Le notificazioni dell’avvocato a mezzo posta certificata ed il ritorno dell’I.P.A.

di Roberto Arcella

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Il provvedimento d’urgenza pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 16 Luglio scorso, noto al secolo come “Decreto Semplificazioni” dedica una norma, tutt’altro che di semplice lettura, al noto problema dell’impossibilità di raggiungere alcuni enti pubblici con le notificazioni telematiche dell’avvocato.

Normativa di riferimento art. 3-bis L. 53/1994

Si ricorda che per l’art. 3-bis L. 53/1994, le notificazioni telematiche dell’avvocato possono essere eseguite esclusivamente utilizzando un indirizzo di posta elettronica certificata del notificante risultante “da pubblici elenchi”. 

Questi ultimi sono individuati dall’art. 16-ter d.l. 179/2012, modificato dalla legge 228/12 e convertito nella legge 221/12.

La norma in parola prevedeva inizialmente che

a decorrere dal 15 dicembre 2013, ai fini della notificazione e comunicazione degli atti in materia civile, penale, amministrativa e stragiudiziale si intendono per pubblici elenchi quelli previsti dagli articoli 4 e 16, comma 12, del presente decreto; all’articolo 16 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito con modificazioni dalla legge 28 gennaio 2009, dall’articolo 6-bis del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, nonché il registro generale degli indirizzi elettronici, gestito dal Ministero della Giustizia

All’art. 16 del decreto-legge 29  novembre 2008, n. 185, convertito con modificazioni dalla legge 28 gennaio 2009, vigente in detto periodo, vi erano quindi menzionati due elenchi: al comma 6, il registro delle imprese; al comma 8, l’IndicePA (o IPA, altrimenti detto).  Tuttavia, la legge 114/14 di conversione del d.l. 90/2014, vi apportò una rilevantissima modifica, non richiamandosi più in essa non più l’intero art. 16 del D.L. 185/2008 ma solo il comma 6, lasciando fuori dal novero degli elenchi pubblici l’ IndicePA, che pertanto non è stato più idoneo  costituire fonte di reperimento degli indirizzi di posta certificata delle pubbliche amministrazioni per gli atti notificati a far data dal 19/8/2014.

Comunicazione Pec nel registro PP.AA art. 28 del DL 76 del 16 Luglio 2020

Alla luce di tale affastellato normativo, le Pubbliche amministrazioni erano onerate di comunicare i propri indirizzi PEC per la relativa iscrizione nel registro PP.AA., secondo specifiche modalità tecniche, entro la data del 30 Novembre 2014.  

Sta di fatto che, sia in ragione della natura di norma minus quam perfecta, sia a causa di difficoltà tecniche connesse all'impossibilità di associare nella base di dati del registro in parola più di un indirizzo ad uno stesso codice fiscale (con conseguente impossibilità di iscrivervi le strutture territoriali di alcuni enti), il Registro PP.AA. è rimasto a lungo poco popolato.

L’art. 28 del DL 76 del 16 Luglio 2020 interviene al riguardo su due fronti.

Intanto, vengono soppresse dall’art. 16, comma 12, cit. le parole “30 novembre 2014” ed viene prevista la possibilità (comma 1 lett. “a”) per le pubbliche amministrazioni di «comunicare altresì gli indirizzi di posta elettronica certificata di propri organi o articolazioni, anche territoriali, presso cui eseguire le comunicazioni o notificazioni per via telematica nel caso in cui sia stabilito presso questi l’obbligo di notifica degli atti introduttivi di giudizio in relazione a specifiche materie ovvero in caso di autonoma capacità o legittimazione processuale. Per il caso di costituzione in giudizio tramite propri dipendenti, le amministrazioni pubbliche possono altresì comunicare ulteriori indirizzi di posta elettronica certificata, riportati in una speciale sezione dello stesso elenco di cui al presente articolo e corrispondenti a specifiche aree organizzative omogenee, presso cui eleggono domicilio ai fini del giudizio». 

Cosa cambia a seguito del DL 76 del 16 Luglio 2020

Tale modifica va letta in relazione alla previsione di cui al comma 2, secondo cui

 ...con provvedimento del responsabile dei sistemi informativi automatizzati del Ministero della giustizia, da adottare nel termine di novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono dettate le specifiche tecniche per l’attuazione delle disposizioni di cui all’articolo 16, comma 12, del decreto-legge n. 179 del 2012, come modificato dal presente articolo. 

Ciò significa che entro 90 giorni dovrà essere operato un restyling delle specifiche tecniche che regolano il Registro PP.AA. , e segnatamente dell’art. 9-bis del Provvedimento DGSIA del 16 Aprile 2014, con la conseguente modifica della struttura del database e l’inserimento di una “sezione speciale” del Registro PP.AA. deputata all’inserimento dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche e dei relativi indirizzi di posta elettronica certificata.

