Avvocato “intestatario” ed impugnazione sentenza sulle spese

di Leonardo Carbone

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L’art. 93 c.p.c. nel contemplare l’istituto della distrazione delle spese a favore del difensore, dispone che il difensore è legittimato a chiedere al giudice, nella medesima sentenza con la quale si procede alla condanna della controparte alle spese, che distragga a suo favore gli onorari non riscossi e le spese che dichiara di avere anticipato al proprio cliente; il procuratore che si dichiara antistatario può chiedere al giudice di condannare la controparte al pagamento delle spese legali direttamente in suo favore. Si considera, quindi, antistatario il difensore che dichiara di avere assistito il proprio cliente senza avere riscosso gli onorari e anticipando le spese del giudizio. 

La “traslazione”  del diritto alle spese di lite è  ammessa a condizione, da un lato, che la parte privata non abbia corrisposto gli onorari e, dall’altro, che le spese vive siano state anticipate dallo stesso difensore.

Il provvedimento di distrazione delle spese processuali instaura, fra il difensore della parte vittoriosa e la parte soccombente, un autonomo rapporto che, nei limiti della somma liquidata dal giudice, si affianca a quello di prestazione d’opera professionale fra il cliente vittorioso e il suo procuratore. 

Infatti, quando un avvocato agisce in giudizio per un cliente e si dichiara antistatario, tra questi e la controparte eventualmente soccombente, si instaura un rapporto autonomo per il pagamento diretto degli onorari professionali. Ciò non preclude la possibilità per l’avvocato di esigere il pagamento dal proprio cliente (Trib. Cassino 21 giugno 2016 n. 867). L’avvocato, anche se distrattario, quindi, può in ogni caso rivolgersi al proprio assistito sia per ottenere il pagamento della parte di credito professionale eccedente la somma liquidata dal giudice e corrisposta dal soccombente, che per ottenere l’intero pagamento, qualora questi non vi abbia provveduto: il difensore, anche se distrattario, ha comunque diritto ad agire giudizialmente nei confronti del proprio cliente per il pagamento dei propri compensi.

    In caso di impugnazione della sentenza con distrazione delle spese, il difensore distrattario può assumere la qualità di parte, sia attivamente che passivamente, soltanto qualora sorga controversia sulla distrazione (Cass. 30 maggio 2017 n. 13516; Cass. 12 gennaio 2006, n. 412; Cass. 20 ottobre 2005, n. 20321), cioè quando la sentenza impugnata non abbia pronunciato sull’istanza o l’abbia respinta ovvero quando il gravame investa la pronuncia stessa di distrazione, restando obbligato, se la sentenza che ha disposto la distrazione sia annullata o riformata, a restituire le somme corrispostegli dal soccombente (Cass. 5 agosto 2005, n. 16597).

Allorché invece la impugnazione riguardi l’adeguatezza della liquidazione delle spese, la legittimazione spetta esclusivamente alla parte rappresentata (Cass. 30 luglio 2004, n. 14637; Cass. 17 giugno 2004, n. 11370).

Il difensore distrattario delle spese assume la qualità di parte, sia attivamente che passivamente, in sede di gravame, solo quando l’impugnazione riguarda la pronuncia di distrazione in sé considerata, con esclusione delle contestazioni relative all’ammontare delle spese liquidate, giacché l’eventuale erroneità della liquidazione non pregiudica i diritti del difensore (che potrà rivalersi nei confronti del proprio assistito) bensì quelli della parte vittoriosa (che sarà tenuta al pagamento della differenza al proprio difensore) (Cass. 30 maggio 2017 n. 13516). 

 E’ ormai consolidato, quindi, l’indirizzo giurisprudenziale (da ultimo,Cass. 14 ottobre 2020 n. 22140) nel senso che il difensore che abbia chiesto la distrazione delle spese può assumere la qualità di parte, attiva o passiva, nel giudizio di impugnazione solo se la sentenza impugnata non abbia pronunciato sull’istanza di distrazione o l’abbia respinta ovvero quanto il gravame investa la pronuncia stessa di distrazione, sicchè, ove il gravame riguardi solo l’adeguatezza della liquidazione delle spese, la legittimazione spetta esclusivamente alla parte rappresentata.

 Avv. Leonardo Carbone - Direttore Responsabile della Rivista


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