La prescrizione del diritto al compenso dell’avvocato

Avv. Leonardo Carbone

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L’avvocato per recuperare il suo credito professionale non deve restare inerte oltre un determinato lasso di tempo, in quanto il suo diritto per il compenso dell’opera prestata è “assoggettato” a due prescrizioni: prescrizione presuntiva triennale (art.2956 cod.civ.) e prescrizione ordinaria decennale (art.2946 cod.civ.).

La prescrizione presuntiva triennale è disciplinata dall’art.2956 cod. civ., ed è fondata sulla presunzione di adempimento dell’obbligo; l’estinzione del debito avviene senza che il debitore fornisca con la quietanza la prova dell’estinzione medesima.

Nella prescrizione presuntiva il decorso del tempo non produce l’estinzione del diritto, ma determina una semplice presunzione di liberazione che può essere contrastata con prova contraria.

L’eccezione di prescrizione presuntiva, presupponendo l’intervenuto pagamento, non consente contestazione alcuna in ordine alla esistenza del credito azionato neppure in relazione a parte degli importi richiesti.

Occorre evidenziare che l’eccezione di prescrizione non equivale al riconoscimento del debito, in quanto il disposto dell’art.2959 cod.civ. deve intendersi nel senso che l’ammissione del fatto comporta il rigetto dell’eccezione, ma non, al contrario, che l’aver sollevato l’eccezione di prescrizione determini l’ammissione del fatto costitutivo del debito (Cass. 5.6.2019 n. 15303).

Il compenso dell’avvocato è soggetto, come già detto, oltre che alla citata prescrizione presuntiva triennale, anche alla prescrizione ordinaria decennale di cui all’art.2946 cod.civ.(l’assoggettabilità ad entrambe le prescrizioni è compatibile, attesa la diversa natura delle due prescrizioni).

Il credito concernente il compenso dell’avvocato, quindi, in caso di mancata eccezione di prescrizione presuntiva da parte del debitore, si estingue ugualmente con il decorso del termine decennale della prescrizione ordinaria di cui all’art.2946 cod.civ..

Il più breve termine (triennale) di cui all’art.2956 cod.civ. non significa, quindi, che dopo tre anni l’avvocato perde il diritto al pagamento del compenso, ma solo che dopo tale termine avviene l’inversione dell’onere della prova in merito alla dimostrazione dell’avvenuto pagamento in caso di contestazione e diniego del committente; in pratica, l’avvocato deve fornire la prova di non essere stato pagato.

In ordine alla decorrenza della prescrizione del diritto al compenso dell’avvocato, l’art. 2957 cod. civ., statuisce che “decorre dalla decisione della lite, dalla conciliazione delle parti o dalla revoca del mandato; per gli affari non terminati, la prescrizione decorre dall’ultima prestazione” e dal “compimento della prestazione” in base al 1 comma del medesimo art. 2957 cod. civ..

La Corte di Cassazione, con sentenza 23.9.2015 n. 18808 ha confermato e precisato che la prescrizione del diritto dell’avvocato al pagamento dell’onorario decorre dal momento in cui, per qualsiasi causa, cessi il rapporto con il cliente, ivi compresa la morte di quest’ultimo.

In caso di pluralità di prestazioni, per la decorrenza della prescrizione, occorre accertare se esse siano state espletate a seguito di un unico incarico, nel qual caso si ha una prestazione unitaria, oppure se si tratti di prestazioni autonome o comunque oggetto di retribuzione periodiche.

Nel caso di prestazioni rese in due gradi di giudizio, il termine di decorrenza della prescrizione coincide con la pubblicazione della sentenza di appello (Cass. 30.6.2015 n. 13401).

In caso di conciliazione della lite il termine di decorrenza della prescrizione, decorre dal momento dell’avvenuta conciliazione della lite ancorchè gli avvocati non abbiano avuto notizia (Cass. 28.7.2004 n.1424).

Occorre evidenziare che sia la prescrizione presuntiva che quella ordinaria non operano automaticamente, ma devono essere eccepite dalla parte che vi ha interesse (il giudice non può rilevare d’ufficio la prescrizione: art.2938 cod.civ.), e che il debitore che paga in debito prescritto non può farsi restituire quanto ha pagato (art.2940 cod. civ.).

Avv. Leonardo Carbone - Direttore Responsabile della Rivista


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