Parto gemellare, adozione contemporanea di due figli…ma l’ indennità di maternità non raddoppia

di Leonardo Carbone

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La misura dell’indennità di maternità, a seguito dell’entrato in vigore della l. 15 ottobre 2003, n. 289, è pari all’80% di cinque dodicesimi del reddito professionale percepito e denunciato ai fini fiscali dalla libera professionista nel secondo anno precedente quello dell’evento.

In ogni caso l’indennità non può essere inferiore a cinque mensilità di retribuzione calcolata nella misura pari all’80% del salario minimo giornaliero stabilito dall’art. 1 l. 26 settembre 1981, n. 537, e successive modificazioni, e non può essere superiore a cinque volte l’indennità minima di maternità.

In caso di parto gemellare (o plurigemellare) o di adozione di due figli contemporaneamente, l’importo dell’indennità di maternità non “aumenta” in rapporto ai figli.

Infatti, l’importo dell’indennità di maternità, non raddoppia (o triplica) nel caso di gravidanze gemellari o plurigemellari o di adozioni “plurime”.

E quanto afferma la Corte di Cassazione con sentenza 29.5.2019 n.14676, statuendo che l’importo dell’indennità di maternità del libero professionista, in ipotesi di parto gemellare o di adozione di due figli contemporaneamente, non raddoppia.

E ciò in quanto, a differenza delle ipotesi di lavoro dipendente, la professionista o il professionista che si trova nella condizione di fruire dell’indennità in parola può continuare la propria attività e, quindi, in teoria non subire alcuna flessione reddituale.

Comunque, se la finalità dell’indennità è quella di compensare la eventuale flessione del reddito professionale derivante dalla nascita del figlio,” è chiaro che non può certo giustificarsi un importo moltiplicato per il numero dei figli nati o adottati giacché non può certo immaginarsi che se non vi fosse stato il parto o l’adozione il medesimo professionista avrebbe realizzato redditi moltiplicato a seconda del numero dei figli”.

Del resto, nella citata sentenza n.14676 del 2019 si evidenzia come la normativa sul congedo di maternità non fa distinzioni, anche a livello economico, se il parto è singolo o plurimo. In linea con il principio del’indennità di maternità unica anche in caso di parto gemellare o plurigemellare. E' anche la giurisprudenza europea (Corte giustizia UE 16 settembre 2010 n.140, sez.I) che esclude la possibilità di attribuire immediato rilievo giuridico alla maggiore gravosità degli oneri in caso di parto gemellare dal momento che non può ritenersi giuridicamente esistente un diritto autonomo del figlio a percepire l’indennità di maternità.

Corre l’obbligo di ricordare che il padre libero professionista, in alternativa alla madre, ha diritto a fruire dell’indennità di maternità (Cass. 27.4.2018 n.18282; Corte cost. 23.5.2018 n. 105).

Avv. Leonardo Carbone – Direttore Responsabile CFnews.it


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