DOCENTI CON CONTRATTO A TEMPO DETERMINATO E LA C.D. “CARTA DOCENTE”

di Leonardo Carbone

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Al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali,l’art.1, comma 121, della legge n.107 del 2015, istituisce la Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, Carta meglio conosciuto come “Carta Docente”.

La Carta, dell’importo nominale di euro 500 annui per ciascun anno scolastico, può essere utilizzata per l’acquisto di libri o di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni o di riviste e tutto ciò che è utile all’aggiornamento professionale (es., ingresso musei, mostre ed eventi culturali).

I successivi DPCM del 23.9.2015 e 28.11.2016, prevedono che la Carta docenti è assegnata ai docenti di ruolo a tempo indeterminato delle istituzioni scolastiche, sia a tempo pieno che a tempo parziale, compresi i docenti che sono in periodo di formazione e prova, i docenti in posizioni di comando, distacco, fuori ruolo o altrimenti utilizzati, i docenti nelle scuole all’estero, delle scuole militari.

Gli stessi DPCM prevedono anche che la carta non è più fruibile all’atto della cessazione dal servizio e che le somme non spese entro la conclusione dell’anno scolastico di riferimento sono rese disponibili nella carta dell’anno scolastico successivo, in aggiunta alle risorse ordinariamente erogate.

Sulla base della  riferita  normativa il Ministero dell’Istruzione  non  riconosce il diritto della  c.d “Carta Docente” ai docenti con contratto di lavoro a tempo determinato. Tale esclusione è “contestata” però dagli interessati  i quali ritengono che la sussistenza di un rapporto di lavoro a tempo determinato non può rappresentare motivo per escludere i docenti precari, assunti con contratto di lavoro temporaneo al fine di prestare supplenza.

Anche perché una tale esclusione sarebbe in contrasto con la normativa europea che vieta atti discriminatori.

Ed infatti,  la Corte di Giustizia europea (ord. causa C-451/21) afferma che l’indennità di cui alla c.d. Carta Docente”  è versata al fine di sostenere la formazione continua dei docenti, la quale è obbligatoria tanto per il personale a tempo indeterminato quanto per quello a tempo determinato, e di valorizzarne le competenze professionali.

E la giurisprudenza di merito si è pronunciata favorevolmente per il diritto della “Carta Docente” anche ai docenti con contratto a tempo determinato, come affermato dal Tribunale di Vicenza con sentenza 30.11.2022. In tale sentenza si afferma, però, che il bonus  in questione spetta al docente “precario” che si trovi in una condizione assimilabile a quella del lavoratore a tempo determinato ad esso comparabile, equiparabilità che non tollera trattamento diversificato tra lavoratori a tempo determinato ed a tempo indeterminato.

In particolare, specifica, il Tribunale di Vicenza che per il diritto al bonus in questione, occorre “fare riferimento ai lavoratori a termine che, in ragione delle caratteristiche del rapporto di lavoro per come in concreto dipanatosi nel corso dell’anno scolastico al quale il bonus stesso concerne, abbiano garantito una certa stabilità e continuità di rapporto e, quindi, abbiano con stabilità e continuità erogato l’insegnamento agli studenti loro assegnati”. 

Specifica, sempre la citata sentenza di merito, che “possano dirsi pienamente associabili agli insegnanti di ruolo, ad essi comparabili e quindi in condizioni tale da giustificare in loro favore l’erogazione del bonus in questione, solo quei lavoratori a termine che abbiano reso, nel corso dell’anno di riferimento ai fini dell’erogazione del bonus, almeno 5 mesi (150 giorni) di prestazione lavorativa (insegnamento puro).

Tale termine rappresentando la quantità temporale di prestazione minima richiedibile al docente di ruolo”.

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