L’art. 28, comma 1 lett. b), peraltro, interviene sull’art. 16, comma 13, del DL 179/2012 con la previsione “sanzionatoria” che «In caso di mancata comunicazione ai sensi del comma 12, le comunicazioni e notificazioni a cura della cancelleria si effettuano ai sensi dei commi 6 e 8 e le notificazioni ad istanza di parte si effettuano ai sensi dell’articolo 16 -ter , comma 1 -ter»: la prima  sanzione, vale a dire quella che prevede che in caso di mancata indicazione dell’indirizzo PEC nel Registro PP.AA. le notificazioni e comunicazioni di cancelleria debbano essere eseguite “in cancelleria”, ovvero nell'area virtuale del Portale Servizi Telematici del Ministero della Giustizia, non è tuttavia affatto nuova, già potendosi ricavare dal complesso della normativa previgente, come già sostenni tempo fa nel corso di una relazione presso la Scuola Superiore della Magistratura (P16041 – Il processo civile telematico nell'interazione fra avvocato, cancelliere e magistrato – Sessione del 18/5/2016). La seconda sanzione, quella più interessante per l’avvocatura, consiste nel fatto che in caso di mancata comunicazione dell’indirizzo pec ai sensi del comma 12, «le notificazioni ad istanza di parte si effettuano ai sensi dell’articolo 16 -ter, comma 1-ter».

Novità introdotte dal  DL 76 del 16 Luglio 2020

Il cuore della novità normativa risiede proprio nell’art. 16-ter, comma 1-ter del DL 179/2012, introdotto dalla norma d’urgenza qui in esame: 

Fermo restando quanto previsto dal regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611, in materia di rappresentanza e difesa in giudizio dello Stato, in caso di mancata indicazione nell’ elenco di cui all’articolo 16, comma 12, la notificazione alle pubbliche amministrazioni degli atti in materia civile, penale, amministrativa, contabile e stragiudiziale è validamente effettuata, a tutti gli effetti, al domicilio digitale indicato nell’elenco previsto dall’articolo 6 -ter del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e, ove nel predetto elenco risultino indicati, per la stessa amministrazione pubblica, più domicili digitali, la notificazione è effettuata presso l’indirizzo di posta elettronica certificata primario indicato, secondo le previsioni delle Linee guida di AgID, nella sezione ente dell’amministrazione pubblica destinataria. Nel caso in cui sussista l’obbligo di notifica degli atti introduttivi di giudizio in relazione a specifiche materie presso organi o articolazioni, anche territoriali, delle pubbliche amministrazioni, la notificazione può essere eseguita all’indirizzo di posta elettronica certificata espressamente indicato nell’elenco di cui all’articolo 6 -ter del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, per detti organi o articolazioni

Ulteriormente semplificando la norma di semplificazione, se l’Ente non ha iscritto il proprio indirizzo (o i propri indirizzi) PEC nel nuovo Registro PP.AA, è da considerare pubblico registro anche quello previsto dall’art. 6-ter del Codice dell’Amministrazione Digitale, dovendosi adoperare l’indirizzo “primario” in caso di presenza di più indirizzi oppure quello corrispondente all’articolazione territoriale del medesimo, ove sussista l’obbligo di notifica degli atti introduttivi di giudizio in relazione a specifiche materie presso organi o articolazioni, anche territoriali, delle pubbliche amministrazioni. 

Al riguardo, la norma transitoria contenuta nella prima parte del comma 2 prevede l’immediata applicazione di tale disposizione, sicché, in attesa dell’approntamento delle nuove specifiche tecniche, gli avvocati potranno adoperare anche l’indirizzario contenuto nel predetto elenco ex art. 6-ter del CAD, beninteso dando nella relata di notifica atto sia del registro adoperato sia dell’assenza nel registro PP.AA. di un indirizzo dichiarato dall’Ente ai sensi dell’art. 16, comma 12, DL 179/2012.

È ora possibile usare l'I.P.A. ?

L’apprezzabile intervento normativo, tuttavia desta qualche perplessità e nasconde alcune difficoltà di coordinamento. Si ricorda infatti che per l’art. 66 del correttivo CAD del 2017 (D.lgs. 217/2017) era stata prevista la «confluenza dell'elenco di cui all'articolo 16, comma 12, del decreto-legge n. 179 del 2012  in  una sezione speciale dell'elenco di cui all'articolo  6-ter  del  decreto legislativo n. 82 del 2005, consultabile esclusivamente dagli  uffici giudiziari, dagli uffici notificazioni, esecuzioni e protesti e dagli avvocati» prevedendosi altresì che sarebbero ivi state «stabilite le modalita' con le quali le pubbliche amministrazioni che non risultino gia' iscritte nell'elenco di  cui  all'articolo  16,  comma  12,  del decreto-legge n.  179  del  2012,  comunicano  l'indirizzo  di  posta elettronica certificata da inserire nella sezione speciale di cui  al presente comma».  Corollario di tale previsione è che la potestà amministrativa sul Registro PP.AA. dovrebbe dal Ministero della Giustizia all’Agid, responsabile invece per il registro previsto dall’art. 6-ter del CAD, laddove, invece, il comma 2 dell’art. 28 ha ribadito la potestà subregolamentare in capo alla DGSIA in materia di Registro PP.AA.

Nell'attesa di chiarimenti al riguardo, godiamoci finalmente la possibilità di notificare atti a mezzo posta certificata anche  agli enti “inadempienti”.

 

Avv. Roberto Arcella - Foro di Napoli

 


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