Mancata comparizione personale del condomino in mediazione

di Giuseppe Zangari

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L’omessa comparizione personale del condomino ricorrente al primo incontro di mediazione, così come il conferimento di una procura non idonea a tal fine, determina l’improcedibilità ipso iure dell’impugnativa ex art. 1137 c.c. Prima sentenza di merito a conferma del più recente orientamento della Corte di Cassazione.

L’istituto. La mediazione civile e commerciale, introdotta con il decreto legislativo 28/2010, festeggia i primi dieci anni di applicazione tra innovazioni di matrice comunitaria e dubbi di costituzionalità, fughe in avanti e ripensamenti del legislatore.

Nonostante l’impiego sempre più diffuso, al punto da affacciarsi l’idea di estenderlo a nuovi ambiti, l’istituto pare non essere ancora del tutto compreso dagli addetti ai lavori.

Neppure nel caso della mediazione cosiddetta “obbligatoria”, che riveste la condizione di procedibilità della correlata domanda giudiziale, come avviene per le controversie in materia condominiale disciplinate dal Capo II del Titolo VII del Libro III nonché dagli articoli dal 61 al 72 delle disposizioni di attuazione del Codice Civile.

Spesso si sottovalutano alcune “pieghe” della procedura, con il rischio di conseguenze gravi, se non addirittura irreparabili.

E’ il caso dell’opposizione al decreto ingiuntivo emesso ai sensi dell’art. 63 disp. att. c.c., in particolare su a chi spetti avviare la mediazione obbligatoria, tanto che, recentemente, la Terza Sezione di Cassazione ha rimesso gli atti al Primo Presidente affinché valuti l’opportunità di interpellare sul punto le Sezioni Unite (Corte di Cassazione, ordinanza 18741/2019).

Oppure, come nella vicenda in esame, se il condomino abbia l’obbligo o meno di comparire personalmente all'incontro avanti il mediatore.

La vicenda. Un condomino impugna alcuni capi della delibera di approvazione del consuntivo d’esercizio lamentando la violazione dell’art. 1130bis c.c. e segnatamente perché non gli era stata messa a disposizione la documentazione giustificativa.

Il condominio convenuto contesta - peraltro solo in sede di scritti conclusivi – la pregiudiziale improcedibilità della domanda per non essere comparso personalmente il condomino all'incontro di mediazione, bensì solamente il difensore in forza della procura alle liti.

La sentenza. L’eccezione coglie nel segno e il Tribunale di Roma dichiara improcedibile l’impugnativa (Trib. Roma, n. 7981/2020).

Il Giudice capitolino fonda il proprio convincimento su una recente pronuncia di Cassazione secondo cui la partecipazione al primo incontro di mediazione, nel rispetto dei principi e delle modalità in tema di rapporto di mandato, è certamente delegabile a un terzo.

Tuttavia, facendo propria un’opzione interpretativa sino a quel momento minoritaria (Trib. Massa, n. 398/2018), affinché la delega sia valida agli effetti dell’art. 8 del decreto legislativo 28/2010 la parte che sceglie di conferire il potere di presenziare in sua vece deve farlo “mediante una procura avente lo specifico oggetto della partecipazione alla mediazione e il conferimento del potere di disporre dei diritti sostanziali che ne sono oggetto”.

La Suprema Corte arriva quindi a negare validità a una procura alle liti ex art. 83 c.p.c., ancorché conferita con atto pubblico, in ragione del fatto che “il conferimento del potere di partecipare in sua sostituzione alla mediazione non fa parte dei possibili contenuti della procura alle liti autenticabile direttamente dal difensore” (Cass. Civ., n. 8473/2019).

L’improcedibilità. L’assenza avanti il mediatore della parte o di un terzo munito di un valido potere di rappresentanza determina, come anzidetto, l’improcedibilità dell’impugnativa giudiziale.

Una conseguenza certamente nefasta per il condomino ricorrente, ma che il Tribunale ritiene di giustificare in ragione del fatto che

deve ritenersi preferibile la presenza personale della parte, ovvero possibile anche quella del difensore purché sia munito di procura speciale a termini di cui agli orientamenti della Corte di Legittimità e purché siano almeno sussistenti ed evidenziate le ragioni per la mancata comparizione personale della parte, tenuto conto che il procedimento di mediazione è stato congegnato proprio al fine di scongiurare le liti giudiziarie e consentire mediante il confronto personale delle parti il reperimento di soluzioni alternative al conflitto

Avv. Giuseppe Zangari - Foro di Padova


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