ABOGADO: IL COA DEVE VALUTARE L'EFFETTIVO ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ SVOLTA IN ITALIA PRIMA DI ISCRIVERLO ALL'ALBO

di Debora Felici

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Il Consiglio Nazionale Forense, con sentenza n. 27/2021, ha ribadito che i Consigli degli Ordini degli Avvocati, nel procedimento ex art. 8 del D. Lgs. n. 96/2001, hanno il compito di “apprestare tutela alla funzione giudiziaria in Italia, ossia evitare che operino soggetti scarsamente qualificati o che siano all’oscuro delle peculiarità del diritto italiano.

Investito di gravame avverso la decisione con cui il COA di Firenze ha rifiutato ad un Abogado l’iscrizione all’Albo previa dispensa dalla prova attitudinale, il CNF, con la sentenza n. 27 del 20 febbraio 2021, ha ribadito che i COA nella valutazione di tali domande dispongono di un “potere di ampio spettro” al fine di verificare l’effettivo e regolare esercizio della professione forense in Italia per almeno tre anni.

Nella pronuncia il CNF, richiamando precedenti sentenze, tra cui la n. 99/2019, chiarisce che tale verifica deve attuarsi, da parte dei COA, controllando che il richiedente abbia concretamente operato sul foro nazionale con atti o attività stragiudiziali documentate e riferite ad un periodo di tempo privo di rilevanti interruzioni. Al riguardo, il CNF ha richiamato la definizione di “attività stabile e continua” elaborata dalla giurisprudenza comunitaria mediante gli indici presuntivi della durata, frequenza, della periodicità e della continuità delle prestazioni erogate nonché del numero di clienti e del giro di affari realizzato (CGCE sent. 30/11/1995 causa C-55/94, sent. 13/02/2003 causa C- 131/01 Commissione/Italia)”.

Alla luce dei principi esposti, il CNF ha precisato che i COA debbono verificare che l’attività professionale svolta dal richiedente sia di durata non inferiore a tre anni, “effettiva” e quindi non formale o addirittura fittizia, “regolare” e quindi nel rispetto della legge forense e del codice deontologico, nonché svolta con il titolo professionale di origine.

La verifica dell’attività professionale svolta in Italia da parte dei COA non deve essere meramente formale e limitarsi ad una verifica numerica degli affari trattati dall’Abogado richiedente.

Il CNF ha chiarito infatti che i COA possono accertare la tipologia e qualità delle prestazioni rese dall’istante attraverso l’audizione di testimoni, la richiesta di informazioni agli uffici interessati nonché invitando l’istante a fornire ogni necessario chiarimento in ordine agli elementi ed alla documentazione prodotta.


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