L’ESENZIONE FISCALE NEGLI ACCORDI DI MEDIAZIONE

di Manuela Zanussi

Stampa la pagina
foto

L’art. 17, comma 3, D. Lgs. 28/2010, come noto, prevede un significativo incentivo fiscale per le parti qualora si concluda un accordo di mediazione:

Il verbale di accordo è esente dall’imposta di registro entro il limite di valore di 50.000 euro, altrimenti l’imposta è dovuta per la parte eccedente”.

Tale beneficio rende la procedura di mediazione particolarmente vantaggiosa in materie “immobiliari” quali le divisioni ereditarie, le successioni, le cessioni o le costituzioni di diritti reali immobiliari, ovvero -comunque- quando la controversia si concluda con un accordo che preveda la costituzione o il trasferimento della proprietà o di un diritto reale di godimento su un bene immobile. 

Fino all’importo di 50.000,00 le parti non versano imposta di registro; oltre tale soglia solo sulla differenza.

L’esenzione fiscale completa l’ulteriore previsione del comma 2 del citato art. 17 D. Lgs 28/2010 nella parte in cui prevede che anche “tutti gli atti, documenti e provvedimenti relativi al procedimento di mediazione” siano esentati dal pagamento di imposte di bollo, spesa, diritto o tassa di qualsiasi specie e natura.

Il beneficio fiscale è l’espressione del regime di favore che la legge ha voluto riservare all’istituto della mediazione, procedura alternativa alla giurisdizione con funzione di deflazione del contenzioso civile giudiziario, che è di per sé finalizzata alla conciliazione delle parti, ovvero alla “composizione della controversia”.

Nuova e rilevante dignità all’istituto della mediazione è stata recentemente data non solo dal legislatore ma anche dalla giurisprudenza, soprattutto di merito, che sempre più spesso, in base ad un giudizio discrezionale di mediabilità della vertenza ex art. 5 comma 2 bis del D. Lgs. 28/2010, ritiene di demandare le parti in mediazione, anche oltre ed al di fuori delle ipotesi di c.d. “mediazione obbligatoria” (condizione di procedibilità del giudizio) elencate all’art. 5 comma 1. 

Ciò perché si ritiene che alcune controversie meritino di essere composte davanti un mediatore, soggetto terzo ed imparziale adeguatamente formato in tecniche comunicative avanzate, in grado di riaprire il dialogo interrotto tra le parti e farle avvicinare per determinarle a trovare un accordo che soddisfi gli interessi sottostanti alle posizioni di ciascuno.  

A chiarire la portata temporale dell’esenzione, in deroga alle previsioni del D.P.R. 131/16, è intervenuta la circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 2/E del 21.2.2014 che ha precisato che “tale regime di favore trovi applicazione per i verbali di mediazione conclusi in data successiva al 1.1.2014”.

Il mediatore e i legali che assistono le parti in mediazione devono tuttavia porre attenzione al principio per il quale l’esenzione spetta esclusivamente al verbale di accordo, non ad atti conclusi successivamente all’accordo di mediazione stesso, nemmeno se in adempimento di accordi preliminari assunti in mediazione

Con un importante pronuncia della Sezione Quinta del 16 giugno 2020, l’ordinanza n. 11617, la Corte di Cassazione ha ribadito il principio che

“l’applicazione del regime fiscale agevolato è limitata agli atti concernenti il procedimento di mediazione, considerato anche che il trattamento tributario agevolativo, avente natura eccezionale, è di stretta interpretazione ed insuscettibile di interpretazione analogica.”

Non va dunque demandato ad un successivo atto notarile, che recepisca nella forma dell’atto pubblico, un accordo di mediazione già sottoscritto davanti al relativo Organismo, in quanto si rischia di perdere i benefici fiscali.

Quindi l’esenzione ai sensi dell’art. 17 comma 3 D. Lgs. 28/2010 va riservata unicamente all’accordo di mediazione sottoscritto davanti al Notaio rogante.

Nella fattispecie de qua, la Cassazione ha ritenuto inapplicabile l’esenzione all’atto di cessione di quota immobiliare tra coniugi, che in sede di mediazione avevano concluso un accordo preliminare contenente un impegno a trasferire successivamente la quota stessa.

Avv. Manuela Zanussi - Foro di Pordenone


Altri in AVVOCATURA