Equo compenso: un intervento giustamente riparatore

di Pasquale Acone

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“…l’opinione secondo la quale il D.L. Giustizia 10 mar-zo 2014, n. 55, nella parte in cui determina un limite minimo ai compensi tabellarmente previsti (art.4) non può considerarsi derogativo del Decreto n.140, emesso dallo stesso Mini-stero il 20/7/2012, il quale, stabilendo in via generale i compensi di tutte le professioni vigilate dal Ministero della Giusti-zia, al suo art.1, comma 7, dispone che “in nessun caso le soglie numeriche indicate, anche a mezzo di percentuale, sia nei minimi che nei massimi, per la liquidazione del compenso, nel presente decreto e nelle tabelle allegate, sono vincolanti per la liquidazione stessa”…”,e ciò perché “…

il D.M.n.140/12, risulta essere stato emanato (D.L.n.1 del 2012, conv. nel-la L.n.27 del 2012) allo scopo di favorire la liberalizzazione della concorrenza e del mercato, adempiendo alle indicazioni della UE, a tal fine rimuovendo i limiti massimi e minimi, così da lasciare le parti contraenti (nella specie, l’ avvocato e il suo assistito) libere di pattuire il compenso per l’ incarico professionale; per contro, il giudice resta tenuto ad effettuare la liquidazione giudiziale nel rispetto dei parametri previsti dal D.M.n.55, il quale non prevale sul D.M.n.140, per ragioni di mera successione temporale, bensì nel rispetto del principio di specialità, poiché, diversamente da quanto affermato dalla Amministrazione resistente, non è il D.M.n.140 - evidente-mente generalista e rivolto a regolare la materia dei compensi tra professionista e cliente (ed infatti, l’intervento del giudice ivi preso in considerazione riguarda il caso in cui fra le parti non fosse stato preventivamente stabilito il compenso o fosse successivamente insorto conflitto) - a prevalere, ma il D.M.n.55, il quale detta i criteri ai quali il giudice si deve attenere nel regolare le spese di causa…”.

La Corte di legittimità, ponendosi nel solco segnato dalla precedente Cass.n.1018 del 17 gennaio 2018 (stesso relato-re), ha, pertanto, confermato la prevalenza del D.M.n.55/2014 sul D.M.n.140/2012 fondandola sul principio di specialità, all’uopo cogliendo correttamente le vocazioni dei detti decreti ministeriali: generalista il n.140/2012, perché dettato anche per professionisti diversi dagli avvocati, speciale il n.55/2014, perché specifico per gli avvocati. Ha confermato, inoltre, la perfetta convivenza dei detti decreti, ribadendo che le norme in tema di equo compenso, contenute nel D.M.n.55/2014, non violano i principi di libera concorrenza dettati dal D.M.n.140/2012.

Ciò detto e ferma la vincolatività dei parametri ministeriali, giova ricordare, in ordine alla determinazione del compenso, che l’art.4, primo comma, del D.M.n.55/2014, anche a seguito delle modifiche intervenute per effetto del recente D.M.n.37/2018, attribuisce al giudicante “…il potere di scen-dere anche al di sotto o di salire anche al di sopra dei limiti ri-sultanti dall’applicazione delle massime percentuali di scostamento - come fatto palese dall’inciso “di regola” che si legge, ripetutamente, nel suddetto comma 1 - ma, proprio per il tenore letterale di detto inciso, tale possibilità può essere esercitata solo sulla scorta di apposita e specifica motivazione…” (così la recentissima Cass.14 maggio 2018 n.11601, che richiama la precedente Cass.14 febbraio 2018 n.3590).

Sarà, dunque, cura dell’avvocato, che mira ad ottenere un equo compenso, valorizzare l’importanza dell’opera prestata (art.2), evidenziandone le caratteristiche, l’urgenza, il pregio, la natura, la difficoltà ed il valore dell’affare, le condizioni soggettive del cliente, la complessità delle questioni giuridi-che e di fatto trattate (art.4 primo comma). La S.C. ha, quindi, ha fissato un principio definitivo sulla questione della equità del compenso, restituendo alla profes-sione forense quel decoro in passato tante volte mortificato da liquidazioni che non tenevano nel giusto conto l’opera prestata.

Ciò responsabilizza vieppiù gli avvocati, i quali do-vranno fare tutto ciò che è necessario per difendere questo decoro ritrovato.

Avv. Pasquale Acone - Delegato Cassa Forense

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