Il Comitato rivede il Regolamento per la "rendita vitalizia"

di Giulio Pignatiello

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Il passaggio dal termine decennale a quello quinquennale della prescrizione dei crediti contributivi ha determinato problemi sia per la Cassa che per l’iscritto.
Infatti, la Cassa si è trovata nell’impossibilità di procedere ad accertamenti tempestivi, che hanno poi determinato l’impossibilità per l’ente di recuperare i contributi previdenziali oramai prescritti, mentre l’iscritto non ha potuto più sanare, neppure volontariamente, le parziali omissioni contributive in cui era incorso, con la conseguente perdita dell’anno o degli anni in questione ai fini pensionistici.
Per risolvere tale problema, la Cassa Forense il 16 dicembre del 2005, ha approvato un regolamento che dà la possibilità all’avvocato, soltanto però al momento del pensionamento, di recuperare l’anno o gli anni nei quali vi era stata un’omissione parziale del pagamento di contributi, oramai prescritti, attraverso l’adesione al beneficio della rendita vitalizia”.
Con tale istituto, l’iscritto, a fronte del pagamento di un determinato onere a titolo di riserva matematica, si costituisce una rendita vitalizia reversibile la quale è utile per poter ottenere una integrazione dell’importo del trattamento finale di pensione maturato per effetto del recupero degli anni di contribuzione parziale omessa.


La modifica sostanziale apportata è fondamentale nei suoi effetti ed è di sicuro vantaggio per gli avvocati.
Infatti, con l’introduzione della nuova previsione l’iscritto potrà in ogni tempo, e non più soltanto al momento del suo pensionamento, richiedere e pagare la somma necessaria per la costituzione della rendita vitalizia.
Pertanto, ogni avvocato che dopo la verifica della sua posizione personale contributiva, riscontra una parziale omissione nei pagamenti effettuati, potrà richiedere agli uffici della Cassa di conoscere l’importo esatto da versare per poter sanare il proprio debito contributivo in modo da poter acquisire la certezza dell’efficacia dell’anno in questione ai fini pensionistici.
Di conseguenza, dopo aver inoltrato la richiesta finalizzata a beneficiare dell’istituto, l’iscritto entro 120 giorni dalla comunicazione da parte della Cassa della somma da pagare dovrà provvedere ad effettuare il richiesto pagamento.
In definitiva, atteso che l’estratto contributivo personalizzato inviato a tutti gli iscritti nel 2008 e la sempre maggiore implementazione delle tecnologie informatiche permette oggi a tutti gli iscritti di verificare, in tempo reale, la propria posizione personale previdenziale, appare equo e giusto concedere ai colleghi, in ogni momento, la possibilità di versare quanto dagli stessi dovuto per sanare una posizione pendente con la Cassa ed acquisire la certezza giuridica del riconoscimento dell’anno pensionistico necessario per il calcolo definitivo della propria pensione.
Va precisato, però, che le modifiche varate non sono ancora in vigore.
Nei prossimi giorni, le stesse, verranno inviate ai ministeri per la loro definitiva approvazione.
Soltanto dopo, il testo finale e definitivo potrà essere pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale per la sua entrata in vigore.

Giulio Pignatiello


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