Gratuito patrocinio e termine per istanza liquidazione compenso dell’avvocato

di Leonardo Carbone

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La problematica concernente:

  1. a) il termine entro il quale l’avvocato deve depositare l’istanza di liquidazione del compenso spettante per l’attività difensiva prestata in favore della parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato;
  2. b) il termine entro il quale il magistrato deve provvedere a liquidare il compenso del difensore della parte ammessa al beneficio del patrocinio a spese dello Stato,

è stata risolta dalla Corte di Cassazione con una articolata sentenza (Cass. 9.9.2019 n.22448) nel senso che l’art.83, comma 3, bis del dPR n.115 del 2002, che ha previsto che il decreto di pagamento debba essere emesso da giudice contestualmente alla pronuncia del provvedimento che chiude la fase cui si riferisce la relativa richiesta,  relativamente ai compensi richiesti dal difensore della parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato, non prevede alcuna decadenza a carico del professionista che abbia depositato la relativa istanza dopo la pronuncia del provvedimento, né impedisce al giudice di potersi pronunciare sulla richiesta dopo che si sia pronunciato definitivamente sul merito, avendo in realtà  la finalità in chiave acceleratoria , di raccomandare che la pronuncia del decreto di pagamento avvenga contestualmente alla pronuncia del provvedimento che chiude il giudizio.

L’istanza di liquidazione del compenso per il patrocinio a spese dello Stato, pur se presentata successivamente alla pronuncia definitiva del giudizio di merito, è ammissibile atteso che la normativa non prevede alcuna decadenza.

Deve escludersi, quindi, che vi sia l’esaurimento del potere di provvedere sulla richiesta di liquidazione del compenso dopo la conclusione del procedimento.

Anche perché, come si legge in motivazione, “l’esclusione per il giudice del merito, una volta definito il giudizio, del potere di liquidazione del compenso all'avvocato, imporrebbe la necessità di riproporre la domanda in sede ordinaria nei confronti dello Stato, con un giudizio affidato ad un giudice verosimilmente diverso da quello che ha definito la controversia cui si riferisce la controversia.”

Sulla problematica in questione, si erano già  pronunciate nel merito Trib. Paola 14 ottobre 2016 e Trib. Mantova 2 settembre 2016, ma soprattutto il  Ministero della Giustizia con la circolare n. 6162 del 10 gennaio 2018 , in cui si afferma che l’art. 83, comma 3-bis, del dPR n. 115/2002:

  • non ha introdotto un termine di decadenza per la presentazione dell’istanza di liquidazione dei compensi spettanti all’avvocato per l’attività prestata in favore della parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato, con la conseguenza, però, che, in caso di istanza presentata dopo la definizione del procedimento, graveranno sul difensore gli eventuali effetti negativi connessi alla ritardata liquidazione. 
  • non ha introdotto un “termine a provvedere” per il magistrato, essendo ben possibile che quest’ultimo, in relazione al caso da decidere, ritenga necessario opportune subordinare l’emanazione del provvedimento di liquidazione al deposito di documentazione ulteriore da parte dell’ammesso al patrocinio a spese dello Stato, come pure attendere gli esiti delle verifiche reddituali rimesse all’ufficio finanziario. 

Il problema della presentazione dell’istanza di liquidazione del compenso dopo la chiusura del giudizio di merito è da ritenersi, quindi, definitivamente risolto.

Avv. Leonardo Carbone - Direttore Responsabile della Rivista 


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