DECRETO INGIUNTIVO PER IL RECUPERO DEL COMPENSO DELL’AVVOCATO

di Leonardo Carbone

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Il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Roma, anche a seguito si segnalazione di alcuni iscritti, al fine di contrastare l’isolato orientamento  del Tribunale di Roma, che rigettava i ricorsi per decreto ingiuntivo presentati dagli avvocati per il recupero delle competenze professionali, nonostante fossero corredati da idonea documentazione (parcella e visto congruità dell’ordine professionale),  segnalava la problematica alla Procura Generale della Corte di Cassazione, per un intervento chiarificatore della Suprema Corte, con l’affermazione di un principio di diritto a norma dell’art.363, terzo comma, cpc, anche  per uniformare il quadro applicativo della disciplina.

La Corte di Cassazione, con sentenza 8 luglio 2021 n.19427, in adesione alla richiesta della Procura Generale della Corte di Cassazione, ha “sconfessato” l’indirizzo giurisprudenziale del Tribunale di Roma (che si fondava sull’erronea premessa che la disposizione dell’art.636 cpc fosse stata abrogata in conseguenza  dell’eliminazione del sistema tariffario, avvenuta con la l. 27.3.2012 n.27) in quanto

“la tesi secondo cui lo smantellamento del sistema tariffario ha comportato l’abrogazione tout court delle norme che lo richiamano, e in particolare delle norme del codice di rito, non è sorretta da alcun indice normativo e neppure da validi criteri ermeneutici”.

Per la Suprema Corte invece l’effetto abrogativo deve ritenersi limitato solo alla parte in cui la norma rinvia alla fonte di rango inferiore ormai soppressa, lasciando per il resto il tutto e per tutto inalterata la relativa struttura:

“la previsione del diverso criterio di liquidazione dei compensi, costituito dai parametri, comporta l’effetto sostitutivo dell’elemento abrogato con il nuovo sistema, ritenuto dal legislatore più congruo e agevole rispetto al precedente: il d.l. n.1 del 2012 non ha abrogato il procedimento di ingiunzione di cui agli artt.633 e 636 cpc."

Con la citata sentenza 8.7.2021 n.19427 la Suprema Corte ha affermato i seguenti principi di diritto:

 “In tema di liquidazione del compenso all’avvocato, l’abrogazione del sistema delle tariffe professionali per gli avvocati, disposta dal d.l. 24.1.2012, n.1, conv. dalla l.27.3.2021 n.27, non ha determinato, in base all’art.9 d.l.  n.1/2012, l’abrogazione dell’art.636 cpc. Anche a seguito dell’entrata in vigore dl d.l. n.1/2012, convertito dalla l. n. 27/2012, l’avvocato che intende agire per la richiesta dei compensi per prestazioni professionali può avvalersi del procedimento per ingiunzione regolato dagli artt.633 e 636 cpc, ponendo  a base del ricorso la parcella delle spese e prestazioni, munita della sottoscrizione del ricorrente e corredata dal parere della competente associazione professionale, il quale sarà rilasciato sulla base dei parametri per compensi professionali di cui alla l.31 dicembre 2012 n.247, e di cui ai relativi decreti ministeriali attativi”.

  Gli strumenti processuali utilizzabili dagli avvocati per ottenere il pagamento del compenso per prestazioni giudiziali civili sono: il procedimento per decreto ingiuntivo ai sensi dell’art..633 e segg. cpc e lo speciale procedimento previsto dall’art.28 l.13.6.1942 n. 794.

Recupero compenso avvocati

L’avvocato, quindi, anche dopo l’entrata in vigore del d.l. n.1/2012, per il recupero delle sue competenze professionali, può avvalersi del procedimento per ingiunzione regolato dagli artt.633 e 636 cpc.

Le sezioni unite hanno premiato la tenacia del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Roma, accogliendo la tesi che ritiene possibile seguire la via del procedimento monitorio per il recupero delle competenze professionali: l’avvocato può recuperare i compensi con decreto ingiuntivo su parcella vistata dal Consiglio dell’Ordine.

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