AVVOCATI E LA “NEVER ENDING STORY” DELL’OBBLIGO DI ISCRIZIONE ALLA GESTIONE SEPARATA INPS

di Daniela Carbone

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Il legislatore, al fine di “attenuare” il contenzioso relativo all’ambito di operatività della c.d. gestione separata Inps di cui all’art. 2, comma 26, l. n. 335/1995, emanava l’art.18, comma 12, del d. l. n. 98 del 2011, convertito in l. n. 111/2011, quale norma di interpretazione autentica del menzionato art. 2, comma 26, l. n. 335/95,  ai sensi del quale i soggetti che esercitano per professione abituale, ancorché  non esclusiva, attività di lavoro autonomo, tenuti all’iscrizione presso l’apposita gestione separata Inps,

sono esclusivamente i soggetti che svolgono attività il cui esercizio non sia subordinato all’iscrizione ad appositi albi professionali, ovvero attività non soggette al versamento contributivo agli enti di cui al comma 11, in base ai rispettivi statuti”.

Tale norma interpretativa non soltanto non ha “attenuato” il contenzioso bensì ha alimentato un ulteriore contenzioso, soprattutto per quei professionisti che versano alla cassa di previdenza categoriale il solo contributo integrativo (in quanto soggetto iscritto all’albo professionale) ma non il contributo soggettivo (in quanto non iscritto alla cassa di previdenza categoriale).

Il “nuovo” contenzioso è approdato in cassazione la quale, con varie decisioni (fra le tante, si citano Cass. 18.12.2017 n. 30345 e 30344; Cass. 14.12.2018 n.32508; Cass.14.1.2021 n. 544), ha affermato che i liberi professionisti che svolgono contemporaneamente attività di lavoro dipendente ed attività libero-professionale, sono obbligati ad iscriversi alla gestione separata Inps per l’attività libero-professionale ed a versare alla stessa, sui proventi derivanti dall’attività libero-professionale, la contribuzione, anche se versano sugli stessi proventi il contributo integrativo alla cassa di previdenza categoriale di appartenenza.

La questione sembrava ormai “sopita” fino a quando il Tribunale di Catania ha sollevato la questione di legittimità costituzionale della normativa sulla gestione separata con riferimento all’ambito di operatività dell’art. 2, comma 26, l. n. 335/1995 nei confronti dei liberi professionisti.

Gestione separata INPS Avvocati sentenza n.104/2022

Con sentenza del 22 aprile 2022 n. 104 la Corte costituzionale ha respinto la questione di legittimità, ponendo fine – si spera - alla problematica per gli avvocati (ma anche per gli altri liberi professionisti) della sussistenza o meno dell’obbligo di iscrizione alla gestione separata Inps dell’avvocato non iscritto alla Cassa Forense per mancato raggiungimento delle soglie di reddito o di volume di affari (ciò ovviamente per i periodi antecedenti all’entrata in vigore della legge n.247 del 2012 che ha previsto la regola dell’automatica iscrizione alla Cassa Forense all’atto dell’iscrizione all’albo professionale).

Ha statuito la Corte cost. che

sono obbligati ad iscriversi alla gestione separata Inps non solo i soggetti che svolgono abitualmente attività di lavoro autonomo il cui esercizio non sia subordinato all’iscrizione ad appositi albi professionali, ma anche i soggetti che, pur svolgendo attività il cui esercizio sia subordinato a tale iscrizione, non hanno tuttavia, per ragioni reddituali, l’obbligo di iscriversi alla cassa di previdenza professionale e restano quindi obbligati al versamento del solo contributo cosiddetto integrativo, non anche di quello cosiddetto soggettivo, il solo a cui consegue la costituzione di una versa e propria posizione previdenziale”.

Precisa la Corte cost., con la citata sentenza n.104/2022, che l’obbligo di versare il contributo integrativo trova il suo presupposto nell’iscrizione all’albo professionale ed al suo pagamento non segue la costituzione di una vera e propria posizione previdenziale (a differenza del versamento del contributo soggettivo) ma solo il diritto a prestazioni di carattere mutualistico-solidaristico.

La Corte con la citata sentenza che, anche se riferita agli avvocati, per i principi affermati è estensibile a tutti i liberi professionisti iscritti a casse di previdenza, ha risolto, quindi, in senso sfavorevole al professionista la problematica concernente l’obbligo di iscrizione alla gestione separata Inps per i proventi derivanti dalla libera professione, nonostante il contestuale versamento sull’emolumento professionale del contributo integrativo (ma non quello soggettivo).

E ciò sulla base della funzione e del fondamento della Gestione separata Inps nel sistema della tutela previdenziale dei professionisti. Infatti, l’istituto introdotto con l’art.2, comma 26, l. n. 335/1995 ha “una funzione di chiusura del sistema e trova il suo fondamento nell’esigenza della “universalizzazione” della tutela previdenziale, rispondendo alla finalità di estendere la copertura assicurativa ai soggetti e alle attività non coperti da forme di assicurazione obbligatoria già realizzate o da realizzare nell’ambito della categoria professionale di riferimento”.

Le attività libero professionali si sottraggono alla gestione separata Inps, quale gestione previdenziale di carattere residuale, solo qualora ricadano nell’ambito di operatività di una cassa di riferimento in base al regime categoriale degli enti professionali tradizionali, privatizzati ex d.lgs. n. 509/94. Il rapporto tra il sistema previdenziale categoriale e quella della Gestione separata si pone in termini non già di alternatività, bensì di complementarietà.

La Corte costituzionale, con la sentenza n.104/2022, è intervenuta anche sulle sanzioni civili pretese dall’Inps sulla contribuzione dovuta alla gestione separata Inps, dichiarando l’illegittimità costituzionale dell’art.18, comma 12, del d. l. n.98/2011, convertito in l. n.111/2011, nella parte in cui non prevede che gli avvocati del libero foro, non iscritti alla cassa forense per mancato raggiungimento delle soglie di reddito o di volume di affari di cui alla l’art.22 l.n.576/80, tenuti all’obbligo di iscrizione alla gestione separata , siano esonerati dal pagamento, in favore dell’ente previdenziale, delle sanzioni civili per l’omessa iscrizione con riguardo al periodo anteriore alla sua entrata in vigore.

E ciò stante l’incertezza giurisprudenziale e legislativa, prima dell’entrata in vigore dell’art.18 del d. l. n.98/2011, sull’obbligo di iscrizione alla gestione separata Inps per la fattispecie esaminata dalla Corte.


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