevolate e intensificazione dei controlli

Tra le manovre correttive anti abuso che il Governo ha voluto attuare c’è anche l’introduzione del regime analitico per chi ha scelto la flat tax al 15 per cento. Questa manovra comporterebbe l’obbligo di determinare il reddito imponibile considerando  costi e ricavi delle attività, eliminando di fatto il regime c.d. “forfettario” – che si basava appunto su una determinazione a forfait del reddito, ottenuta utilizzando dei coefficienti predeterminati in base all’attività svolta (per i professionisti al 78%) – e proclamando un ritorno effettivo al regime c.d. “dei minimi”.

L’applicazione del regime analitico alle partite IVA agevolate – fino a 65.000 Euro di ricavi – consentirebbe all'Amministrazione di incrementare i suoi controlli anche nei confronti della rete di professionisti e imprese che hanno aderito a un regime agevolato e che per tutto il 2019 non hanno quindi avuto alcun obbligo di rendicontazione o conservazione dei documenti.

Come ulteriore sistema per ridurre i fenomeni elusivi, poi, con il Decreto Legge fiscale relativo al Ddl di Bilancio è stato promosso l’obbligo di tenuta di un conto corrente esclusivamente dedicato ai flussi finanziari dell’attività imprenditoriale o professionale svolta anche per le partite IVA operanti nel regime forfettario, con probabile esclusione delle partite IVA in start up. Tutto ciò, secondo le previsioni, permetterà all’Amministrazione di ovviare alla mancata possibilità di tracciatura tramite fatturazione elettronica, obbligo da cui le partite IVA forfettarie sono state finora esentate.

Tutto quanto sopra comporterà inevitabilmente la rivisitazione di scelte dei regimi contabili a discapito della programmazione dei flussi finanziari ed economici (tra imposte dirette – IRPEF ed IRAP ed indirette per effetto dei regimi ammessi alla non applicazione dell’IVA previa autorizzazione in ambito UE). 

A riprova che, ancora una volta in Italia, non c’è stabilità tributaria ed è quindi impossibile procedere per il contribuente ad una sana pianificazione fiscale.

 

Avv. Dott. Com .Filippo Mengucci - Foro di Roma


Altri in AVVOCATURA